Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05152 presentata da PROVERA MARILDE (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 01/02/2006
Interrogazione a risposta immediata in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05152 presentata da MARILDE PROVERA mercoledì 1 febbraio 2006 nella seduta n. 741 PROVERA e NARDINI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ha previsto il trasferimento al Ministero delle attività produttive della promozione e della vigilanza sulle società cooperative, sottraendole al Ministero del lavoro, che svolgeva tali funzioni da oltre cinquant'anni; la finalità del transito di funzioni trae origine dal progetto del riordino dell'amministrazione periferica statale mediante l'attribuzione alle prefetture di una serie di competenze sino ad allora espletate dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e del Ministero della sanità; le prefetture sarebbero state riorganizzate in «Uffici territoriali di Governo-UTG» e avrebbero costituito, a livello territoriale il fulcro del nuovo modello burocratico; nel 2001 tramontata l'ipotesi di riordino organizzativo-funzionale sopra descritta a causa del rinnovo della legislatura avvenuta nel maggio 2001, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, approvato dal precedente esecutivo; il citato decreto, emanato in attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999 menzionato, ha incardinato la Direzione generale della cooperazione di Roma nel Ministero delle attività produttive, trasferendo a tale dicastero, ex officio ed in blocco, circa 130 unità di personale dell'ex Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro, compresi il direttore generale (dottor Nicola di Iorio), i dirigenti, i funzionari e numerosi impiegati, ma nulla innovando nel rapporto di subordinazione gerarchica instaurato nei confronti dei revisori ministeriali, che sono rimasti dipendenti delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro; come conseguenza, il «vertice» della cooperazione ministeriale oggi dipende dal Ministero delle attività produttive, mentre la «base», cioè il personale amministrativo che lavora all'interno degli Uffici periferici ed i revisori, appartengono al Ministero del lavoro; avendo il Ministero del lavoro perso la titolarità della funzione in materia cooperativa, per assicurare la continuità nello svolgimento delle attività amministrative connesse, il 30 novembre 2001 il Ministero delle attività produttive ha sottoscritto con il Ministero del lavoro una convenzione nella quale vengono disciplinati i complessi rapporti intercorrenti fra i due ministeri, in quanto il Ministero delle attività produttive non dispone di personale sul territorio assegnato alla vigilanza ed alla produzione cooperativa; il raggiungimento della piena operatività da parte degli Uffici territoriali di Governo avrebbe segnato il termine di validità della convenzione suddetta, con la devoluzione, da parte degli uffici del lavoro, delle competenze residue in materia di cooperazione alle suddette strutture del Ministero dell'interno; gli eventi successivi si sono svolti diversamente e hanno determinato la fine del progetto politico originario ed il tramonto delle Prefetture-UTG; dal 2001, nonostante la convenzione sottoscritta dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero del lavoro al fine della prosecuzione nello svolgimento delle attività in materia cooperativa, i rapporti fra i due Dicasteri si sarebbero progressivamente deteriorati, provocando talune devastanti conseguenze; giova evidenziare il declassamento della funzione di promozione e di vigilanza cooperativa in quanto non istituzionale per il Ministero del lavoro essendo stata espunta tale competenza da quelle assegnate alle Direzioni generali del suddetto Ministero. Ne deriva l'obiezione, mossa in sede locale, di eccessiva onerosità dei compiti in tema di cooperazione per la Direzione del lavoro, le quali devono pur sempre riservare un contingente di personale al back-office ed alla vigilanza straordinaria, nonostante tali attività non rientrino più fra quelle istituzionalmente assegnate al Ministero del lavoro; si sono registrati discontinuità e ritardi nel flusso informativo dal centro alla periferia. Dal 2001 tutte le leggi, le circolari e le istruzioni operative emanate dal Ministero delle attività produttive devono essere trasmesse alla Direzione generale delle risorse umane del Ministero del lavoro per il successivo inoltro alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro; questo doppio passaggio non agevola la tempestività delle comunicazioni, che pervengono in ritardo agli uffici periferici, oppure non pervengono affatto, come è anche recentemente avvenuto per il complesso di importanti disposizioni emanate dal Ministero delle attività produttive nel dicembre 2004, finalizzate proprio al rilancio dell'attività ispettiva nel biennio in corso, 2005-2006; fra l'altro, tali disposizioni comprendevano i nuovi modelli del verbale di revisione, e di diffida il vigore dal 1 o gennaio 2005, le certificazioni attestanti la mutualità prevalente, il decreto ministeriale 6 dicembre 2004 e tutte le dettagliate istruzioni applicative, compresi i compensi per i revisori; quanto sopra ha determinato, altresì un'interruzione nell'aggiornamento del personale (amministrativo e revisori) del Ministero del lavoro assegnato alla cooperazione. I corsi finanziati dal Ministero delle attività produttive sono in numero troppo esiguo rispetto al personale adibito all'attività di vigilanza; in genere, sono assegnati alla partecipazione ai corsi di aggiornamento prevalentemente i funzionari di area C, con l'esclusione della maggior parte di personale, di area B, sul quale grava il maggiore carico di lavoro, sia ispettivo, sia amministrativo; (ad esempio) in Emilia Romagna soltanto 1/5 circa degli attuali 50 revisori in servizio attivo, nel biennio 2003-2004, è stato designato dal proprio ufficio di appartenenza a frequentare almeno un corso di aggiornamento organizzato dall'Istituto Luzzatti di Roma. Giova evidenziare che le Centrali operative dall'inizio del precedente biennio formano ed assistono i propri revisori con seminari pressoché mensili, svolti a livello regionale, ed approfondimenti sulle tematiche di settore, prima fra tutte le innovazioni giuridiche apportate dalla riforma del diritto societario; a prescindere dalla preferenza da accordare o al Ministero del lavoro, che vanta una consolidata tradizione di settore e dispone del personale qualificato, ovvero al Ministero delle attività produttive, al quale sono riconducibili le banche dati informatizzate dalle società cooperative e l'Albo di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2004 istituito presso le camere di commercio, resta comunque da salvaguardare il patrimonio primario rappresentato dalla professionalità del personale addetto alle revisioni ed ai compiti amministrativi; giova ricordare che l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di società cooperative» - rimasto inattuato -, al comma 6 ha previsto addirittura l'istituzione di un ruolo dei revisori di società cooperative, intendendo così sancire il carattere di assoluta specificità assegnata alla vigilanza cooperativa, nettamente distinto, per poteri, caratteri e finalità, dalla consueta «ispezione del lavoro»; nonostante il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, abbia scisso l'unitarietà della figura dell'addetto alla vigilanza nel revisore - adibito soltanto alle ispezioni ordinarie - e nell'ispettore - adibito alle ispezioni ordinarie ed anche straordinarie - inducendo l'erronea convinzione che il revisore non sia altro che un ispettore di seconda categoria, il revisore/ispettore è, in genere, una persona laureata in giurisprudenza o in economia e commercio, esperta in diritto cooperativo, le cui professionalità ed esperienza andrebbero come tali valorizzate e remunerate -: se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a ricomporre in un unico Ministero la titolarità della funzione promozionale e di vigilanza sulle società cooperative ed il personale abilitato a svolgerla.(5-05152)