Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00077 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 23/05/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00077 presentata da TOMMASO FOTI martedì 23 maggio 2006 nella seduta n.006 FOTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere se alla luce della vigente normativa in materia, vi sia o meno obbligo da parte dei venditori di giochi pirici di quarta e quinta categoria di tenere un registro di carico e scarico dei medesimi. In caso affermativo, quale sia la fonte normativa di riferimento. (4-00077)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 19 settembre 2006 nell'allegato B della seduta n. 037 All'Interrogazione 4-00077
presentata da FOTI Risposta. - La materia è disciplinata dall'articolo 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza da ultimo modificato dall'articolo della legge del 25 gennaio 2006 n. 29, il quale prevede che: «Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività. Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E». Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ettore Rosato.