Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00241 presentata da TASSONE MARIO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 14/06/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00241 presentata da MARIO TASSONE mercoledì 14 giugno 2006 nella seduta n.011 TASSONE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: nella tornata elettorale del 28-29 maggio 2006 risultava eletto Sindaco, per la terza volta consecutiva, nel comune di Sirignano, il signor Antonio Napolitano, Sindaco per due legislature; tale circostanza si pone in contrasto con l'articolo 51 del T.U.E.L. n. 267/2000 il quale, al secondo comma, recita espressamente che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e Presidente della provincia non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche; in data 30 maggio 2006 con Prot. n. 431/S.E. il Prefetto di Avellino ne rilevava la ineleggibilità -: quali iniziative intenda adottare nell'ipotesi in cui il consiglio comunale di Sirignano convalidi l'elezione. (4-00241)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 9 ottobre 2006 nell'allegato B della seduta n. 049 All'Interrogazione 4-00241
presentata da TASSONE Risposta. - La questione del divieto di terzo mandato notoriamente esiste e, del resto, in occasione del primo incontro che ho avuto con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la stessa presidenza dell'Anci ci ha fatto rilevare la circostanza dell'esistenza di 20 sindaci eletti al terzo mandato, di cui uno solo in un comune superiore ai 15 mila abitanti. La presidenza dell'Anci ha sottolineato l'urgenza di intervenire sulla materia e ha affermato che, se proporrà l'eliminazione del divieto del terzo mandato, lo farà a prescindere dalla dimensione dei comuni. Il tema dovrà essere affrontato. Ciò premesso, osservo che, dal punto di vista più strettamente giuridico, la disposizione in questione ha introdotto una causa non già di incandidabilità, bensì di ineleggibilità, che come tale andrebbe fatta valere in sede di convalida degli eletti. In sede applicativa, tuttavia, è stata eccepita una carenza di coordinamento formale tra la norma che dispone il divieto e l'articolo 41 del citato testo unico, che indica gli adempimenti della prima seduta dei consigli comunali e provinciali. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che si proceda alla dichiarazione d'ineleggibilità soltanto con riferimento ad una delle cause previste dal titolo III capo II della stessa legge, e non anche per altre cause come il divieto di terzo mandato che è previsto al capo I; motivo per cui la magistratura amministrativa ha escluso la competenza del consiglio a pronunciarsi in merito in sede di convalida degli eletti (cfr. sentenza TAR Piemonte - Sezione Seconda - nr. 3278 del 22 ottobre 2005). Per attivare il relativo procedimento di decadenza, si può quindi ricorrere allo specifico istituto dell'azione popolare giurisdizionale, che può essere proposta da qualsiasi elettore del comune ed anche dal prefetto ai sensi dell'articolo 70 dello stesso testo unico, con la conseguenza che l'amministratore può rimanere nella titolarità della carica fino alla sentenza di secondo grado. L'ammissibilità di tale rimedio è stata ribadita anche dalla recente sentenza della Cassazione nr. 11895 del 12 aprile 2006, che (pur dissentendo dall'orientamento della magistratura amministrativa in merito all'incompetenza dell'organo consiliare) ha confermato come, nel caso in cui il consiglio convalidi l'elezione, il prefetto sia legittimato a promuovere la relativa azione in sede giurisdizionale ordinaria. Nel caso specifico dei Comune di Sirignano, in linea con le indicazioni diramate dal Ministero, il Prefetto di Avellino ha attivato la procedura ex articolo 70 incaricando l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli di ricorrere avverso la delibera di convalida degli eletti per violazione dell'articolo 51, II comma, del citato decreto legislativo 267/2000. Il Ministro dell'interno: Giuliano Amato.