Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00107 presentata da MIGLIORI RICCARDO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 23/05/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00107 presentata da RICCARDO MIGLIORI martedì 23 maggio 2006 nella seduta n.006 MIGLIORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza pubblica ha provveduto a ispezionare la situazione amministrativo-contabile del Comune di San Giuliano Terme (Pisa) giungendo a considerazioni particolarmente preoccupate circa i livelli di razionalità, trasparenza ed in alcuni casi legalità dei relativi documenti contabili; in particolare nelle considerazioni finali di tale documento ispettivo si rilevano giudizi gravemente negativi sull'uso di eliminazione delle poste residuali attive che impedirebbero controllo effettivo di gestione, accertamenti erronei di entrate, irregolarità sulla gestione dei residui passivi con conseguenti inosservanze del patto di stabilità tanto da rendere indispensabile il «riportare i conti dell'ente alla loro reale entità»; inoltre si avanzano pesanti perplessità sulla effettiva gestione del patrimonio immobiliare, si constatano irregolarità circa la spesa per il personale nonché nelle modalità di conferimento degli incarichi a professionisti esterni -: se le risultanze di tale ispezione siano state inviate per quanto di competenza alla Prefettura di Pisa, alla sezione Toscana della Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica di Pisa; se ritenga che le suddette risultanze integrano le fattispecie previste dalla normativa vigente in merito allo scioglimento dei consigli comunali.(4-00107)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 27 novembre 2006 nell'allegato B della seduta n. 077 All'Interrogazione 4-00107
presentata da MIGLIORI Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, concernente la verifica amministrativo-contabile effettuata presso il comune di San Giuliano Terme (Pisa) dai Servizi ispettivi di finanza pubblica. Al riguardo, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si fa presente preliminarmente che l'attività ispettiva svolta dai Servizi ispettivi di finanza pubblica, ai sensi delle disposizioni vigenti (articolo 29 del R.D 18 novembre 1923, n. 2440; articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037; articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), ha la finalità di verificare la legittimità e l'economicità di tutte le spese sostenute a carico del bilancio dello Stato. Tale attività, oltre alla funzione di accertare irregolarità e carenze nella gestione dei fondi pubblici e dei beni dello Stato, persegue anche una finalità propositiva ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1939, n. 1037, che consente all'Ispettorato generale di Finanza, sulla base degli accertamenti eseguiti, di «suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione di bilancio». Le verifiche amministrativo-contabili, la cui attività referente di carattere generale extragerarchico o interistituzionale si esplica attraverso controlli di legittimità e di proficuità, sono strumento di controllo privo di poteri coercitivi, che esaurisce, di norma, i suoi effetti entro la sfera delle attività referenti, demandando alla competenza degli Enti e delle amministrazioni interessate l'adozione dei provvedimenti correttivi sulla base dell'esito degli accertamenti eseguiti. I referti ispettivi e l'elenco delle irregolarità rilevate, conformemente al disposto dell'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, sono trasmessi, agli uffici verificati, al Ministero vigilante e, per le irregolarità per le quali è configurabile danno erariale, alla competente Procura regionale della Corte dei conti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale, l'ispettore in verifica provvede a presentare denuncia alla procura della Repubblica qualora venga a conoscenza di fatti per i quali è configurabile reato. Per quanto riguarda il caso particolare, si fa presente che le risultanze ispettive della verifica amministrativo-contabile in questione sono state inviate, ai sensi della citata normativa, a tutti i destinatari interessati e, in particolare, all'Ufficio territoriale del Governo di Pisa, alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Toscana e alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana. A quest'ultima sono state evidenziate le irregolarità per le quali è configurabile danno erariale. Non risulta effettuata, invece, alcuna denuncia alla competente procura della Repubblica in quanto l'ispettore, dagli atti esaminati, non ha ravvisato ipotesi di reato. Per quanto concerne, poi, il quesito se le suddette risultanze ispettive integrino la normativa vigente in materia di scioglimento dei consigli comunali, si precisa che tale valutazione non rientra nella competenza di questa amministrazione, atteso il carattere referente dell'attività ispettiva. Infatti, è demandata alla competenza degli Enti e delle amministrazioni interessate l'adozione dei provvedimenti correttivi sulla base dell'esito degli accertamenti eseguiti. Si soggiunge, infine, che questo ministero vigila fino alla completa normalizzazione delle irregolarità rilevate, mentre all'eventuale azione di responsabilità provvede la competente Procura Regionale della Corte dei Conti. Il Viceministro dell'economia e delle finanze: Roberto Pinza.