Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00002 presentata da MENARDI GIUSEPPE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 18/05/2006
Atto Senato Mozione 1-00002 presentata da GIUSEPPE MENARDI giovedì 18 maggio 2006 nella seduta n.004 MENARDI, FLUTTERO, BORNACIN, MUGNAI,
CURTO, TOFANI, COLLINO, VALDITARA, GRAMAZIO, BUTTI. -
Il Senato, premesso che: la
Società Autostrade ha avanzato un progetto di aggregazione per fusione
con la società spagnola Abertis «che è la prima impresa
privata spagnola di gestione di infrastrutture di trasporto e di comunicazione»; la
Società Autostrade è titolare di una concessione statale
quarantennale per la gestione di circa la metà della rete autostradale
italiana, firmata nel 1997 dal Governo Prodi, quando ebbe avvio la privatizzazione
a seguito di asta pubblica, la cui scadenza è nel 2038; detta
convenzione prevede che la privatizzazione sia effettuata in capo ad un
soggetto che non può svolgere l'attività di costruzione
di infrastrutture e Abertis ha fra le sue attività esercitate da
«60 società controllate direttamente o in partecipazione, presenti
nel settore delle autostrade, degli interporti, delle piattaforme logistiche»
anche quella di costruttore; la
convenzione del 1997 prevede un regime tariffario calcolato con il sistema
del price cap (previsto da una legge del 1992 e da una successiva
delibera del CIPE); i
parametri a base di calcolo del price cap determinano una
irrilevante valutazione dell'incremento del traffico rispetto a quello
previsto dal piano allegato alla convenzione che invece produce i veri
extraprofitti ed inoltre essi diventano la base di calcolo per i rinnovi
quinquennali successivi; secondo
alcuni giuristi la formula del price cap non può essere modificata
e perciò nel 2002 la rivisitazione della convenzione terminata con
la legge n. 47 del 2004 si è conclusa con un ulteriore impegno per
la Società Autostrade degli investimenti sulla rete pari a 4,7 miliardi
di euro da realizzare entro il 2009, oltre a quelli già previsti
nella precedente convenzione; la
debolezza della convenzione non può sicuramente essere impugnata
per impedire che l'azionista, nell'ambito del suo piano industriale,
decida assetti societari diversi da quelli esistenti all'epoca della
firma della convenzione del 1997. Tuttavia, a fronte degli straordinari
profitti (realizzati esercitando l'attività in regime di monopolio
e a tariffa chiusa), del Gruppo Autostrade dopo la privatizzazione che
passa da un Roe del 17,4% del 1999 ad un Roe del 42,9% del 2004 e se, come
scritto da autorevoli quotidiani, nel 1999 la Schema 28 ha pagato 2.515
miliardi di euro per il 30% di Autostrade e oggi Schema 28 controlla il
50% di Autostrade per un controvalore di 6.935 miliardi di euro, è
evidente che il plusvalore incassato per la cessione della quota ad Abertis
susciti perplessità; infatti,
per definizione, la tariffa dovrebbe essere calibrata in modo da non creare
extraprofitti e conseguentemente anche il valore del titolo, pur in presenza
di una concessione a lungo termine, dovrebbe mantenersi in linea con i
valori dell'epoca della cessione (70.875 euro pagati da Schema 28
all'IRI nel 1999, durante il Governo D'Alema). Peraltro questo
controllo è previsto dal parametro che stabilisce che ad Autostrade
ogni cinque anni vada garantito, come minimo, lo stesso rendimento dei
cinque anni precedenti; ciò
significa riconoscere il recupero inflattivo reale alla Società
Autostrade; stupisce
infatti che la convenzione originaria, secondo i giuristi immodificabile
nelle condizioni contrattuali di base, non abbia posto una clausola di
tutela nei confronti del concedente sulla variazione della titolarità
della concessione medesima, clausola peraltro prevista nella prassi ordinaria
di gestione di opere pubbliche e recepita in sede legislativa nel momento
in cui viene regolamentata la cosiddetta cessione di contratto; a
maggior ragione sarebbe stato opportuno prevedere una condizione in tal
senso in relazione ai rinnovati piani industriai del concessionario; la
concessione originaria n. 320 Rif. ANAS/1997, al comma K dell'articolo
3, prevede altresì «la fornitura al concedente delle informazioni
sui rapporti di controllo e collegamento del concessionario medesimo con
altri soggetti»; infine,
la citata convenzione prevede, all'articolo 5, comma 3, che il concessionario
debba comunicare al concedente la composizione azionaria quale risulta
dal libro dei soci ed al successivo comma 4 che devono essere comunicate
al concedente le variazioni delle partecipazioni e la variazione della
composizione azionaria nei casi in cui quest'ultima variazione ecceda
il 2%; vero
è che l'informativa prevista al comma K dell'articolo
3 è esplicata su richiesta del concedente e che l'obbligo di
comunicazione imposto al comma 4 dell'articolo 5 è successivo
alla data di approvazione del bilancio; tuttavia, trattandosi di attività
(quella di Autostrade) esercitata in regime di monopolio, sarebbe stato
opportuno che la Società avesse informato direttamente e sollecitamente
il concedente, anche e soprattutto in relazione alle attività collegate
di Abertis, impegna il
Governo: ad
intraprendere ogni possibile iniziativa di competenza affinché siano
chiariti i termini del rapporto tra Società Autostrade e la Società
Abertis, in relazione anche alle caratteristiche di costruttore di Abertis
e specificando anche quali ripercussioni si avranno sugli investitori e
sugli utenti finali; ad
ottenere dalla Società Autostrade precise garanzie in ordine al
rispetto dei principi di cui al rapporto concessionario in atto con lo
Stato italiano. (1-00002)