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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00003 presentata da CARUSO ANTONINO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 18/05/2006

Atto Senato Mozione 1-00003 presentata da CARUSO giovedì 18 maggio 2006 nella seduta n.004 CARUSO, MATTEOLI, TOFANI, MANTICA,
BALBONI, BATTAGLIA Antonio, MUGNAI, CURTO. - Il
Senato, premesso: che,
con la legge 27 maggio 1991, n. 176, l'Italia ha ratificato e ha dato
esecuzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989; che
la necessità di concedere una protezione speciale al minore già
era stata oggetto di specifica enunciazione: nella Dichiarazione di Ginevra
del 1924 sui diritti del fanciullo; nella Dichiarazione dei diritti del
fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959; nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; nel Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23
e 24); nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali
e culturali (in particolare all'articolo 10); negli Statuti e strumenti
pertinenti delle istituzioni specializzate e delle organizzazioni internazionali
che si preoccupano del benessere del fanciullo; che,
come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, il fanciullo,
a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale,
necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione
legale appropriata, sia prima sia dopo la nascita; che
gli Stati firmatari della Convenzione riconoscono che «in tutti i
paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolari
difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare
attenzione» e riconoscono, del pari, «l'importanza della
cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita
dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo»; che
questa ispirazione di fondo regge l'insieme dei 54 articoli della
Convenzione; che
devono, in particolare, richiamarsi le disposizioni contenute negli articoli
6, 14, 17, 23, 27, 30 e 33, nei quali si afferma che: a) ogni fanciullo
ha un diritto innato alla vita e gli Stati si impegnano a garantire nella
più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo;
b) gli Stati devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione; c) gli Stati riconoscono l'importanza
della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché
il fanciullo possa accedere ad un'informazione ed a materiali provenienti
da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzate
a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché
la sua salute fisica e mentale; d) gli Stati parti riconoscono che un fanciullo
fisicamente e mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente
che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti
la sua partecipazione attiva alla vita della comunità; e) gli Stati
parti riconoscono la necessità di adottare ogni appropriata misura
di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo per proteggere
i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire
l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali
sostanze; che,
alla luce delle norme richiamate, risulta necessaria l'acquisizione
coordinata e integrata di tutte le informazioni utili per consentire l'adozione
di misure legislative, amministrative e sociali idonee a garantire la piena
osservanza da parte dell'Italia di questa Convenzione internazionale
e di tutti gli altri atti internazionali ed europei aventi come fine la
più compiuta tutela dei minori; che,
nella Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo
dell'infanzia del 30 settembre 1990, lo Stato italiano si era impegnato
a cooperare sul piano internazionale e a predisporre un piano d'azione
nazionale, piano che di fatto non è stato mai approvato; tenuto conto: delle
disposizioni dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite
relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing)
e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi
di emergenza e di conflitto armato; che
nelle passate XIII e XIV legislature fu istituita dal Senato una Commissione
speciale in materia d'infanzia con il compito (fra l'altro) di
perseguire gli obiettivi sopra ricordati e che, anche in tale ambito, fu
affidata alla detta Commissione la trattazione di varie proposte a diverso
titolo attinenti alla condizione del minore; che
la suddetta Commissione speciale, istituita – nella XIII legislatura
– con deliberazione dell'Assemblea in data 2 ottobre 1996, e
– nella XIV – con deliberazione in data 13 dicembre 2001, ha
esaminato numerosi disegni di legge, pervenendo alla redazione dei testi
finali ed all'approvazione di leggi di grandi rilievo, tra cui –
solo esemplificativamente – quelle recanti «Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», e quella,
n. 149 del 28 marzo 2001, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, recante »Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori«, nonché al Titolo VIII del primo libro del codice
civile»; che,
ciononostante, gli impegni assunti dal Governo italiano attraverso il «Piano
nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo
dei soggetti in età evolutiva 2000-2001» non hanno ancora trovato
completo ed esaustivo riscontro in concrete iniziative; che
vi è dunque la piena convinzione della necessità di continuare
a perseguire gli obiettivi elencati, al fine di concedere e garantire ai
fanciulli una protezione speciale, in uno spirito di pace, di tolleranza,
di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, delibera
di istituire una Commissione speciale competente in materia di infanzia
e di minori, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, composta di
ventinove membri, avente le medesime caratteristiche di quelle stesse che
ebbero a svolgere la propria opera nel corso della XIII e della XIV legislatura. (1-00003)

 
Cronologia
mercoledì 17 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Prodi scioglie positivamente la riserva e forma il suo secondo Ministero, sostenuto dalla coalizione dell'Unione, formata da DS, DL, PRC, RnP, IdV, FdV, UDEUR e PDCI.

giovedì 18 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente del Consiglio presenta il Governo alle Camere e ne illustra le linee programmatiche. Al Senato si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia (1-00004), presentata dai senatori Finocchiaro (Ulivo), Russo Spena (RC-SE), Palermi (IU-Verdi-Com), Peterlini (Misto), Cusumano (Misto-Pop-Udeur) e Formisano (Misto-IDV), è approvata con 165 voti favorevoli e 155 contrari.

lunedì 22 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia (1-00002), presentata dai deputati Franceschini (Ulivo), Migliore (RC-SE), Donadi (IDV), Villetti (RosanelPugno), Sgobio (Com.it), Bonelli (Verdi), Fabris (Pop-Udeur), è approvata con 344 voti favorevoli e 268 contrari.