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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00298 presentata da VIOLANTE LUCIANO (L' ULIVO) in data 20/06/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00298 presentata da LUCIANO VIOLANTE martedì 20 giugno 2006 nella seduta n.013 VIOLANTE, LOMAGLIO e LUMIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali e territoriali sono autorizzati a convertire i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 anche mediante collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione, a condizione che tale conversione assicuri la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi e fermo restando il rispetto delle originarie pattuizioni contrattuali; la Direzione Generale del comune di Palermo ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di Arranger di operazioni finanziarie innovative aggiudicando il suddetto incarico, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al Gruppo di Banche costituito da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca di Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A., Banca OPI S.p.A., Dexia Crediop S.p.A. e U.B.S. Italia S.p.A.; l'offerta presentata dall'Arranger prevedeva, con riferimento all'ipotesi di rifinanziamento dei mutui mediante l'emissione domestica di un prestito obbligazionario, l'applicazione di un tasso di interesse parametrato all'EURIBOR 6 mesi (ovvero all'Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente), maggiorato di uno spread di 0,10 p.p.a.; il comune di Palermo con la delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 30 maggio 2006 ha deliberato l'estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. successivamente al 31 dicembre 1996 mediante collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione, ex articolo 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 488; l'allegato B della suddetta delibera elenca le passività che formano oggetto di estinzione anticipata; considerato che il comune di Palermo, a seguito di tale delibera, in data 31 maggio 2006, ha richiesto alla Cassa DD.PP. l'estinzione anticipata di 104 mutui con debito residuo pari a complessivi euro 214.685.924,22; atteso che la normativa vigente prescrive che debba sussistere la convenienza economica dell'estinzione anticipata dei mutui; accertato che un cospicuo numero di mutui per i quali è stata inoltrata richiesta di estinzione anticipata presenta tassi di interesse inferiori ai tassi di mercato vigenti; vista la circolare del 28 giugno 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di applicazione del comma 71 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 in cui viene richiamato il principio secondo il quale il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alle singole posizioni di mutuo; considerato quindi che per alcuni mutui appare palese la mancata convenienza economica all'estinzione anticipata prevista dalla normativa vigente; considerato che il debito residuo preso a riferimento per l'emissione del prestito obbligazionario è quello riferito al 31 dicembre 2005, mentre è del tutto chiaro che la prima semestralità 2006, in scadenza alla fine di giugno, dovrà essere comunque rimborsata alla Cassa DD.PP.; rilevato che non si comprendono le ragioni per le quali il comune di Palermo proceda ad indebitarsi per un importo superiore al necessario visto che viene rifinanziata la rata della prima semestralità; viste le attuali condizioni del mercato dei capitali -: se le procedure adottate dal comune di Palermo siano corrette; se comunque dette procedure non siano in palese contrasto con quanto la normativa vigente prescrive in materia; quali forme di accertamento intendano adottare, ciascuno per la propria sfera di competenza, i Ministri interrogati per evitare che vengano arrecati danni all'Erario e che vengano lesi i diritti dei cittadini. (4-00298)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 19 settembre 2006 nell'allegato B della seduta n. 037 All'Interrogazione 4-00298
presentata da VIOLANTE Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata in esame, concernente l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario, destinata alla copertura dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di parte dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 dal Comune di Palermo con la Cassa Depositi e Prestiti. Al riguardo, sentita la Ragioneria Generale dello Stato, si fa presente che il citato articolo 41 della legge n. 448 del 2001, prevede che gli enti locali possano provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore complessivo delle passività a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1 o aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni. La circolare di questo ministero del 28 giugno 2005, sebbene emanata in relazione alla corretta interpretazione delle norme contenute nei commi da 71 a 77, dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, considera il comma 71 e il citato articolo 41, come operanti in un unico ambito, e chiarisce, tra l'altro, che nelle operazioni di conversione o di rinegoziazione dei mutui, il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in ordine alla singola posizione di mutuo. Affinché l'operazione di estinzione anticipata deliberata dal Comune di Palermo possa ritenersi corretta, si rende necessario, da un lato, che la stessa sia limitata ai soli mutui che presentino singolarmente il citato requisito della riduzione del valore complessivo delle passività e, dall'altro, che i titoli obbligazionari siano emessi per un importo non superiore a quello occorrente per l'estinzione anticipata e, cioè, con riferimento al residuo debito risultante al 30 giugno 2006 e alle spese eventualmente sostenute per la citata estinzione anticipata. Sulla questione, il Dipartimento del Tesoro ha comunicato di effettuare, in conformità del citato 541, il coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti locali e territoriali. Tale coordinamento ha lo scopo di evitare che si verifichino sovrapposizioni di emissioni nello stesso arco temporale e sullo stesso segmento di mercato, tali da pregiudicare le condizioni di mercato delle emissioni effettuate. A seguito dell'esame svolto dal citato Dipartimento, è risultato che l'operazione proposta dal comune di Palermo, trattandosi di sottoscrizione «a fermo», non ha alcuna incidenza sul mercato dei capitali. È stato, inoltre, rilevato che il livello dello spread applicato sull' Euribor a sei mesi è in linea con le condizioni del mercato stesso. Peraltro, alla luce della normativa vigente, il Dipartimento non è tenuto ad esercitare altre forme di controllo preventivo finalizzato al rilascio di eventuali autorizzazioni. Per quanto concerne, invece, il principio in base al quale il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alle singole posizioni di mutuo, richiamato dal comma 71, articolo 1, della legge finanziaria 2005, si fa presente che l'ambito di applicazione di predetto comma riguarda, al fine di evitare il cumulo dei limiti di impegno dell'Ente locale, esclusivamente i mutui con onere a carico dello Stato. Tale fattispecie non è applicabile all'operazione in questione, poiché quest'ultima riguarda l'estinzione di mutui a suo tempo accesi dal Comune di Palermo senza partecipazione da parte dello Stato. Con riferimento, infine, alla specifica competenza in materia della Cassa Depositi e Prestiti, quest'ultima ha comunicato che, nel caso del Comune di Palermo, da una valutazione finanziaria eseguita, i mutui effettivamente estinti presentano singolarmente condizioni che permettono il conseguimento di una riduzione del valore finanziario delle passività. Per quanto riguarda il rifinanziamento delle rate semestrali in scadenza, la Cassa Depositi e Prestiti, dopo aver acquisito la delibera dell'Ente che individua le posizioni da estinguere, provvede alla quantificazione degli oneri finanziari che lo stesso deve corrispondere per l'estinzione. I volumi di rifinanziamento devono essere commisurati al debito residuo effettivamente calcolato alla data di estinzione, coincidente quest'ultima, nel caso in questione, con la data di scadenza della rata di ammortamento (30 giugno 2006) senza, pertanto, ricomprendere la quota capitale scaduta; attraverso la conversione sorge senza soluzione di continuità il nuovo prestito. La data di efficacia della conversione è, quindi, dal giorno successivo alla data di estinzione, cosicché sino alla data di estinzione l'Ente contabilizza il debito relativo al prestito originario (oggetto di conversione) e, a far data dal giorno successivo alla data di estinzione, l'ente contabilizza il debito residuo (diminuito ora della quota capitale in scadenza 30 giugno) relativo al prestito originario aumentato dell'eventuale indennizzo. Il Viceministro dell'economia e delle finanze: Roberto Pinza.



 
Cronologia
martedì 13 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato respinge le tre mozioni presentate dall'opposizione contro la decisione del Ministro dell'Università e della ricerca Mussi di ritirare l'adesione italiana alla dichiarazione etica europea contro la ricerca sulle cellule staminali.

domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.