Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00038 presentata da ZACCHERA MARCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 18/05/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00038 presentata da MARCO ZACCHERA giovedì 18 maggio 2006 nella seduta n.004 ZACCHERA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: in linea con la disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 331 del 2000, il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, ha previsto, fra l'altro, anche per le FF.AA. la nuova categoria degli ufficiali in ferma prefissata, nello specifico, della Marina Militare; l'attuale normativa prevede le seguenti novità: a) all'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, integrato dal decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003, la durata della ferma, all'inizio di 18 mesi, è stata, col succitato decreto-legge n. 236 del 2003, fissata in due anni e sei mesi; b) l'articolo 24 del decreto legislativo n. 215 del 2001, concernente lo stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata, prevede, tra l'altro, che agli stessi si applichino le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento raffermati; c) gli ufficiali in ferma prefissata possono essere ammessi, a domanda, ad un'ulteriore ferma di dodici mesi; gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del Ruolo Speciale, sono giovani diplomati con ottimi voti, laureati o in procinto di laurearsi; mentre tutti gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del Ruolo Normale, sono giovani laureati e la maggior parte di essi è in possesso di titoli di specializzazione post laurea, se non di abilitazione professionale; gli stessi ufficiali già ricoprono posizioni di rilievo nell'ambito degli organici di appartenenza: gli ausiliari del Ruolo Speciale assumono normalmente il ruolo di Comandante di plotone, di compagnia, insegnano materie professionali presso le scuole di sottufficiali eccetera nell'ambito dell'organizzazione addestrativa, mentre gli ausiliari del Ruolo Normale ricoprono il ruolo di Capo Sezione (per la specialità Amministrazione, a titolo esemplificativo, Capo Sezione Gestione Denaro, Capo Sezione Gestione Materiali, Capo Sezione Distaccamenti o Capo Sezione Approvvigionamenti); un allievo ufficiale in ferma prefissata costerebbe all'Amministrazione, per il solo iter formativo di circa quattro mesi, circa 11.000,00 euro; il costo sostenuto per (uno) dei sei corsi AUFP della Marina fino ad oggi espletati, per la formazione di 240 allievi ufficiali ausiliari del Ruolo Speciale e Normale risulterebbe pertanto di circa 2.500.000,00 euro -: se il transito in servizio permanente, garantirebbe all'Istituzione: 1) la possibilità di assumere definitivamente nel proprio organico personale non solo già selezionato, ma anche professionalmente qualificato; 2) un margine di risparmio, garantito dalla riduzione dei costi necessari all'indizione dei concorsi utili a coprire le normali, periodiche, esigenze di arruolamento e di addestramento di ufficiali in servizio permanente effettivo dei predetti ruoli; 3) l'ulteriore risparmio derivante dalla possibilità di ridurre sensibilmente la durata dell' iter formativo attualmente previsto per un ufficiale in servizio permanente effettivo, considerando che un ufficiale in ferma prefissata, all'atto del predetto transito, vanterebbe un'esperienza professionale diretta di trenta/quarantadue mesi, a seconda dei casi, con risorse che potrebbero essere reinvestite nella qualificazione del personale e nell'acquisizione delle tecnologie; se non intenda il Ministro interrogato adottare iniziative atte a consentire il transito diretto nel servizio permanente degli ufficiali in ferma prefissata, già in servizio nella Marina Militare, considerando che gli stessi sono stati arruolati in seguito ad un concorso pubblico a tutti gli effetti. (4-00038)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 24 luglio 2006 nell'allegato B della seduta n. 030 All'Interrogazione 4-00038
presentata da ZACCHERA Risposta. - La figura dell'Ufficiale ausiliario in ferma prefissata (UAFP) è stata istituita a seguito dei provvedimenti di trasformazione delle Forze armate in senso interamente professionale, per sostituire quella dell'ufficiale di complemento in servizio di prima nomina, scomparsa con l'intervenuta sospensione del servizio di leva obbligatorio. La normativa di riferimento (decreto legislativo n. 215/2001) sancisce, infatti, che il reclutamento degli Ufficiali ausiliari in ferma prefissata «... può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di Professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative...». In buona sostanza, il ricorso all'Uafp come già era avvenuto in passato con l'ufficiale di complemento, conferisce flessibilità alle Forze armate, in quanto consente di disporre, per un predeterminato e limitato periodo temporale, di professionalità tecniche atte a fronteggiare rapidamente particolari esigenze operative. Ciò può avvenire, ad esempio, per far fronte ad improvvise carenze organiche che non sarebbe possibile colmare in tempi brevi attraverso le più articolate procedure concorsuali del servizio permanente (le procedure di reclutamento e formazione iniziale degli Uafp sono molto più snelle e rapide di quelle del servizio permanente). La norma, tuttavia, ha previsto per l'Uafp precise limitazioni sia alla durata della ferma che alla possibilità di eventuali rafferme. Tali condizioni, che caratterizzano la temporaneità del rapporto di impiego che lega l'Uafp all'Amministrazione, sono state poste dal legislatore al fine di evitare che un eccessivo prolungamento della ferma possa tradursi di fatto in un «precariato senza limiti», alimentando negli interessati ingiustificate aspettative di una stabilizzazione del rapporto stesso. Il legislatore, comunque, ha previsto per essi specifiche percentuali di «riserve di posti» per l'accesso al servizio permanente, analogamente a quanto già applicato per altre categorie di personale. In articolare, la normativa di riferimento prevede riserve di posti agli Uafp nei concorsi per Ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate (80 per cento) e per gli Ufficiali del ruolo tecnico logistico e ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri (rispettivamente 80 per cento e 40 per cento), pur nei limiti dei moduli di alimentazione previsti per i ruoli interessati. Un'eventuale soluzione nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, determinerebbe invece ricadute negative sia per quanto riguarda il corretto funzionamento dei ruoli, sia in termini di legittime rivendicazioni di un analogo trattamento da parte di altre categorie di personale militare non appartenente al servizio permanente. In conclusione, pur riconoscendo l'importanza del ruolo rivestito dagli Uafp nonché il loro qualificato livello di competenza professionale, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'adozione di eventuali iniziative atte a consentirne il transito diretto nel servizio permanente, tenuto conto che una simile prospettiva risulterebbe in contrasto con i predetti principi ispiratori della normativa di riferimento. Il Ministro della difesa: Arturo Mario Luigi Parisi.