Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00032 presentata da MENARDI GIUSEPPE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 31/05/2006

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00032 presentata da GIUSEPPE MENARDI mercoledì 31 maggio 2006 nella seduta n.007 MENARDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che con raccomandata notificata agli enti designati ed al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC), lo scrivente aveva contestato la legittimità della designazione a componenti del Consiglio generale della Fondazione del sig. Pier Franco Risoli, del sig. Ezio Falco e del sig. Giacomo Oddero, rispettivamente, per le ragioni seguenti: Per quanto consta, lo Statuto della Fondazione stabilisce che la designazione da parte dell'Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo debba avvenire nei seguenti termini: "Uno dell'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, scelta tra cittadini esperti nel settore sanitario e residenti da almeno tre anni in uno dei comuni della zona di Cuneo". La designazione del dott. Risoli da parte dell'Azienda ospedaliera S. Croce e Carle non possiede il requisito fondamentale: il dott. Risoli, infatti, non può essere considerato "esperto nel settore sanitario". Infatti la definizione di esperto è stringente nel senso che essa corrisponde ad una figura la cui esperienza nel settore sia provata da atti inequivocabili. Certo non può essere invocato il titolo di esperto nel settore sanitario da chi ha partecipato quale revisore dei conti o sindaco in aziende sanitarie in generale. È evidente che per esempio il revisore dei conti di una società di ingegneria non può qualificarsi come esperto in ingegneria per la sola ragione che analizza i conti della Società. Confortano questa interpretazione i precedenti designati dall'Azienda ospedaliera S. Croce e Carle che sono sempre stati scelti all'interno della struttura ospedaliera e in particolare fra i medici; La designazione del sig. Ezio Falco a componente del Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo difetta del requisito fondamentale e pertanto non può essere nominato. L'art. 13 dello statuto della Fondazione alla lettera d) recita che la scelta debba ricadere su ".. uno dall'Amministrazione Comunale, a rotazione e nell'ordine, come da appendice riportata in calce, di Dronero, di Borgo San Dalmazzo, di Busca, di Boves e di Caraglio, scegliendo tra cittadini residenti, da almeno tre anni, in un Comune della zona di Cuneo". La lettera dello Statuto non lascia spazio ad alcuna interpretazione: è vincolante l'ente che designa e cioè a rotazione è Dronero, Borgo San Dalmazzo, Busca, Boves e Caraglio ed è preciso il soggetto che può essere designato e cioè un cittadino che appartiene all'ambito territoriale dei Comuni che designano e pertanto, oltre ad essi, tutti gli altri Comuni di quella zona che per semplicità nel lessico locale è sempre stata indicata come zona di Cuneo ma che certamente può comprendere Comuni come Tarantasca, Cervasca, Vignolo, Bernezzo, Moiola, Limone, ecc. ma che esclude senza ombra di dubbio il Comune di Cuneo. D'altra parte è evidente che il Comune di Cuneo non è compreso perché esso designa già tre rappresentanti, che devono risiedere da almeno tre anni in uno dei comuni della zona di Cuneo. L'obiettivo statutario è di garantire la rappresentanza di quelle aree territoriali che esso non specifica e cioè tutti quei comuni non nominati che possono esprimere un loro residente. Ciò che lo Statuto sembra escludere è che ci sia una rappresentanza concentrata in un'unica zona o come in questo caso in un unico Comune. Infatti qualora venisse accettata la designazione del sig. Ezio Falco, i Comuni della zona di Cuneo verrebbero privati di rappresentanza che sarebbe concentrata esclusivamente nel capoluogo. Peraltro il Comune di Cuneo si è dotato di un vincolo nelle designazioni che non consente di indicare per la nomina nel consiglio generale della Fondazione uno stesso soggetto per più di due mandati. Nel caso del sig. Falco che è stato designato già due volte dal Comune di Cuneo si tratta di un terzo mandato a consigliere della Fondazione C.R.C., ottenuto questa volta non già dal Comune di Cuneo ma dal Comune di Borgo San Dalmazzo. Il principio di turnazione è sancito statutariamente ed è evidente che debba applicarsi anche in relazione al soggetto designato e non solo all'ordine di turnazione dei designanti. Quindi, esso è, almeno nella volontà dello Statuto della Fondazione C.R.C., vincolante, in quanto, se così non fosse, un soggetto potrebbe farsi nominare successivamente dal Comune di Cuneo, Dronero, Borgo San Dalmazzo ecc..., così come ha fatto il sig. Falco prima con Cuneo e poi con Borgo San Dalmazzo; Con riferimento specifico alla designazione del sig. Ezio Falco e del sig. Giacomo Oddero si rileva che: La Fondazione CRC, a mente dell'art. 1, comma 2, dello Statuto "è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Cuneo, fondata nel 1855, dalla quale, a norma della legge 30 luglio 1990 n. 218 ed in conformità con il decreto del Ministro del Tesoro 20 dicembre 1991, è stata scorporata l'azienda bancaria conferita nella Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.a. con atto pubblico in data 24 gennaio 1992, rogito Ivo Grosso, repertorio 49474". Il principio di continuità è ancora più forte per la Fondazione che nasce con l'atto citato (49474), e le modifiche statutarie non interrompono la continuità, almeno sotto il profilo pubblicistico, dell'ente. Gli organi di rappresentanza e di gestione della Fondazione CRC seguono questa impostazione e pertanto la figura dell'amministratore, anche se cambia il nome dell'organo di governo in virtù di una modifica statutaria, qualora la funzione rimanga sostanzialmente la stessa, rimane nel suo incarico con la stessa continuità temporale prevista per l'istituzione. Ciò significa che, prevedendo lo Statuto nella sua ultima revisione un limite di mandato per i consiglieri dell'organo di indirizzo, detta limitazione si applica a tutti i consiglieri in ordine alla temporalità della nomina nella Fondazione CRC così come istituita all'art. 1, comma 2, dello Statuto e non alla temporalità della nomina rispetto alle diverse formulazioni o revisioni statutarie. Ciò determina che i mandati dei consiglieri debbano essere contati non da una data comunque individuata, ma dal momento del loro ingresso nell'organo di governo della Fondazione CRC. La nomina a componente del Consiglio generale per Consiglieri che abbiano già ottenuto due mandati è confliggente rispetto a quanto previsto dallo Statuto. L'art. 13 al punto 6 prevede: "I componenti il Consiglio Generale durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e possono essere confermati per un solo mandato consecutivo". Coloro che con le designazioni del marzo 2006 hanno ottenuto il terzo mandato non possono essere nominati nel Consiglio generale ai sensi del citato art. 13 dello Statuto. A nulla vale invocare il decreto ministeriale 18 maggio 2004, n. 150, che prevede all'art. 7, comma 2, "Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite del mandato di cui all'art. 4, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153." Detta disposizione, che rafforza il principio di continuità qui invocato, avrebbe permesso di evitare lo scioglimento del Consiglio generale ed il suo rinnovo nei termini statutari, così come la norma avrebbe dettato se non ci fosse stata questa possibilità transitoria prevista dal decreto ministeriale 18 maggio 2004 n. 150; proprio per evitare lo scioglimento del Consiglio generale, lo Statuto è corredato della norma transitoria specifica che prevede all'art. 25, comma 2, "il mandato del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie, verrà a scadere con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2005 ed il mandato del Collegio Sindacale in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie, verrà a scadere con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004". Qualora fosse stata volontà dell'estensore dello Statuto derogare a quanto previsto dallo stesso (art. 13), la deroga doveva essere esplicitata con una disposizione specifica. In nessuna parte dello Statuto vi è cenno alla deroga permessa dal citato decreto ministeriale 18 maggio 2004. Esso consente agli statuti di non computare il mandato in corso alla data di approvazione dello statuto. La norma nel caso in questione non è stata utilizzata, tant'è che all'art. 13 dello Statuto non vi è riferimento alla norma transitoria consentita dal decreto ministeriale 18 maggio 2004 e nelle norme transitorie (art. 25) non si prevede detta possibilità. La volontà peraltro dell'estensore dello Statuto e cioè del Consiglio generale in carica al momento della modifica statutaria è evidente per le ragioni fin qui espresse e per gli atti compiuti dallo stesso Consiglio generale sia all'epoca di approvazione del nuovo Statuto sia in fase di richiesta delle designazioni arrivate a marzo del 2006. Il Consiglio generale si è comportato negli atti deliberativi e nei rapporti esterni in assoluta indifferenza rispetto ai cambiamenti statutari in corso, anzi in assoluta coerenza con il principio di continuità statutaria richiamato. Il caso più eclatante di detta continuità è la richiesta di designazione al Comune di Borgo San Dalmazzo e non già al Comune di Dronero, al Comune di Cortemiglia e non al Comune di Canale, al Comune di Bagnasco anziché al Comune di Villanova Mondovì; infatti se non ci fosse la più volte citata continuità ideale e sostanziale i Comuni cui si sarebbe dovuta rivolgere la richiesta di designazione sarebbero stati i secondi e non i primi. Ciò a conferma che nessun ente nel diritto civile italiano può disgiungere la continuità formale e sostanziale dell'ente e dei soggetti che la governano. Solo una specifica disposizione statutaria potrebbe, come peraltro prevede lo Statuto vigente della Fondazione CRC, interrompere detta continuità; verificato che il Consiglio generale in sede di nomina del nuovo organo di indirizzo ha "provveduto alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati dagli enti pubblici aventi titolo a norma dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione CRC ed alla loro nomina", avendo lo scrivente chiesto alla Fondazione CRC l'accesso all'atto di nomina e non ottenendo riscontro, se non verbale e di diniego, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in qualità di autorità di controllo sulle fondazioni di origine bancaria, sia a conoscenza di quanto segue: se dall'attività di vigilanza non siano emerse irregolarità in ordine a dette nomine ed ai requisiti in capo ai soggetti in questione; se l'atto di diniego sia considerato legittimo in ordine alla natura di interesse pubblico e sociale delle fondazioni di origine bancaria (istituzioni continuazione di enti pubblici). (4-00032)

 
Cronologia
lunedì 22 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia (1-00002), presentata dai deputati Franceschini (Ulivo), Migliore (RC-SE), Donadi (IDV), Villetti (RosanelPugno), Sgobio (Com.it), Bonelli (Verdi), Fabris (Pop-Udeur), è approvata con 344 voti favorevoli e 268 contrari.

lunedì 5 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Nassirya, in Iraq, un soldato italiano, impegnato nella missione militare “Antica Babilonia”, perde la vita in un attentato e altri quattro restano feriti.