Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00025 presentata da EUFEMI MAURIZIO (UNIONE DEI DEMOCRATICICRISTIANI E DI CENTRO (UDC)) in data 31/05/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00025 presentata da MAURIZIO EUFEMI mercoledì 31 maggio 2006 nella seduta n.007 EUFEMI - Ai Ministri delle comunicazioni e della salute - Premesso che in Italia, come nel resto del mondo, è accesa la polemica circa la somministrazione disinvolta di psicofarmaci a bambini ed adolescenti, che spesso vengono prescritti ai minori per cercare di sedare i loro disagi, che pure potrebbero essere risolti con metodi - scientificamente testati - di tipo pedagogico e psicologico od in ambito pediatrico; visto il programma "Le Invasioni Barbariche", andato in onda sulla televisione La7 venerdì 19 maggio 2006 alle ore 21.30, in uno dei cui blocchi si è ampliamente promozionato - senza alcuna possibilità di contraddittorio anche scientifico - l'utilizzo di una specifica molecola psicoattiva, il metilfenidato (nome commerciale all'estero Ritalin®), proiettando videofilmati realizzati dalla troupe de "La7" negli USA, nei quali si esaltavano le virtù presunte terapeutiche e comunque dopanti di questa sostanza, intervistando anche soggetti che lo assumono assieme ad altre anfetamine pur non avendo alcuna patologia, esclusivamente per migliorare le performance di studio o lavorative; considerato che questa molecola (metilfenidato) è classificata dal Ministero della salute nella tabella I delle sostanze stupefacenti, al pari dell'eroina; vista l'intervista realizzata, sempre in studio da La7, ad un presunto "specialista" - che in realtà è uno psichiatra senza alcuna specializzazione in neuropsichiatria infantile - il quale ha anche promozionato l'utilizzo di un'altra molecola simile, l'atomoxetina, che in USA è invece oggetto di forti restrizioni in quanto ha registrato - in un solo mese di monitoraggio - 130 bambini che hanno tentato il suicidio, 20 adolescenti morti per suicidio e 176 gravi casi di minori in coma epatico; considerato che in Italia vige un rigido divieto di promozione al grande pubblico di sostanze medicinali di ogni tipo, tranne quelle da banco, in quanto la pubblicità - diretta od anche solo indiretta - di tali prodotti può indurre il cittadino al consumo anche laddove non ne esiste la necessità od il bisogno; valutate le dichiarazioni a mezzo stampa della prof. Emilia Costa, prima cattedra di psichiatria della Università di Roma "La Sapienza" e primario di psichiatria al Policlinico Umberto I, che ha detto in relazione a questa precisa vicenda: "siamo ai limiti dell'illecito, la propaganda di questo genere dovrebbe essere vietata, perché induce i telespettatori al consumo di psicofarmaci anche quando non ve n'è ragione e bisogno, e gli effetti iatrogeni sul medio-lungo periodo possono essere devastanti. Dal punto di vista clinico, quest'approccio è davvero poco serio"; considerato che La7, pur non essendo rete di servizio pubblico, offre comunque un servizio di informazione nazionale alla cittadinanza sulla base di una pubblica concessione dello Stato; considerate altresì le valutazioni sulla trasmissione televisiva e sui contenuti del programma richiamati in premessa, si chiede di conoscere quali iniziative si intendano avviare per evitare che possano riproporsi casi come quello segnalato e dunque non solo la pubblicità di farmaci, ma anche la disinvolta somministrazione di psicofarmaci a bambini ed adolescenti e per garantire il pieno rispetto della disciplina sulle promozioni di sostanze medicinali. (4-00025)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 021 all'Interrogazione 4-00025
presentata da EUFEMI Risposta.
- In relazione alla ipotizzata propaganda o pubblicità di uno
psicofarmaco (il Ritalin) che sarebbe stata effettuata nel corso della
puntata del 19 maggio 2006 del programma «Le invasioni barbariche»
in onda sulla emittente «La 7» si fa presente che dagli accertamenti
effettuati al riguardo dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM) è emerso quanto segue. All'interno
del programma in questione, che propone interviste di noti personaggi della
politica, dello spettacolo e della cultura italiana, è previsto
uno spazio in cui vengono trattati temi riguardanti il costume e la società
che rivestono carattere di attualità. Nella puntata
oggetto dell'atto parlamentare in esame, tale spazio avente inizio
alle ore 22,15 circa è stato dedicato al problema della iperattività
dei bambini e degli adolescenti, affrontando in particolare il tema dell'utilizzazione
del farmaco «Ritalin». In studio,
erano presenti due ospiti che hanno esposto la loro esperienza ed uno psichiatra
che ha fornito pareri tecnici; successivamente è stato mandato in
onda (dopo le 22,30) un servizio in cui un adolescente di New York esaltava
in maniera esplicita l'impiego del farmaco, con espressioni, tradotte
nel servizio in italiano, quali «rende le cose più facili»,
«non dà assuefazione e un sacco di miei amici lo prendono». In proposito
si fa presente che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) ,
del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177) i programmi televisivi non devono, tra l'altro, recare nocumento,
tenuto conto dell'orario di trasmissione, allo sviluppo fisico, psichico
o morale dei minori. In merito
ai messaggi più specificamente pubblicitari, definiti dall'articolo
2, comma 1, lettera u) , del citato testo unico come «ogni forma
di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro
compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività
commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo
scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi
i beni immobili, i diritti e le obbligazioni», si precisa che gli
stessi sono soggetti alla disposizione di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c) , del testo unico, che impone che la pubblicità
e le televendite non arrechino «pregiudizio morale o fisico a minorenni». In base, infine,
all'articolo 37, comma 9, del testo unico la pubblicità di
medicinali e cure mediche disponibili esclusivamente dietro prescrizione
è vietata. Ciò
premesso, relativamente all'aspetto sanzionatorio, la medesima AGCOM
ha fatto presente che le norme a tutela dei minori sono munite di apposito
apparato procedurale previsto all'articolo 35, che prevede un procedimento
abbreviato nei termini, con irrogazione di sanzione pecuniaria senza previa
diffida e senza beneficio di oblazione, e con sanzione pecuniaria dal montante
più elevato (25.000-350.000 euro), mentre la violazione del divieto
di pubblicità di prodotti medicinali con obbligo di ricetta è
sanzionata con la procedura di cui all'articolo 51, comma 2, dello
stesso testo unico che dispone l'assegnazione di un termine all'interessato
per la presentazione delle giustificazioni e la diffida a cessare dal comportamento
illegittimo. Stando a quanto
comunicato dalla stessa AGCOM, nel caso prospettato, tuttavia, non sembrano
sussistere gli estremi per un intervento in quanto la trasmissione in argomento
ha proposto una finestra di approfondimento sul tema dell'uso da parte
dei minori di psicofarmaci, rappresentando posizioni diversificate, con
la presenza di un tecnico qualificato e con l'integrazione di un servizio
filmato all'estero. L'orario
di programmazione inoltre - avviato al margine finale della fascia
oraria di televisione per tutti e concluso in orario tardo-serale -
in base alle vigenti disposizioni gode di una presunzione di esclusione
(o di forte limitazione) della fruizione del programma da parte di telespettatori
minori, in ogni caso assistita dalla presenza di adulti all'ascolto;
in più il taglio editoriale del programma esclude la destinazione
al pubblico minorile, il che sembra escludere anche il potenziale nocumento
allo sviluppo psichico, morale e fisico dei minori garantito dall'articolo
4, comma 1, lettera b) , del testo unico, anche in considerazione
del fatto che non sembra potersi desumere una prospettazione elogiativa
del farmaco in questione da parte della trasmissione. Del pari -
ha proseguito l'AGCOM - la segnalata natura promozionale, che
dovrebbe ricondurre il programma alla tipologia del messaggio pubblicitario,
con conseguente valutazione sotto il duplice profilo del pregiudizio fisico
e morale dei minori e della violazione del divieto di pubblicità
di medicinali prescrivibili, non appare riscontrabile, in quanto non si
ravvisa la sussistenza né dei requisiti richiesti dall'articolo
2, comma 1, lettera u) , del testo unico per la qualificazione del
programma come pubblicitario (trasmissione a pagamento o dietro altro compenso,
diffusione nell'esercizio di attività industriale, commerciale,
professionale o artigianale, finalità promozionale della fornitura
dietro compenso del bene presentato), né di elementi presuntivi
gravi, precisi e concordanti di un sottostante rapporto di committenza
fra il produttore e l'emittente che orienterebbe la comunicazione,
apparentemente neutrale, a fini promozionali in rapporto al prodotto. Pur convenendo
con le rappresentate esigenze di equilibrio e di prevenzione nella trattazione
della tematica affrontata, l'AGCOM ha concluso che la comunicazione
di cui trattasi non può essere qualificata come pubblicitaria. Inoltre, essendo
risultate osservate, da parte della ripetuta trasmissione, le cautele previste
per la generalità dei programmi - con particolare riguardo
all'orario di programmazione - la ripetuta Autorità non
ha ritenuto sussistenti elementi atti a giustificare il proprio richiesto
intervento. Il Ministro delle comunicazioni Gentiloni