Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00088 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 23/05/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00088 presentata da TOMMASO FOTI martedì 23 maggio 2006 nella seduta n.006 FOTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: sono ancora numerosi i soggetti che, intralciando il traffico e recando disturbo agli automobilisti, esercitano l'attività di «lavavetri» agli incroci delle strade e dei semafori; detta «attività» non è soggetta ad alcuna autorizzazione, come sancito dalla Cassazione penale (Sezione I - 5 novembre 2002, n. 37122); autorità soggetta ad intervenire in ordine alla cessazione dell'attività di cui sopra, è il Questore, giusto quanto disposto dall'articolo 17- ter , comma 1, del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico di Pubblica Sicurezza -: se e quali disposizioni intenda impartire alle Questure affinché l'attività non sia più esercitata in prossimità di incroci e di semafori. (4-00088)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 27 novembre 2006 nell'allegato B della seduta n. 077 All'Interrogazione 4-00088
presentata da FOTI Risposta. - La I Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37122 del 5 novembre 2002 menzionata nell'atto di sindacato ispettivo, ha ritenuto che il mancato rispetto di un'ordinanza sindacale intesa a vietare lo svolgimento dell'attività di lavavetri agli incroci delle strade non comporta la violazione dell'articolo 650 del codice penale. Resta inteso, naturalmente, che, a prescindere dalla liceità sotto tale profilo, la predetta attività rimane oggetto di normale attenzione, durante gli ordinari servizi espletati sul territorio dalle Forze di polizia e dai Corpi di polizia municipale, per prevenire e, se del caso, reprimere secondo le vigenti normative, comportamenti scorretti e/o illeciti, dal punto di vista penale ed amministrativo, delle persone che la esercitano, quali eventuali intralci alla circolazione o molestie agli utenti della viabilità. Peraltro, il ricorso all'articolo 17- ter , 1 o comma, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, non appare soluzione praticabile nel caso in questione, trattandosi di una norma sanzionatoria che si riferisce soltanto a fattispecie tipiche ivi tassativamente indicate e che, alla luce dei principi generali del diritto, non è suscettibile di applicazione per via analogica. Il Viceministro dell'interno: Marco Minniti.