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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00063 presentata da CURTO EUPREPIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 13/06/2006

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00063 presentata da EUPREPIO CURTO martedì 13 giugno 2006 nella seduta n.008 CURTO - Ai Ministri delle comunicazioni e per le politiche giovanili e le attività sportive - Premesso: che in data 25 settembre 2005 si disputava in Aversa (Caserta) la gara del campionato di calcio di serie D, girone H, San Felice Aversa Normanna - Noicattaro, terminata con la vittoria di quest'ultima compagine per 1-0. Il risultato di tale gara, omologato dal giudice sportivo in data 28 settembre 2005, con comunicato ufficiale n. 23, successivamente veniva ribaltato, con comunicato ufficiale n. 38 del 26 ottobre 2005 del medesimo organo, con l'assegnazione alla Aversa Normanna della vittoria per 3-0, ex art. 12, comma 5, lett. a) , del codice di giustizia sportiva, per avere asseritamente il Noicattaro schierato giocatori all'epoca non tesserati; che a tale provvedimento il giudice sportivo perveniva, decorso un mese dalla gara, dopo avere omologato il risultato della stessa, periodo trascorso senza che alcuna riserva scritta risultasse mai formalizzata, decidendo sulla base di un reclamo proposto dall'Aversa Normanna, asseritamente inviato nel rispetto dei termini di cui all'art. 24, comma 9, lettera b) , del codice di giustizia sportiva, secondo cui il reclamo "deve essere preannunciato entro le ore 24,00 del giorno successivo a quello della gara cui si riferisce"; che apparentemente, infatti, quest'ultima società avrebbe preannunciato il reclamo il giorno 26 settembre 2005, ore 08,20, inviando un telefax al numero del centralino del Comitato interregionale della Lega nazionale dilettanti, indirizzandolo alla commissione disciplinare; che l'A.S.D. Noicattaro Calcio reclamava la decisione del giudice sportivo avanti alla Commissione disciplinare presso il Comitato interregionale Lega nazionale dilettanti, esponendo alcuni dubbi circa la tempestività di tale preannuncio di reclamo. In particolare, faceva rilevare che la gara era stata omologata in data 28 settembre 2005, mentre la decisione del giudice sportivo di rettifica del risultato risale al 26 ottobre 2005. Alla luce di tali risultanze appariva di difficile comprensione il lasso di tempo intercorso tra la data indicata sul preannuncio reclamo (26 settembre) e la data del provvedimento del giudice sportivo (28 ottobre): ciò porterebbe a ritenere che il messaggio telefax di preannuncio reclamo sia stato trattenuto presso qualche ufficio della Federazione italiana giuoco calcio per quasi un mese; che curiosa e inspiegabile appare anche la circostanza in virtù della quale l'intestazione del fax con il numero ed il nome del mittente era stampata dal telefax sulla seconda pagina, cioè quella in cui si dovrebbe dimostrare l'avvenuta ricezione della missiva, e non sulla prima, in cui si preannunciava il reclamo; che l'A.S.D. Noicattaro, per obiettive e giuste ragioni di chiarezza e trasparenza, sollecitava, in sostanza, la Commissione disciplinare alla concreta verifica dell'effettiva data e ora di spedizione del telefax di preannuncio di reclamo al giudice sportivo, mediante accertamenti sulle connessioni telefoniche tra il numero 081/5031365, intestato alla società "COGGIM Costruzioni impresa edile" di Spezzaferri ing. Giovanni, Presidente della società San Felice A.C. Normanna, e il numero 06/8414480, intestato al Comitato interregionale Serie D, in ipotesi verificatesi nella giornata del 26 settembre 2005; che la Commissione disciplinare non dava seguito alla richiesta. In particolare, l'ambito dell'indagine era ignorato dall'Ufficio indagini, poiché, secondo l'organo inquirente: "tale richiesta esula dall'oggetto dell'indagine di cui sono stato incaricato". Il reclamo del Noicattaro era rigettato, per difetto di elementi probatori: argomentava la commissione disciplinare che "le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla Noicattaro appaiono ingiustificate e al di fuori dell'ambito dei poteri della commissione disciplinare". Si ricorda, invece, che l'art. 30, comma 3, del codice di giustizia sportiva dispone che "agli Organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento"; che nemmeno si comprende quale particolare difficoltà risiedesse nell'adempimento: si trattava di demandare all'Ufficio indagini di effettuare (e/o richiedere alla affiliata San Felice A.C. Normanna o all'organo interno costituito dal Comitato interregionale) formale istanza a Telecom Italia S.p.a. tesa a ricostruire le connessioni telefoniche intercorse nella prima mattinata del 26 settembre 2005 tra l'utenza intestata al Presidente della San Felice e l'utenza intestata alla F.I.G.C., e pertanto pienamente accessibili ad entrambi gli intestatari; che né si comprende perché le richieste di supplemento istruttorio circa la provenienza e tempestivo invio del telefax di preannuncio reclamo avanzate dal Noicattaro possano dirsi "ingiustificate", avendo a che fare con circostanze pertinenti al processo, specifiche e particolareggiate, riscontrabili oggettivamente e dotate della capacità intrinseca di dimostrare la verità dell'una o dell'altra tesi; che anche il successivo ricorso alla Commissione di appello federale, che peraltro è un organo di controllo della legittimità degli atti (pertanto, precluso per molti aspetti alle indagini di merito), veniva respinto, sempre per difetto di prova. Nel frattempo, l'A.S.D. Noicattaro e il suo Presidente sono sottoposti ad indagine al fine di un deferimento avanti alla medesima Commissione disciplinare, per il contenuto, ritenuto diffamatorio, dei loro gravami, ai sensi dell'art. 1 del codice di giustizia sportiva; che la mancata effettuazione di tale adempimento comprime gravemente i risultati sportivi raggiunti con grande sforzo e a prezzo di innumerevoli sacrifici, non soltanto economici, da parte di una dirigenza e di una città tutta, Noicattaro, di 25.000 abitanti, che, con la punizione sportiva della perdita della gara in questione, è stata condannata a disputare i play-out di serie D, con serio rischio di retrocessione nelle categorie regionali, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo: siano a conoscenza dei fatti sopra esposti; ritengano di invitare gli organi della giustizia sportiva a verificare e a riferire quali siano le condizioni per effettuare una richiesta di tabulati a Telecom Italia S.p.a., tesa a ricostruire le connessioni telefoniche intercorse nella mattinata indicata tra le due utenze sopra specificate; invitare, altresì, gli organi di giustizia sportiva, in via di autotutela e/o revocazione, ad esaminare i casi sottoposti al loro giudizio con la massima attenzione per il diritto di difesa delle singole società, in particolare consentendo l'effettuazione di atti di indagine nella loro disponibilità che potrebbero determinare definitivamente l'accertamento della verità dei fatti. (4-00063)

Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 029 all'Interrogazione 4-00063
presentata da CURTO Risposta.
- In riferimento all'interrogazione parlamentare, concernente
la regolarità del procedimento di reclamo avanzato dalla soc. San
Felice Aversa Normanna in ordine alla partita di calcio San Felice Aversa
Normanna - Noicattaro, disputatasi in data 25 settembre 2005, valevole
per il campionato di Serie D, girone H, si fa presente che a seguito del
reclamo della società ospitante, il giudice sportivo, con decisione
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 38 del 26 ottobre 2005, ha comminato
alla società Noicattaro calcio la perdita della gara con il punteggio
di 0 - 3, a causa della posizione irregolare di due calciatori. Il ritardo
di tale decisione rispetto alla partita, disputatasi circa un mese prima
(25 settembre) è dovuto al fatto che il giudice sportivo ha dovuto
acquisire, presso l'ufficio tesseramenti del comitato interregionale,
elementi documentati e certi sul tesseramento dei predetti giocatori, e
che lo stesso comitato ha inviato l'informativa in data 19 ottobre
2005. Per quanto
riguarda inoltre la tempestività dell'impugnativa e sulle mancate
indagini per verificare, attraverso l'analisi dei tabulati telefonici,
l'effettivo invio del fax di reclamo, si fa presente la necessità
di rimettersi alle decisioni degli organi della giustizia sportiva che,
nell'ambito dell'autonomia agli stessi riconosciuta dall'art.
30 dello Statuto federale, in ben tre gradi di giudizio hanno ritenuto
di non accogliere la tesi difensiva della società Noicattaro calcio. Il Sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e
le attività sportive Lolli



 
Cronologia
lunedì 5 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Nassirya, in Iraq, un soldato italiano, impegnato nella missione militare “Antica Babilonia”, perde la vita in un attentato e altri quattro restano feriti.

martedì 13 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato respinge le tre mozioni presentate dall'opposizione contro la decisione del Ministro dell'Università e della ricerca Mussi di ritirare l'adesione italiana alla dichiarazione etica europea contro la ricerca sulle cellule staminali.

domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.