Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00059 presentata da CICCANTI AMEDEO (UNIONE DEI DEMOCRATICICRISTIANI E DI CENTRO (UDC)) in data 13/06/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00059 presentata da AMEDEO CICCANTI martedì 13 giugno 2006 nella seduta n.008 CICCANTI - Al Ministro dei trasporti - Premesso che: nel Comune di Ascoli Piceno è vigente deliberazione consiliare con la quale l'amministrazione ha affidato al gestore privato Saba Italia, nell'ambito di un "riequilibrio del piano economico e finanziario", sia la gestione della sosta a raso negli stalli ricavati sul suolo pubblico, ed evidenziati dalle zone blu, sia della sosta strutturata nei parcheggi a silos, che sono esterni al centro storico; per la sosta a silos l'utente è chiamato a corrispondere la somma prestabilita al gestore (e non all'amministrazione) in base al tempo di occupazione dello stallo, secondo la tariffazione predisposta, mediante pagamento all'atto della liberazione dello stallo medesimo e dopo aver ritirato idoneo ticket che attesta l'orario di ingresso; per la sosta a raso, invece, l'utente è chiamato a predeterminare al suo ingresso nello stallo il tempo di occupazione inserendo immediatamente una somma di denaro che permette l'occupazione per un periodo prefissato di tempo che viene attestato dal ticket rilasciato (anche in questo caso la somma relativa alla sosta viene incassata dal gestore e non dall'amministrazione); la procedura adottata per la sosta a raso ha ingenerato un cospicuo contenzioso in quanto, a fronte del mancato rispetto del termine indicato nel ticket , gli ausiliari del traffico - delegati dal Sindaco e dipendenti della Saba Italia che percepisce una percentuale sugli introiti delle sanzioni - continuano ad elevare una serie di contravvenzioni, per la violazione dell'art. 7, comma 14, del codice della strada ed ora, avendo l'amministrazione cambiato orientamento, per la violazione dell'art. 7, comma 15, del codice della strada; sino ad ora la giurisprudenza del giudice di pace di Ascoli Piceno, al cospetto del quale i cittadini si sono rivolti, ha annullato sistematicamente le sanzioni elevate sulla base della riflessione che, "nell'ambito della sosta a pagamento", essendo la sosta medesima consentita attraverso il pagamento del canone, non si può parlare di sosta vietata e, conseguentemente, in caso di imperfezione nel pagamento della somma corrispondente al ticket , una volta rilevato un tempo di occupazione incongruo, al massimo si può parlare di inadempimento dell'utente, trattandosi di rapporto privatistico (considerazione peraltro già evidenziata dalla Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza del 15 marzo 2001); mentre per la sosta a silos il problema della sanzione non si pone, il contenzioso si ingenera esclusivamente per la sosta a raso poiché non è previsto un sistema per il pagamento all'atto del rilascio dello stallo, ingenerando, inoltre, una commistione tra l'attività privata di locazione del gestore che incassa le somme direttamente dall'utente e l'attività sanzionatoria della pubblica amministrazione la quale va a rilevare le infrazioni al codice della strada quando la gestione del bene e del servizio è affidata al gestore privato. Infatti, mentre l'utente deve pagare al gestore il canone per la sosta, la sanzione viene rilevata dagli ausiliari del traffico che, sebbene siano dipendenti del gestore, trasmettono gli atti alla pubblica amministrazione che eleva la sanzione in proprio, ed è quest'ultima che è parte processuale dinanzi ai giudici di pace nel caso di impugnativa dei verbali, si chiede di conoscere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra descritti; se, per quanto consti al Governo, l'amministrazione comunale, una volta che il gestore privato percepisca, iure proprio in base alla convenzione, i ricavi della sosta sia a silos sia a raso, abbia altresì, secondo la normativa vigente, il diritto di elevare, a sua volta, le sanzioni per lo sforamento dell'orario in base all'art. 7, commi 14 e 15, del codice della strada, ovvero se sia consentito al gestore esclusivamente od alternativamente il recupero in via civilistica della differenza coperta dal ticket inizialmente indicato dall'utente. (4-00059)