Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00223 presentata da BUONTEMPO TEODORO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 13/06/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00223 presentata da TEODORO BUONTEMPO martedì 13 giugno 2006 nella seduta n.010 BUONTEMPO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la normativa che regola il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della vigilanza privata (testo unico delle leggi di PS «RD 773/1931» e relativo regolamento di esecuzione «RD 635/1940») recita: chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di P.S. ritenga di imporgli (articolo 9 RD 773/1931); in particolare, fra le prescrizioni di cui sopra, rientrano anche quelle risultanti dall'approvazione prefettizia delle tariffe massime e minime che ogni singolo istituto di vigilanza può praticare ai propri clienti per ogni singola tipologia di servizio; tariffe, queste ultime, che devono essere indicate nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dalle prefetture territorialmente competenti (CFR. l'articolo 257 del RD 635/1940 recita «l'atto di autorizzazione deve contenere ..... l'approvazione delle tariffe»); a fronte di tali prescrizioni normative, il sistema di approvazione delle tariffe dei servizi di vigilanza si fonda su due figure: a) la «tariffa di legalità» che viene fissata con decreto ed in via generale dal prefetto per ogni provincia e che opera come valore medio di mercato - concertato con le associazioni di categoria - da cui gli istituti di vigilanza possono liberamente discostarsi, in ribasso o in rialzo, entro una fascia stabilita con il medesimo decreto prefettizio; b) la tariffa «individuale» di ogni singolo istituto: ovvero quella che (in ossequio all'articolo 257 del RD 635/1940) è riportata nell'autorizzazione di ogni operatore della vigilanza e che quest'ultimo è stato autorizzato a praticare dal prefetto stesso nei confronti dei suoi clienti. Il Ministero dell'Interno, con circolare 6 novembre 1999, consente a tutti gli istituti di vigilanza la possibilità di farsi autorizzare dal prefetto a praticare una loro tariffa individuale che sia inferiore a quella minima di «legalità» valevole nella stessa provincia; ciò previo apposito procedimento istruttorio condotto dagli uffici della prefettura su istanza di parte ed a condizioni che la nuova tariffa individuale approvata venga riportata nell'autorizzazione del singolo istituto interessato (cfr. sul punto consiglio di stato sez. VI, 4 ottobre 2002 n. 5253 che rileva: «la nuova modalità di approvazione della tariffa, superando il sistema fondato sulla previsione di un tariffario minimo inderogabile, ha eliminato la precedente rigidità, giacché è prevista una banda di oscillazione e la possibilità che, sulla base di apposita istruttoria, vengano approvati i tariffari dei singoli istituti anche al di sotto del livello più basso della suddetta banda»); a seguito di tale distinzione, la più recente giurisprudenza amministrativa (superando un precedente orientamento), da un lato, ha confermato che le tariffe di legalità sono derogabili (previo l'espletamento della prescritta istruttoria) ma, dall'altro lato, ha espressamente statuito che le tariffe «individuali» sono invece del tutto vincolanti e non superabili in ribasso, pena - in caso contrario - l'inammissibilità delle relative offerte di gara. Piu precisamente, in proposito è stato giudicato che, pur se le tariffe minime, stabilite in linea generale dal prefetto hanno perso la loro cogenza, permane la necessità che gli istituti di vigilanza pratichino, in sede di gara, le specifiche tariffe, approvate dal prefetto sulla base del parametro di riferimento, costituito dalle tariffe di legalità (consiglio di stato - sez. VI 23/01/2006 n. 180). Non solo: la stessa giurisprudenza è ferma nel ritenere che «l'atto di approvazione delle tariffe, in quanto parte integrante del provvedimento autorizzatorio, continua ad essere necessario per il legittimo svolgimento del servizio di vigilanza (e) ...., a prescindere dalle previsioni contenute nel bando, ..... incide in modo diretto sul titolo che legittima l'espletamento dell'attività di vigilanza, non potendo non avere riflessi sull'offerta»; di modo che quest'ultima «potrà essere considerata valida solo se sottoposta positivamente al controllo prefettizio, che ne garantisce la serietà in relazione alla corretta gestione del servizio» (Cons. di stato, Sez. VI, 4 ottobre 2002 n. 5253 ove si sottolinea che gli «effetti vincolanti per gli istituti di vigilanza in sede di offerta nelle gare non riguardano ... le tariffe approvate in via generale dal Prefetto, ..., ma i singoli tariffari che le stesse imprese sottopongono all'autorità prefettizia per l'approvazione»); d'altra parte, la già citata circolare ministeriale 8 novembre 1999 prevede che - a fronte del mancato rispetto da parte di un Istituto della propria tariffa individuale approvata - il prefetto avvii le ispezioni del caso con l'ausilio degli enti preposti (Inps - Guardia di finanza ecc.), infliggendo per dette inadempienze, sanzioni che possono arrivare anche alla revoca della licenza (sul punto, tra le più recenti, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2006, 2266 ove si evidenzia che «l'approvazione delle tariffe "individuali", oltre ad essere un elemento costitutivo indefettibile della licenza di pubblica sicurezza rilasciata ai sensi degli artt. 9 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza condiziona pure l'espletamento della stessa attività di vigilanza, al punto che il mancato rispetto dei minimi tariffari può comportare conseguenze sanzionatorie a carico degli istituti) tra le quali la revoca dell'assenso all'esercizio»); ne consegue che l'eventuale affidamento di un appalto di vigilanza (pubblico o privato) ad un istituto che offra prezzi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione della propria tariffa individuale, espone la stazione appaltante al concreto rischio che l'appaltatore - in corso d'opera - venga privato dal Prefetto di quel titolo autorizzativo che è ex lege (articolo 134 TULPS) la condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata; alcuni istituti di vigilanza privata operano con disinvoltura praticando prezzi inferiori alle proprie tariffe autorizzate -: quali iniziative si intendano assumere per: sollecitare la prefettura a sottoporre a verifica i vari contratti in essere evidenziando quelli non rispettosi delle normative inequivocabili previste; sottoporre a revoca le autorizzazioni concesse alle imprese inandempienti. (4-00223)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 7 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 152 All'Interrogazione 4-00223
presentata da BUONTEMPO Risposta. - L'articolo 257 del regio decreto n. 635 del 1940, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone che i corrispettivi richiesti dalle imprese per i servizi resi nel settore della vigilanza privata siano approvati dal Prefetto competente per territorio con provvedimento che è parte integrante della licenza per l'esercizio della citata attività di vigilanza. Anche per effetto di pronunce dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il sistema di approvazione delle tariffe è attualmente imperniato sulla cosiddetta «tariffa di legalità», con la quale il prefetto determina, entro margini di congruità preventivamente valutati, il corrispettivo di ciascuna tipologia di servizio, prevedendo, nell'ambito di tale corrispettivo, un'oscillazione percentuale fra un minimo ed un massimo, all'interno della quale è consentito ai singoli operatori di scegliere la propria tariffa, secondo valutazioni legate alla libera attività imprenditoriale. La più recente giurisprudenza amministrativa sembra peraltro orientata a privilegiare, anche nel settore della vigilanza privata, indirizzi volti a salvaguardare una maggiore concorrenza all'interno del sistema. In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4816/2005, ha ritenuto che il vigente quadro normativo impone di «assegnare alle tariffe di legalità l'esclusiva valenza di canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti, ai fini del controllo amministrativo sulla serietà ed affidabilità dell'impresa», con la conseguenza della «esclusione di ogni riflesso dell'osservanza dei limiti tariffari sulla validità (quantomeno sotto il profilo della loro ammissibilità alla competizione) delle offerte economiche - inferiori alla soglia minima consentita dall'atto di approvazione delle tariffe - presentate da imprese (debitamente autorizzate) in procedure indette per l'affidamento di pubblici servizi di vigilanza». Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato - con sentenza n. 5253/2002 - ha affermato che l'offerta economica inferiore alla soglia minima «potrà essere considerata valida solo se sottoposta positivamente al controllo prefettizio, che ne garantisce la serietà in relazione alla corretta gestione del servizio», atteso che «non è preclusa la possibilità che i singoli Istituti ottengano, a seguito di apposita istruttoria, l'approvazione di tariffe più basse, proposte dagli stessi anche in deroga alla banda di oscillazione, indicata nel provvedimento prefettizio di approvazione della tariffa di legalità». Sulla questione è anche pendente, presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, una causa promossa dalla Commissione Europea contro lo Stato italiano per inadempimento degli obblighi comunitari in tema di concorrenza nella materia della vigilanza privata. In relazione alle indicate criticità, questo Ministero ha avviato un tavolo di confronto con le Associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza e con le Organizzazioni sindacali del personale interessato, al fine di addivenire ad un aggiornamento delle norme regolamentari in materia, considerato che gran parte di esse risalgono a disposizioni del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1940, rimasto, sui punti qui in discussione, finora immutato. Resta inteso che le modificazioni da apportare a quel testo non potranno tuttavia consentire strategie commerciali fondate sulla fornitura sottocosto di servizi di sicurezza sussidiaria, soprattutto ove dovessero risultare violati i diritti salariali e contributivi ed i requisiti di sicurezza prescritti, conformemente, del resto, alle direttive europee, che fanno comunque salvi i cennati aspetti. Il Viceministro dell'interno: Marco Minniti.



 
Cronologia
lunedì 5 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Nassirya, in Iraq, un soldato italiano, impegnato nella missione militare “Antica Babilonia”, perde la vita in un attentato e altri quattro restano feriti.

martedì 13 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato respinge le tre mozioni presentate dall'opposizione contro la decisione del Ministro dell'Università e della ricerca Mussi di ritirare l'adesione italiana alla dichiarazione etica europea contro la ricerca sulle cellule staminali.

domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.