Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00009 presentata da GENTILE ANTONIO (FORZA ITALIA) in data 18/05/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00009 presentata da ANTONIO GENTILE giovedì 18 maggio 2006 nella seduta n.004 GENTILE. - Al Ministro dell'interno. Risulta
all'interrogante che: il
termine ultimo per presentare le liste elettorali per le elezioni del 28
e 29 maggio 2006 al Comune di Cosenza è stato le ore 12.00 del 29
aprile 2006; la
lista di Forza Italia è stata presentata alle ore 11.59 ed erano
presenti l'avvocato Angela D'Elia, in qualità di presentatore
della lista, e Casimira Siciliano, supplente. La predetta era in possesso
dei documenti integrativi della lista, ma per motivi incomprensibili non
è stata fatta entrare nella stanza delle presentazioni, mentre all'interno
vi era un viavai di persone senza titolo che urlava. La signora Siciliano
era entrata in tempo utile in ufficio, ma le è stato impedito di
accedere, con la conseguente esclusione della lista di Forza Italia; alle
ore 14.42 dello stesso giorno il dott. Sergio Bartoletti, candidato a Sindaco
per la Casa delle libertà e coordinatore provinciale di Forza Italia,
si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Cosenza per denunciare
l'accaduto; lo
stesso giorno si apprende con incredulità dell'esclusione aggiuntiva
di Alleanza nazionale per mancanza di documenti sanabili; tenuto
conto che c'è il rischio concreto di svolgere elezioni senza
chi rappresenta il 30 per cento dei consensi dei cittadini, si chiede
di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per
verificare i reali motivi dell'esclusione delle liste di Alleanza
Nazionale e Forza Italia dalle elezioni comunali del 28 e 29 maggio. (4-00009)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 010 all'Interrogazione 4-00009
presentata da GENTILE Risposta.
La presentazione delle liste dei candidati alle elezioni per il
rinnovo del Consiglio comunale di Cosenza regolata così come
per tutti i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dal penultimo
ed ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 poteva essere effettuata entro
le ore 12.00 del 29 aprile 2006. Da accertamenti
esperiti da parte della Prefettura di Cosenza è emerso che la lista
di «Forza Italia» è stata presentata alle ore 11.59 dell'ultimo
giorno previsto da una sola presentatrice alla quale l'apposito ufficio
rilasciava regolare ricevuta oraria recante il numero d'ordine 57.
Le ricevute n. 58, 59, 60 e 61 venivano rilasciate a delegati di altri
partiti e movimenti politici. Successivamente
il Segretario generale del Comune rilasciava ricevuta dettagliata contenente
l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, dopo un primo
esame degli stessi da parte dei funzionari addetti ad un riesame dell'intera
documentazione. Dalle relazioni
di servizio, sottoscritte dai funzionari comunali presenti, non risulta
alcuna richiesta di presentazione tardiva di liste e relativi allegati. La Commissione
elettorale circondariale con verbale n. 215 del 29 aprile 2006 ha deciso
di non ammettere la lista di «Forza Italia» dopo aver verificato
che non era stata presentata, per nessuno dei candidati iscritti nella
lista alla carica di Consigliere comunale, la dichiarazione di accettazione
della candidatura. Con successivo
verbale 305/2006 la stessa Commissione ha ulteriormente rilevato che, in
primo luogo, l'atto di presentazione della lista dei candidati alle
elezioni comunali di «Forza Italia» non era stato debitamente
compilato in ogni parte e non conteneva l'indicazione del candidato
alla carica di Sindaco. In secondo
luogo accertava che era stata prodotta dallo stesso movimento politico
altra dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco
e di una lista dei candidati alle elezioni comunali, sottoscritta solo
da 4 presentatori non debitamente compilata in ogni parte; inoltre, nella
stessa venivano indicati n. 14 nominativi di candidati alla carica di Consigliere
comunale, cioè un numero inferiore a quello minimo prescritto dall'art.
73, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Relativamente
alla mancata ammissione della lista di «Alleanza Nazionale» la
stessa è stata deliberata dalla Commissione elettorale circondariale
con verbale n. 222 del 30 aprile 2006 in quanto nessuna delle dichiarazioni
di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale conteneva
l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna
delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo n. 267
del 2000. Il Tribunale
amministrativo regionale di Catanzaro, Sezione seconda, con sentenza 718
Reg. Decr. del 27 giugno 2006, si è definitivamente pronunciata
respingendo i ricorsi presentati contro la Commissione elettorale circondariale
di Cosenza. In conclusione,
alla luce della sopra esposta ricostruzione della vicenda, non appare attuabile
alcuna iniziativa da parte del Ministero. Il Sottosegretario di Stato per l'interno Bonato