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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00119 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 13/06/2006

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00119 presentata da GIOVANNI RUSSO SPENA martedì 13 giugno 2006 nella seduta n.008 RUSSO SPENA - Al Ministro della difesa - Risulta all'interrogante che: con provvedimento del Centro di medicina legale di Padova in data 19 dicembre 2005, è stato negato il diritto dell'appuntato dei Carabinieri Francesco Tassan ad essere sottoposto a visita medico-legale per stabilire in modo definitivo la sua idoneità o meno al servizio ed esprimere il giudizio circa la idoneità al transito nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa come da successiva nota del reggimento carabinieri Friuli Venezia Giulia del 9 gennaio 2006; tali richieste erano intese ad ottenere il diritto ad essere sottoposto alla predetta visita ed al conseguente transito nei ruoli civili, oltre che alla ricostruzione in termini giuridici ed economici della posizione di impiego del militare ed al risarcimento del danno quantificato nella misura della differenza fra il trattamento pensionistico in godimento e le maggiori somme dovute fino all'effettivo transito, ovvero, in subordine, secondo equità, oltre il risarcimento del danno conseguente al ritardo con il quale il graduato è stato sottoposto a visita ed ha ottenuto di beneficiare del citato transito; preliminarmente l'appuntato dell'Arma dei Carabinieri Francesco Tassan è stato collocato nella categoria della riserva a far tempo dal 17 novembre 2003 in ragione della cessazione dal servizio disposta per non avere l'interessato riacquistato l'idoneità fisica al termine del periodo massimo di aspettativa; di fatto, però, nei suoi confronti non è mai stato espresso un giudizio di definitiva inidoneità al servizio militare incondizionato, rilevante quale presupposto - secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 18 aprile 2002 - per poter presentare domanda di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del ministero della difesa; appare, pertanto, illegittima la nota del Centro militare di medicina legale di Padova che ha rifiutato, a fronte di precedente istanza dal medesimo presentata, di sottoporlo a visita medico-legale per definirne la posizione ai fini di cui sopra, al riguardo si rilevano i seguenti fatti: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta; violazione della disciplina legislativa di cui all'art. 13 della legge 1168/1961, agli artt. 8 e 11 della legge 53/1999 ed all'art. 14, comma 5, della legge 266/1999; eccesso di potere per contrasto con la disciplina di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2002 ed al foglio del 9 giugno 2003; l'atto impugnato, innanzi al competente Giudice amministrativo, ha ricevuto diniego di giustizia, avendo, quel giudice frainteso i fatti, ovvero ritenendo che l'appuntato Francesco Tassan, avrebbe dovuto impugnare all'epoca, il relativo provvedimento di transito in Riserva, che invece non è affatto in discussione; detto transito infatti, appare obbligatorio quando il militare usufruisce dei 730 giorni di aspettativa-convalescenza prevista nell'ultimo quinquennio di servizio; tale computo, come previsto dalla circolare del Comando generale dell'Arma 133/2-1 del 26.10.2005 è stato eseguito ex ante a fini prognostici ma non è mai stato integrato da una verifica ex post a decorrere dalla data finale della medesima malattia proprio perché il Tassan non ha mai ricevuto un provvedimento finale di malattia, ma solo un provvedimento temporaneo; il ricorso in primo grado, seguito dall'Ufficio legale dell'Unione nazionale Arma Carabinieri non ha prodotto effetti positivi, essendo stata travisata la realtà storica dei fatti. Procedere in appello diverrebbe per il Tassan insostenibile economicamente in quanto tale gravissima situazione ha portato l'intero nucleo familiare in grave stato di sofferenza morale ed economica, si chiede di sapere: alla luce di quanto sopra esposto se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare un'indagine per appurare se vi siano state negligenze degli organi preposti; se non reputi necessario intervenire affinché l'appuntato Tassan sia sottoposto alla prescritta visita medica per la sua idoneità al servizio e per il riconteggio del periodo di aspettativa ex post . (4-00119)

Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 029 all'Interrogazione 4-00119
presentata da RUSSO SPENA Risposta.
- L'atto in esame, nell'affrontare la vicenda riguardante
la posizione d'impiego dell'Appuntato dei Carabinieri TASSAN
Francesco, ipotizza che sarebbe stato negato da parte del Centro militare
di medicina legale (CMML) di Padova il diritto del militare ad essere sottoposto
a visita medico-legale «per stabilire in modo definitivo la sua idoneità
o meno al servizio», finalizzata al «transito nei ruoli civili
dell'Amministrazione della difesa». In secondo
luogo, l'interrogante presume che il computo complessivo dei giorni
di aspettativa fruiti dall'interessato, eseguito dal 13º Reggimento
Carabinieri «Friuli-Venezia Giulia», non sia stato effettuato
correttamente. Nel merito,
per meglio inquadrare tale questione, è opportuno sintetizzare gli
aspetti che hanno caratterizzato la vicenda oggetto dell'atto. L'appuntato
TASSAN Francesco, arruolato nell'Arma dei Carabinieri in data 10 ottobre
1984, è cessato in data 17 novembre 2003 dal servizio permanente
per non aver riacquistato l'idoneità fisica al termine del
periodo massimo di aspettativa consentito dalla normativa vigente (articolo
8 della legge n. 53 del 1989) ed è stato collocato in congedo
nella categoria della riserva, ai sensi del combinato disposto dell'articolo
13 della legge 1168/1961, e dell'articolo 11 della legge 53/1989. In data 6
dicembre 2005, ossia quando ormai l'interessato non aveva più
alcun rapporto con l'amministrazione dell'Arma dei Carabinieri,
ha formulato direttamente al predetto CMML di Padova apposita istanza per
essere sottoposto a visita medico-legale, al fine di valutarne l'idoneità
o meno al servizio e, conseguentemente, l'eventuale transito nei ruoli
civili della Difesa. Il citato
Centro di Medicina Legale, con lettera del 19 dicembre 2005, ha comunicato
all'interessato che la relativa istanza, si cita testualmente «è
irrituale e non può avere seguito perché la CMO è
un organo medico-legale che opera quale consulente dei Comandi/Enti Militari
che insistono nel territorio di competenza, per cui la richiesta di sottoporre
a visita medica un militare ai fini di un giudizio medico-legale sulla
idoneità al servizio deve obbligatoriamente pervenire da parte di
un Comando/Ente e non direttamente da un militare in servizio e/o in congedo». Tale provvedimento
è stato impugnato dall'interessato dinanzi al TAR Lazio che
ha rigettato il ricorso in argomento (sentenza n. 2202 del 29 marzo 2006)
sancendo, di fatto, la piena legittimità del predetto atto del CMML
di Padova. Anche il giudizio
di appello al Consiglio di Stato, proposto dal TASSAN avverso la suddetta
sentenza del TAR Lazio, teso ad ottenere l'annullamento - previa
sospensione dell'efficacia - della sentenza stessa, vede un pronunciamento
favorevole all'amministrazione militare, in quanto l'alto Consesso,
con ordinanza n. 5903 del 7 novembre 2006, ha respinto l'istanza cautelare
per infondatezza dei motivi di appello. Con tali sentenze,
quindi, i giudici amministrativi hanno sancito la correttezza dell'azione
amministrativa e la piena legittimità del provvedimento emanato
dal citato organo di medicina legale. Chiarita la
situazione processuale, si esamina ora la questione del computo dei giorni
d'aspettativa fruiti dal TASSAN. A tal riguardo,
il 13º Reggimento Carabinieri «Friuli-Venezia Giulia» ha
ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente inviando - in
prossimità del compimento del periodo massimo di aspettativa -
il militare a visita presso la competente Commissione medica ospedaliera,
comunicando alla stessa il periodo di aspettativa fruito e quello che ancora
restava da fruire. Lo stesso
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato esatto tale
conteggio ed in linea con le disposizioni della circolare - richiamata
dall'interrogante - che prende come riferimento la data di scadenza
(3 dicembre 2003) dell'ultimo provvedimento medico-legale emesso dall'organo
competente. In ragione
delle suddette argomentazioni, pertanto, non sussistono elementi tali da
giustificare - come auspicato - l'avvio di un'indagine
sugli aspetti procedurali richiamati nell'interrogazione. Con riferimento,
invece, alla possibilità di sottoporre il TASSAN a visita medica
per accertarne l'idoneità al servizio, si fa notare che l'interessato,
per il tramite dell'ultimo Comando di appartenenza, può presentare
apposita istanza per essere inviato a visita medico-legale presso la competente
autorità sanitaria. Il Ministro della difesa Parisi



 
Cronologia
lunedì 5 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Nassirya, in Iraq, un soldato italiano, impegnato nella missione militare “Antica Babilonia”, perde la vita in un attentato e altri quattro restano feriti.

martedì 13 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato respinge le tre mozioni presentate dall'opposizione contro la decisione del Ministro dell'Università e della ricerca Mussi di ritirare l'adesione italiana alla dichiarazione etica europea contro la ricerca sulle cellule staminali.

domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.