Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05108 presentata da MARTINI FRANCESCA (LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA) in data 19/01/2006
Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05108 presentata da FRANCESCA MARTINI giovedì 19 gennaio 2006 nella seduta n. 733 FRANCESCA MARTINI e ERCOLE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la legge 5 febbraio 1992 n. 104, (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), considera soggetti aventi diritto alle prestazioni da essa previste le persone con handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione; la legge quadro 104 del 1992 nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato prevede la concessione di permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta a condizione che la persona con handicap che abbisogna di assistenza si trovi in condizione di gravità; il comma 3 dell'articolo 3 della legge 104 del 1992 recita testualmente: «Qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità»; il dettato dell'articolo 3 comma 3 della legge 104 del 1992 non offre, a giudizio dell'interrogante, una lineare lettura che possa chiaramente stabilire o meno che il sordomutismo in quanto tale possa rientrare tra quelle patologie che determinano uno stato di handicap grave; la larga interpretazione che la legge concede fa sì che si siano create evidenti casi di disparità di interpretazione da parte delle Commissioni delle ASL per l'accertamento di Invalidità Civile sulla dichiarazione di handicap in condizioni di gravità per persone sordomute con la conseguenza di una disparità di trattamento per i cittadini affetti dalla medesima patologia e con esiti equivalenti; è ovvio che determinati benefici previsti dalla legge 104 del 1992 debbano essere assicurati ai genitori di sordomuti minori, poiché questi ultimi, necessitano per l'attuazione di un progetto riabilitativo, educativo e didattico, di assistenza continuativa e quindi di aiuto sia nella vita domestica che in quella scolastica e sociale con il coinvolgimento pieno dei familiari; non si può negare che la maggior parte delle persone sordomute adulte conduca invece una vita pressoché normale: essi infatti guidano l'auto, hanno relazioni sociali, praticano attività sportiva, svolgono attività lavorative anche di elevata professionalità. Appare evidente che questo deficit in quanto tale, non comporta necessariamente un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale -: se il Ministro della Salute non ritenga opportuno definire se le persone sordomute, in quanto tali, rientrino tra i soggetti destinatari dei benefici della legge 104 del 1992 e se così quali sono i criteri e i parametri per poter considerare la persona sordomuta adulta affetta da handicap grave in modo tale da poter offrire uno strumento alle Commissioni delle ASL per poter uniformare il più possibile i propri giudizi. (5-05108)