Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00084 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 23/05/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00084 presentata da TOMMASO FOTI martedì 23 maggio 2006 nella seduta n.006 FOTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: dal 1996 i periti industriali hanno un ente di previdenza detto EPPI che non prevede un numero minimo di anni per avere diritto alla pensione, ma riconosce il 6 per cento di quanto versato negli anni; l'INPS non riconosce, ai fini della determinazione degli anni totali di lavoro, gli anni di contributi versati all'EPPI; all'atto di costituzione dell'EPPI non è stato prevista la continuità contributiva per tutti quei soggetti che avevano già all'attivo, da numerosi anni, versamenti contributivi all'INPS, né comunque risulta assentito il trasferimento automatico dei contributi versati all'EPPI all'ente di previdenza depositario della maggioranza degli anni contributivi; appare evidente la penalizzazione per coloro che da numerosi anni versavano all'INPS e oggi versano all'EPPI senza il riconoscimento di quella continuità contributiva che, in passato, venne riservata - ad esempio - agli agenti di commercio -: se e quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al riguardo. (4-00084)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 29 gennaio 2007 nell'allegato B della seduta n. 099 All'Interrogazione 4-00084
presentata da FOTI Risposta. - Il processo di privatizzazione degli Enti e delle Casse di previdenza delle categorie libero professionali è stato avviato dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, in attuazione dell'articolo 1, comma 33, della legge delega 24 dicembre 1993, n. 537 e dal successivo decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che sulla base della delega, contenuta dall'articolo 2 comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335, consente l'estensione, a decorrere dal 1 o gennaio 1996, della tutela previdenziale ai liberi professionisti privi di una propria Cassa di previdenza, ossia a quei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi. Ciò premesso, si fa presente quanto segue. L'EPPI, (Ente di previdenza per gli esercenti l'attività professionale di perito industriale) è stato istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, come Fondazione di diritto privato, ed è disciplinato oltre che dalle norme del decreto citato, anche da quelle del decreto legislativo n. 509 del 1994 e per quanto ivi non previsto, dalle norme civilistiche in tema di fondazioni, se e in quanto compatibili. La Fondazione si è costituita il 15 settembre 1997. Scopo istituzionale dell'Ente è quello di gestire forme obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei periti industriali iscritti agli Albi professionali e che esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Ai professionisti iscritti, l'EPPI riconosce il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (articolo 2, decreto legislativo n. 103 del 1996) da liquidarsi esclusivamente col sistema di calcolo contributivo, previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Secondo tale sistema di calcolo cosiddetto «contributivo», il diritto alla pensione si consegue al verificarsi delle prescritte tre condizioni: età, contribuzione, cessazione dell'attività lavorativa. L'articolo 12, comma 1 del «Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20 della legge n. 335 del 1995, dispone espressamente» che la pensione di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto sessantacinque anni di età, a condizione che risultino dallo stesso versate e accreditate almeno cinque annualità contributive. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a quarantanni. Per quanto riguarda l'osservazione formulata nell'interrogazione in esame circa la sussistenza di un effettivo pregiudizio «per coloro che da numerosi anni versano all'INPS e oggi versano all'EPPI, senza il riconoscimento di continuità contributiva», si fa presente che non può ravvisarsi continuità laddove la contribuzione previdenziale è stata versata negli anni in gestioni previdenziali diverse, quali nel caso di specie INPS ed EPPI, in quanto ciò comporterebbe, anche, riflessi sulla spesa previdenziale pubblica. In proposito si rileva, che, nel nostro ordinamento giuridico, esistono degli strumenti, quali la ricongiunzione e la totalizzazione che consentono al lavoratore iscritto a due o più gestioni, che non raggiunga il diritto a pensione in nessuna di esse di effettuare la sommatoria dei contributi versati nelle diverse gestioni per il conseguimento di un'unica prestazione. La ricongiunzione dei periodi assicurativi è disciplinata per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi dalla legge 7 febbraio 1979 n. 29, mentre la legge 5 marzo 1990, n. 45, la prevede per i libero professionisti. La facoltà di operare la ricongiunzione si rivela, spesso, particolarmente onerosa per i liberi professionisti, visto il tenore delle disposizioni di cui alla legge n. 45 del 1990. Il sistema di calcolo del trattamento pensionistico attraverso il meccanismo della totalizzazione, meno vantaggioso per il soggetto avente diritto o avente causa ma privo di oneri, si basa, invece, su presupposti diversi rispetto alla ricongiunzione. Attraverso la sommatoria gratuita di periodi assicurativi utili, infatti, non si procede all'unificazione delle posizioni contributive derivanti dal trasferimento di contributi da una gestione all'altra, ma ognuno di queste per la parte di propria competenza determina la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. Ai fini della misura del trattamento pensionistico pertanto ciascuna gestione interessata alla totalizzazione conteggerà per intero tutti i periodi contributivi ad essa relativi. Il legislatore ha recentemente effettuato una rivisitazione dell'istituto della totalizzazione, emanando, in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, che sostituisce abrogandola esplicitamente la normativa previgente di cui al decreto 7 febbraio 2003 n. 5 «Regolamento recante, modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi». La facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi è riconosciuta al compimento del 65 o anno di età nei confronti del lavoratore o della lavoratrice che abbia accumulato un'anzianità contributiva di 20 anni oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, con versamenti di almeno 6 anni in ciascuna delle diverse gestioni o fondi previdenziali, e con la discriminante di non poter essere titolare, in ogni caso, di altro trattamento pensionistico. La medesima facoltà è altresì riconosciuta per i casi di inabilità assoluta e permanente e per i superstiti di assicurato. La pensione totalizzata è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa da presentare all'ente gestore della forma assicurativa di ultima iscrizione, il quale provvederà ad avviare il relativo procedimento. Ciascuna delle rispettive gestioni, per la parte di propria competenza, provvederà a determinare la misura del trattamento a proprio carico in rapporto ai periodi di iscrizione maturati (pro quota). Le regole per il calcolo e la liquidazione del trattamento sono quelle del sistema contributivo. Tuttavia i parametri applicabili sono diversi tra gli enti pubblici, gli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e gli enti privati di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato in ogni caso dall'INPS che provvederà a stipulare con gli enti interessati apposite convenzioni (articolo 5 del decreto legislativo n. 42 del 2006). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Damiano.