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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00052 presentata da ZACCHERA MARCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 18/05/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00052 presentata da MARCO ZACCHERA giovedì 18 maggio 2006 nella seduta n.004 ZACCHERA. - Al Ministro dell'istruzione, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il 22 dicembre 2005 è stato presentato in Senato - in sede di varo della finanziaria 2006 - un ordine del Giorno che impegna il Governo a ripristinare il diritto dei lavoratori ATA e ITP della scuola provenienti dagli Enti Locali ad avere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi maturati negli Enti di provenienza; tale concetto è stato ribadito da almeno quattro sentenze della Corte di Cassazione che, definitivamente pronunciandosi in casi specifici, hanno tutte ribadito questo principio; furono trasferiti con la legge n. 124 del 1999 alcune decine di migliaia di dipendenti della scuola dalle province ed altri enti locali alle dirette dipendenze dello Stato, ma che una parte di essi si è vista decurtare gli emolumenti rispetto al periodo precedentemente soprattutto per quanto riguarda il calcolo ai fini economici e pensionistici della anzianità di servizio; è quindi urgente dare applicazione a questa circostanza nel cui senso è stato anche approvato l'Ordine del Giorno del Senato -: quali iniziative immediate si intendano intraprendere al fine di dare concreta attuazione a questa normativa. (4-00052)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 29 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 160 All'Interrogazione 4-00052
presentata da ZACCHERA Risposta. - Si risponde all'atto di sindacato ispettivo in esame con la quale l'interrogante chiede provvedimenti per il riconoscimento del servizio pregresso maturato dal personale dipendente dagli enti locali, già in servizio nelle scuole ed istituti statali, e transitato allo Stato nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi della legge n. 124 del 3 maggio 1999, al fine di evitare situazioni di disparità tra i lavoratori. Si premette che è ben nota la complessa questione che concerne l'applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124; attualmente all'esame della Corte Costituzionale. L'articolo 8 della suddetta legge a posto a carico dello Stato il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) degli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed ha conseguentemente disposto il trasferimento nei ruoli del personale Ata statale del personale degli enti locali in servizio nelle scuole ed istituti statali alla data di entrata in vigore della legge n. 124, prevedendone l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti e demandando la disciplina sulle modalità del trasferimento ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, sentiti l'Anci, l'Associazione nazionale comuni italiani, L'Unicem, l'Unione nazionale comuni comunità enti montani e l'Upi, l'Unione delle italiane. In particolare, la legge ha stabilito che al personale Ata proveniente dagli enti locali è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. La stessa legge ha tuttavia previsto che, in corrispondenza dell'inquadramento nei ruoli statali del personale degli enti locali, si procede alla contestuale progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali medesimi, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale. In pratica, i costi che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per il personale entrato a far parte dei propri ruoli dovevano essere ridotti dai trasferimenti accordati ai comuni e alle province da cui proveniva detto personale. Per l'attuazione del citato articolo 8, in data 20 luglio 2000, è stato siglato un apposito accordo dall'Aran, Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, accordo che, come previsto dalla legge, è stato poi recepito dal decreto 5 aprile 2001 adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Con tale decreto sono stati definiti i criteri d'inquadramento del personale interessato. In particolare, il decreto ha previsto che l'inquadramento dei dipendenti in parola dovesse avvenire in base al criterio del «maturato economico» e cioè collocando gli interessati nella posizione stipendiale d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e 1 trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 sarebbe stata corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio. Ciò al fine di garantire ai trasferiti il mantenimento del livello economico raggiunto negli enti locali (se superiore rispetto a quello dello Stato) nonché di effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto, come già detto, la legge 124 non ha previsto alcun finanziamento per l'attuazione del citato articolo 8. Per una più completa conoscenza di questa complessa vicenda, è anche opportuno ricordare che le modalità di determinazione del trattamento economico per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali sono diverse. Infatti, per il personale scolastico statale la retribuzione è formata dal trattamento fondamentale - basato su classi di stipendio di importo progressivo, che vengono attribuite alla scadenza di periodi di servizio prestabiliti - nonché dal trattamento accessorio, disciplinato dalle norme contrattuali di settore; per il personale degli enti locali, invece, la retribuzione è formata dal trattamento economico fondamentale, cui corrisponde lo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità e dal trattamento accessorio, anch'esso disciplinato dalle norme contrattuali di settore. Quindi, diversamente dal personale del comparto «Scuola», per il personale degli enti locali - come avviene per la generalità degli altri dipendenti pubblici - l'anzianità di servizio è valutata a parte, con una specifica voce di stipendio, che si aggiunge alle altre voci. Considerate tali differenze strutturali tra i trattamenti economici delle due categorie di personale, la disposizione dell'articolo 8 della legge n. 124 è stata applicata dall'Amministrazione tenendo conto, ai fini dell'inquadramento nei ruoli statali del personale proveniente dagli enti locali, del trattamento economico complessivo in godimento - che, come già detto, comprende anche l'anzianità di servizio - ed attribuendo agli interessati la corrispondente classe di stipendio prevista per il personale scolastico statale. In molti casi il personale interessato ha contestato i criteri di inquadramento adottati dall'Amministrazione, ritenendoli in contrasto con la specifica disposizione contenuta all'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, in base alla quale al personale in argomento va riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza. Ne è derivato un diffuso contenzioso che in alcuni casi si è concluso, come peraltro già rilevato dall'interrogante in Corte di Cassazione con la soccombenza dell'Amministrazione. Ma vi sono anche casi di giudici che, in consapevole contrasto con la Cassazione, hanno espresso un diverso giudizio, condividendo la tesi dell'Amministrazione, in virtù della riconosciuta natura contrattuale dell'Accordo del 20 luglio 2000, della valenza quale fonte normativa di tale accordo e dell'assoluta assenza, nella legge n. 124 del 1999, della previsione di una copertura finanziaria per i pretesi aumenti retributivi da corrispondere al personale in parola. In presenza di questa situazione, è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) che, all'articolo 1, comma 218, reca l'interpretazione autentica della norma controversa. Si conviene con l'interrogante circa la situazione di disomogeneità che la vicenda ha determinato nell'ambito del personale interessato e si assicura che il Ministero sta seguendo con grande attenzione questa complessa vicenda anche ricercando d'intesa con il Ministero dell'Economia soluzioni che consentano parità di trattamento e compatibilità finanziaria, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.



 
Cronologia
mercoledì 17 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Prodi scioglie positivamente la riserva e forma il suo secondo Ministero, sostenuto dalla coalizione dell'Unione, formata da DS, DL, PRC, RnP, IdV, FdV, UDEUR e PDCI.

giovedì 18 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente del Consiglio presenta il Governo alle Camere e ne illustra le linee programmatiche. Al Senato si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia (1-00004), presentata dai senatori Finocchiaro (Ulivo), Russo Spena (RC-SE), Palermi (IU-Verdi-Com), Peterlini (Misto), Cusumano (Misto-Pop-Udeur) e Formisano (Misto-IDV), è approvata con 165 voti favorevoli e 155 contrari.

lunedì 22 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia (1-00002), presentata dai deputati Franceschini (Ulivo), Migliore (RC-SE), Donadi (IDV), Villetti (RosanelPugno), Sgobio (Com.it), Bonelli (Verdi), Fabris (Pop-Udeur), è approvata con 344 voti favorevoli e 268 contrari.