Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05145 presentata da LEO MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 31/01/2006
Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05145 presentata da MAURIZIO LEO martedì 31 gennaio 2006 nella seduta n. 740 LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze . - Per sapere - premesso che: gli articoli 1, comma 4 e 2, comma 4, del D.Lgs n. 99 del 2004, come modificati dal D.Lgs n. 101 del 2005, prevedono l'astensione all'imprenditore agricolo professionale (IAP), sia persona fisica che società, delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto; una delle leggi agevolative più importanti previste per la categoria dei coltivatori diretti è la legge n. 604 del 1954, che stabilisce un particolare regime di favore sui trasferimenti dei terreni agricoli, disponendo l'applicazione dell'imposta di registro e di quella ipotecaria in misura fissa (mentre l'imposta catastale è pari all' 1 per cento); le norme che estendono le agevolazioni allo IAP, di cui ai suddetti articolo 1, comma 4 e 2, comma 4 del D.Lgs, n. 99 del 2004, richiedono, quali condizioni di operatività, che la persona fisica, in possesso della relativa qualifica, sia iscritta nella apposita gestione previdenziale ed assistenziale, e, per le società, che almeno uno dei soci, nel caso di società di persone, ovvero che un amministratore, nel caso di società di capitali o cooperative, rivesta la qualifica di TAP e sia iscritto nella predetta gestione previdenziale; secondo l'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna (provvedimento 26 ottobre 2005, prot. n. 48687), «le più favorevoli agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, potranno essere riconosciute allo IAP solo se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale dei coltivatori diretti e se si realizzano le ulteriori condizioni, soggettive ed oggettive, di cui all'articolo 2 della. L. n. 604 del 1954; in base a tali considerazioni appare evidente che sostenere che lo IAP possa accedere alle agevolazioni ex L. n. 604 del 1954, a condizione che sia iscritto anche nella gestione previdenziale ed assistenziale dei coltivatori diretti renderebbe inutile le disposizioni che fanno riferimento allo IAP, sia persona fisica che società, atteso che per essere iscritti alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti é necessario rivestire la relativa qualifica -: se, in base ad un'interpretazione logico-sistematica, si possa pervenire alla conclusione che al fine dell'accesso alle agevolazioni di cui in parola sia sufficiente essere iscritti alla sola gestione previdenziale degli imprenditori agricoli professionali così come stabilito dalle disposizioni del D.Lgs n. 99 del 2004 sopra citate. (5-05145)