Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00003 presentata da CARUSO ANTONINO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 18/05/2006
Atto Senato Mozione 1-00003 presentata da CARUSO giovedì 18 maggio 2006 nella seduta n.004 CARUSO, MATTEOLI, TOFANI, MANTICA,
BALBONI, BATTAGLIA Antonio, MUGNAI, CURTO. - Il
Senato, premesso: che,
con la legge 27 maggio 1991, n. 176, l'Italia ha ratificato e ha dato
esecuzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989; che
la necessità di concedere una protezione speciale al minore già
era stata oggetto di specifica enunciazione: nella Dichiarazione di Ginevra
del 1924 sui diritti del fanciullo; nella Dichiarazione dei diritti del
fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959; nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; nel Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23
e 24); nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali
e culturali (in particolare all'articolo 10); negli Statuti e strumenti
pertinenti delle istituzioni specializzate e delle organizzazioni internazionali
che si preoccupano del benessere del fanciullo; che,
come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, il fanciullo,
a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale,
necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione
legale appropriata, sia prima sia dopo la nascita; che
gli Stati firmatari della Convenzione riconoscono che «in tutti i
paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolari
difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare
attenzione» e riconoscono, del pari, «l'importanza della
cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita
dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo»; che
questa ispirazione di fondo regge l'insieme dei 54 articoli della
Convenzione; che
devono, in particolare, richiamarsi le disposizioni contenute negli articoli
6, 14, 17, 23, 27, 30 e 33, nei quali si afferma che: a) ogni fanciullo
ha un diritto innato alla vita e gli Stati si impegnano a garantire nella
più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo;
b) gli Stati devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione; c) gli Stati riconoscono l'importanza
della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché
il fanciullo possa accedere ad un'informazione ed a materiali provenienti
da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzate
a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché
la sua salute fisica e mentale; d) gli Stati parti riconoscono che un fanciullo
fisicamente e mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente
che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti
la sua partecipazione attiva alla vita della comunità; e) gli Stati
parti riconoscono la necessità di adottare ogni appropriata misura
di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo per proteggere
i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire
l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali
sostanze; che,
alla luce delle norme richiamate, risulta necessaria l'acquisizione
coordinata e integrata di tutte le informazioni utili per consentire l'adozione
di misure legislative, amministrative e sociali idonee a garantire la piena
osservanza da parte dell'Italia di questa Convenzione internazionale
e di tutti gli altri atti internazionali ed europei aventi come fine la
più compiuta tutela dei minori; che,
nella Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo
dell'infanzia del 30 settembre 1990, lo Stato italiano si era impegnato
a cooperare sul piano internazionale e a predisporre un piano d'azione
nazionale, piano che di fatto non è stato mai approvato; tenuto conto: delle
disposizioni dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite
relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing)
e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi
di emergenza e di conflitto armato; che
nelle passate XIII e XIV legislature fu istituita dal Senato una Commissione
speciale in materia d'infanzia con il compito (fra l'altro) di
perseguire gli obiettivi sopra ricordati e che, anche in tale ambito, fu
affidata alla detta Commissione la trattazione di varie proposte a diverso
titolo attinenti alla condizione del minore; che
la suddetta Commissione speciale, istituita nella XIII legislatura
con deliberazione dell'Assemblea in data 2 ottobre 1996, e
nella XIV con deliberazione in data 13 dicembre 2001, ha
esaminato numerosi disegni di legge, pervenendo alla redazione dei testi
finali ed all'approvazione di leggi di grandi rilievo, tra cui
solo esemplificativamente quelle recanti «Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», e quella,
n. 149 del 28 marzo 2001, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, recante »Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori«, nonché al Titolo VIII del primo libro del codice
civile»; che,
ciononostante, gli impegni assunti dal Governo italiano attraverso il «Piano
nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo
dei soggetti in età evolutiva 2000-2001» non hanno ancora trovato
completo ed esaustivo riscontro in concrete iniziative; che
vi è dunque la piena convinzione della necessità di continuare
a perseguire gli obiettivi elencati, al fine di concedere e garantire ai
fanciulli una protezione speciale, in uno spirito di pace, di tolleranza,
di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, delibera
di istituire una Commissione speciale competente in materia di infanzia
e di minori, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, composta di
ventinove membri, avente le medesime caratteristiche di quelle stesse che
ebbero a svolgere la propria opera nel corso della XIII e della XIV legislatura. (1-00003)