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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00291 presentata da CARUSO FRANCESCO SAVERIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 20/06/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00291 presentata da FRANCESCO SAVERIO CARUSO martedì 20 giugno 2006 nella seduta n.013 CARUSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 2000 testualmente dispone che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»; alle recenti elezioni amministrative, in spregio alla normativa nazionale, una ventina di Sindaci che avevano già svolto due mandati consecutivi hanno ripresentato la propria candidatura e sono risultati eletti per la terza volta consecutiva a differenza di coloro che hanno rispettato la legge pur trovandosi nelle medesime condizioni; alcuni di questi sindaci si trovano nella provincia di Avellino, nei Comuni di Mugnano del Cardinale, Sirignano, Casalbore e S. Stefano del Sole e nella provincia di Campobasso nel comune di Guardialfiera; la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11895/2006 ha avuto modo di chiarire che «il divieto di rielezione del Sindaco al Terzo mandato consecutivo nel medesimo Comune, sancito dall'articolo 51 comma 2 TUEL, comporta la cessazione immediata dalla carica. Tale sentenza recita ancora: «ciascuna causa d'ineleggibilità positivamente prevista (e quindi anche quella di cui all'articolo 51 TUEL) quale che sia la sua collocazione all'interno del TUEL riceve il medesimo trattamento ...che il Consiglio Comunale ben avrebbe potuto e dovuto rilevare, applicando la decadenza ovvero non convalidando l'elezione, siccome organo legalmente preposto alla verifica sull'assenza di cause ostative all'eleggibilità» -: se, alla luce della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui il primo Consiglio Comunale non rilevi l'ineleggibilità alla carica di Sindaco convalidandone l'elezione, non si ravveda «una grave violazione di legge» che ai sensi dell'articolo 141 TUEL giustifichi l'immediato scioglimento del Consiglio comunale con immediata nomina di un Commissario Prefettizio; se, ai sensi della medesima sentenza, la n. 11895/2006, la quale afferma inequivocabilmente che «il Consiglio Comunale ben avrebbe potuto e dovuto rilevare la causa di ineleggibilità originaria, applicando la decadenza ovvero non convalidando l'elezione (di un sindaco al terzo mandato), non ritenga di attivarsi affinché sia promossa l'azione di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nei confronti dei Sindaci rieletti, ove i relativi Consigli comunali non abbiano provveduto al percorso dell'applicazione della decadenza ovvero alla non convalida dell'elezione, pena il verificarsi nei loro confronti e del Sindaco di evidenti responsabilità contabili e penali.(4-00291)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 9 ottobre 2006 nell'allegato B della seduta n. 049 All'Interrogazione 4-00291
presentata da CARUSO Risposta. - La questione del divieto di terzo mandato notoriamente esiste e, del resto, in occasione del primo incontro che ho avuto con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la stessa presidenza dell'Anci ci ha fatto rilevare la circostanza dell'esistenza di 20 sindaci eletti al terzo mandato, di cui uno solo in un comune superiore ai 15 mila abitanti. La presidenza dell'Anci ha sottolineato l'urgenza di intervenire sulla materia e ha affermato che, se proporrà l'eliminazione del divieto del terzo mandato, lo farà a prescindere dalla dimensione dei comuni. Il tema dovrà essere affrontato. Ciò premesso, osservo che, dal punto di vista più strettamente giuridico, la disposizione in questione ha introdotto una causa non già di incandidabilità, bensì di ineleggibilità, che come tale andrebbe fatta valere in sede di convalida degli eletti. In sede applicativa, tuttavia, è stata eccepita una carenza di coordinamento formale tra la norma che dispone il divieto e l'articolo 41 del citato testo unico, che indica gli adempimenti della prima seduta dei consigli comunali e provinciali. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che si proceda alla dichiarazione d'ineleggibilità soltanto con riferimento ad una delle cause previste dal titolo III capo II della stessa legge, e non anche per altre cause come il divieto di terzo mandato che è previsto al capo I; motivo per cui la magistratura amministrativa ha escluso la competenza del consiglio a pronunciarsi in merito in sede di convalida degli eletti (confronta sentenza TAR Piemonte - Sezione seconda - numero 3278 del 22 ottobre 2005). Per attivare il relativo procedimento di decadenza, si può quindi ricorrere allo specifico istituto dell'azione popolare giurisdizionale, che può essere proposta da qualsiasi elettore del comune ed anche dal prefetto ai sensi dell'articolo 70 dello stesso testo unico, con la conseguenza che l'amministratore può rimanere nella titolarità della carica fino alla sentenza di secondo grado. L'ammissibilità di tale rimedio è stata ribadita anche dalla recente sentenza della Cassazione numero 11895 del 12 aprile 2006, che (pur dissentendo dall'orientamento della magistratura amministrativa in merito all'incompetenza dell'organo consiliare) ha confermato come, nel caso in cui il consiglio convalidi l'elezione, il prefetto sia legittimato a promuovere la relativa azione in sede giurisdizionale ordinaria. Nel caso specifico dei comuni di Casalbore, Mugnano del Cardinale, Sirignano e Santo Stefano del Sole, in linea con le indicazioni diramate dal ministero, il prefetto di Avellino ha attivato la procedura ex articolo 70 incaricando l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli di ricorrere avverso la delibera di convalida degli eletti per violazione dell'articolo 51, II comma, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Analoga iniziativa è stata assunta dal prefetto di Campobasso e dai consiglieri comunali di minoranza relativamente al Sindaco del comune di Guardialfiera; in quest'ultimo caso, all'udienza del 25 luglio 2006 il Tribunale di Larino ha già accolto il ricorso dichiarando la decadenza del signor Remo Grande dalla carica e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti di Campobasso. Avverso la sentenza, il signor Grande ha proposto appello e la relativa udienza di comparizione delle parti è fissata per il 25 ottobre prossimo. Il Ministro dell'interno: Giuliano Amato.



 
Cronologia
martedì 13 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato respinge le tre mozioni presentate dall'opposizione contro la decisione del Ministro dell'Università e della ricerca Mussi di ritirare l'adesione italiana alla dichiarazione etica europea contro la ricerca sulle cellule staminali.

domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.