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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00152 presentata da RAVA LINO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 19/01/2006

Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00152 presentata da LINO RAVA giovedì 19 gennaio 2006 pubblicata nel bollettino n. 742 La XIII Commissione, premesso che: a due anni dall'approvazione della legge n. 119 del 2003 nella gestione delle quote-latte permangono situazioni non accettabili dovute a qualche residua ambiguità normativa e soprattutto alla sua non puntuale applicazìone; soltanto con la sentenza 25 marzo 2004 la Corte di giustizia della Comunità europea ha inquadrato i cosiddetti diritti del prelievo supplementare come «interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli nonché mezzi di finanziamento delle spese di gestione del settore lattiero-caseario»; la definizione quale strumento di amministrazione del prelievo avrebbe consentito di radicare nella giustizia amministrativa la competenza a conoscere delle contestazioni avverso gli atti impositivi; l'incertezza dimostrata dal Governo nell'affrontare detta questione ha portato all'approvazione del «noto» comma 551 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, secondo cui i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili davanti al giudice ordinario; tale dannosa scelta, a cui il Parlamento ha posto rimedio sia pure con una formulazione che, consente di mantenere i giudizi pregressi dinnanzi al giudice ordinario, permette agli operatori che consapevolmente non rispettano le quote di produzione assegnate di non pagare il prelievo dovuto avvalendosi delle ordinanze di sospensione degli atti impositivi; inoltre, le decisioni della magistratura non sempre sono concordanti tra di loro e ciò disorienta gli allevatori e lascia spazio a cavilli legali; le risorse che i soggetti non hanno versato per il pagamento del prelievo dovuto costituisce una indebita rendita finanziaria che finisce con il creare una situazione di vero e proprio dumping nei confronti degli allevatori che hanno rispettato le regole; le regioni, alle quali la normativa attribuisce competenze amministrative e funzioni di controllo sulla gestione e sulla corretta applicazione del regime delle quote-latte, non sempre si sono dimostrate attive nel perseguire i comportamenti «illegali»; in particolare, diverse sono le segnalazioni da parte della associazioni di produttori latte sull'esistenza di cooperative di comodo che continuano a ritirare quanto prodotto dai loro associati senza verificare la rispondenza dei conferimenti con le quote assegnate ai conferenti e senza assoggettarli ai relativi prelievi, impegna il Governo: 1) a proseguire con determinazione nell'attivazione di tutti gli strumenti di propria competenza per garantire il pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote-latte, in primo luogo a tutela dei produttori che adempiono alle regole; 2) in particolare, a sottolineare, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito di una positiva cooperazione, l'esigenza di provvedere alla puntuale irrogazione delle sanzioni amministrative previste e al recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare, ricorrendo, se necessario, alla nomina del commissario straordinario che può esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 10, commi 42, 43 e 44, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119; 3) ad assicurare, pur nel rispetto delle competenze degli organismi operativi, che l'AGEA, tramite l'Avvocatura dello Stato, si costituisca nei giudizi pendenti dinanzi alla magistratura sia ordinaria che amministrativa; 4) a verificare l'eventuale esigenza di ulteriori interventi normativi, finalizzati a pervenire alla rapida definizione delle controversie pendenti e a fornire alle amministrazioni competenti strumenti più incisivi per la irrogazione delle sanzioni e per la riscossione dei prelievi supplementari non versati agendo sia sui «primi acquirenti conniventi» che sui singoli produttori eccedentari e per procedere rapidamente alla revoca della qualifica di primo acquirente a tutte le cooperative di comodo che reiteratamente non hanno rispettato la legge n. 119 del 1993. (8-00152) «Rava, Borrelli, Franci, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Ricciuti».

 
Cronologia
mercoledì 18 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge, al terzo scrutinio, Mario Caldarera componente del Consiglio superiore della magistratura.

venerdì 20 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Ciampi rinvia alle Camere, per una nuova deliberazione, ildisegno di legge: Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (AC 4604) (Doc. I, n. 7).