Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00190 presentata da SGOBIO COSIMO GIUSEPPE (COMUNISTI ITALIANI) in data 13/06/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00190 presentata da COSIMO GIUSEPPE SGOBIO martedì 13 giugno 2006 nella seduta n.010 SGOBIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: in data 17 ottobre 2005 l'interrogante presentava al ministro in indirizzo l'atto di sindacato ispettivo n. 4/17312 con il quale sottoponeva allo stesso Ministro quanto di seguito specificato; non avendo il Ministro risposto all'interrogante sulla vicenda si espone quanto segue; il signor Roberto Fenili ricopre contemporaneamente la carica di consigliere comunale del Comune di Roccastrada (Grosseto) e quella di consigliere delegato della confraternita Misericordia di S.S. Annunzia; l'associazione di volontariato Misericordia di S.S. Annunziata svolge attività di assistenza anche attraverso la propria casa di riposo dotata di autonomia gestionale e finanziaria e convenzionata con l'Asl 9, di cui il consigliere Fenili risulta essere rappresentante legale; l'articolo 60 del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede la ineleggibilità a consigliere comunale dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate (ex articoli 43 e 44 della legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale) per i Consigli del Comune il cui territorio coincide con quello dell'azienda sanitaria nazionale locale con cui sono convenzionati; la confraternita Misericordia di S.S. Annunziata, infatti, pur traendo origine da un associazione senza fini di lucro, è ente dotato di propria autonomia, che, in virtù del rapporto in convenzione, eroga assistenza sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale, e come tale rientra tra quelle strutture espressamente previste dal combinato disposto con gli articoli 43 e 44 della legge n. 833 del 1978; il 31 gennaio 2003 il ministero dell'interno invitava la prefettura di Grosseto a far esperire al Comune di Roccastrada la procedura ex articolo 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000 di verifica della regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti e della causa ostativa all'espletamento del mandato elettivo del signor Fenili; l'amministrazione comunale di Roccastrada nel settembre del 2003 deliberò a maggioranza che non esistevano i presupposti per l'ineleggibilità ed incompatibilità tra le due cariche del Fenili, ignorando il citato parere in materia già espresso dal ministero dell'interno nel gennaio del 2003, adducendo a giustificazione della mancata decadenza il parere confortante del segretario comunale di Roccastrada; la Casa di riposo Misericordia, essendo convenzionata con la Asl n. 9, dipende economicamente dal comune di Roccastrada, pertanto le cariche di controllore (consigliere comunale) e controllato (rappresentante legale) in capo alla stessa persona, nella fattispecie il signor Fenili, possono creare conflitti e conseguenze facilmente immaginabili, come appalti poco trasparenti, assunzioni clientelari, eccetera; il ministero dell'interno riferisce che si registrano, con crescente frequenza, iniziative di enti locali rivolte a introdurre, con richiamo all'articolo 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deroghe alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 60 e 63 dello stesso decreto; la deroga assume talora una valenza assai ampia, come avviene, ad esempio, quando viene stabilita con norme regolamentari o statutarie così formulate: «i componenti del consiglio comunale possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come previsto dall'articolo 67 dello stesso decreto»; il ministero dell'interno, esprimendo dubbi sulla legittimità di tali determinazioni, e sostenendo che l'esimente di cui al citato articolo 67 può essere disposta per incarichi e funzioni specifiche e deve trovare fondamento in concrete esigenze di interesse generale collegate all'esercizio del mandato elettivo, ha chiesto il parere al Consiglio di Stato sulla portata applicativa della esimente di cui al citato articolo 67, alle cause ostative disciplinate dagli articoli 60 e 63 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000; al riguardo, il Supremo Consesso, nel parere reso nell'adunanza del 10 novembre 2004, si è presso rilevando, in via preliminare, che le cause di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dagli articoli 60 e 63 sono la risultante di una valutazione comparata di valori costituzionalmente rilevanti: da un lato, il diritto di accesso alle cariche elettive, che l'articolo 51 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini «in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», dall'altro, l'esigenza di assicurare la genuinità della competizione elettorale (per le cause di ineleggibilità) ed il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica (per le cause di incompatibilità); il risultato di queste valutazioni, traducendosi in prescrizioni che incidono sul diritto di elettorato passivo o sul diritto degli eletti a svolgere il loro mandato, ricadono nell'ambito di previsione dell'articolo 51 della Costituzione, secondo il quale «tutti i cittadini... possono accedere... alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»; secondo quest'ultimo, visto che l'articolo 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo; in tale contesto si colloca l'articolo 67 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in relazione al quale il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come non possa consentirsi che la fonte secondaria determini l'inefficacia di impedimenti definiti in modo puntuale e concreto dal legislatore; ad una prima lettura la norma sembrerebbe riconoscere alla legge e alle fonti normative secondarie (statuti, regolamenti) una eguale capacità di rimuovere gli impedimenti previsti dagli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000; una simile interpretazione, tuttavia, non si concilia con il citato articolo 51 della Costituzione che, assoggettando alla riserva di legge la definizione dei requisiti per accedere e mantenere le cariche elettive, non consente alle fonti secondarie di intervenire nella materia elettorale in modo autonomo e diretto; senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli enti locali di stabilire autonomamente le deroghe alla ineleggibilità e all'incompatibilità risulterebbe eluso anche il fine, voluto dallo stesso articolo 51 della Costituzione, di assicurare a tutti i cittadini «condizioni di eguaglianza» nell'accesso alle cariche elettive; il Consiglio di Stato ha concluso il suo parere dichiarando: «Alle considerazioni che precedono si aggiunge, pertanto, per le determinazioni adottate dagli enti locali dopo la riforma, una ulteriore e più incisiva ragione di illegittimità, poiché la materia elettorale, che resta coperta da riserva di legge, costituisce ora un settore del tutto precluso alla potestà regolamentare e statutaria degli enti locali» -: se dopo quanto espressamente chiarito dal Consiglio di Stato con il sopra citato parere n. 10166 del 2004, non ritenga dover intervenire attraverso le competenti autorità periferiche per richiamare l'ente locale interessato ad espletare la verifica in premessa e dichiarare la ineleggibilità del signor Roberto Fenili, e quindi la sua incompatibilità all'espletamento del mandato elettivo. (4-00190)