Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00306 presentata da MIGLIORI RICCARDO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20/06/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00306 presentata da RICCARDO MIGLIORI martedì 20 giugno 2006 nella seduta n.013 MIGLIORI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: come da documenti in possesso dell'interrogante, la direzione provinciale di Firenze dell'Inps ha rigettato una richiesta di certificazione del diritto a pensione e dell'incentivo al posticipo del pensionamento, in quanto la legge n. 243 del 2004 non prevede i benefìci richiesti per gli iscritti al fondo di previdenza integrativa dell'ago (esattoriali); il «bonus» di cui alla legge di riforma del sistema previdenziale si applica, secondo il messaggio n. 41265 del 17 dicembre 2004 dell'Inps, anche ai lavoratori esattoriali come ad altre figure «particolari»; è necessario, a parere dell'interrogante, chiarire definitivamente da parte del ministero la sussistenza o meno dei diritti in questione -: quali definitive interpretazioni in merito siano state assunte o stiano per essere assunte anche al fine di omogenei e trasparenti comportamenti dell'Inps in materia, soprattutto considerando i diritti dei lavoratori esattoriali altrimenti incomprensibilmente compressi.(4-00306)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 27 novembre 2006 nell'allegato B della seduta n. 077 All'Interrogazione 4-00306
presentata da MIGLIORI Risposta. - L'INPS, con messaggio n. 41265 del 17 dicembre 2004, ai sensi della legge 243 del 2004, ha provveduto all'aggiornamento della procedura pensioni per l'emissione della certificazione del diritto a pensione e, ove ne ricorrono i requisiti, anche del riconoscimento del diritto al bonus, al pari di tutti i lavoratori privati, anche per gli iscritti al Fondo esattoriali. Relativamente all'accertamento del diritto al bonus, con successivo messaggio n. 2185 del 21 gennaio 2005, riguardo ai Fondi di previdenza integrativi dell'Assicurazione generale obbligatoria (tra i quali il Fondo esattoriali), è stata fatta riserva in attesa che questo Ministero, investito della problematica, facesse conoscere le proprie determinazioni al riguardo. Successivamente, con circolare n. 86 del 7 luglio 2005, sciogliendo la riserva, conformemente alla risposta fornita dal Ministero, l'INPS ha fornito alle sedi le istruzioni circa l'applicazione del bonus agli iscritti ai Fondi integrativi, con esclusione dei dipendenti delle aziende esattoriali. In data 13 luglio 2005, con messaggio n. 26010, è stata ribadita dall'Istituto l'esclusione degli iscritti al Fondo esattoriali dal beneficio dell'incentivo al posticipo del pensionamento. Infatti, l'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, subordina la facoltà di chiedere il bonus al presupposto della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità. L'articolo 21 della legge 2 aprile 1958, n. 377, che disciplina il Fondo esattoriali, non prevede la pensione di anzianità e, di conseguenza, gli iscritti al Fondo esattoriali non soddisfano uno dei presupposti di legge richiesti per l'applicazione dell'istituto di che trattasi. Si aggiunge, inoltre, che l'articolo 3 della legge n. 377 del 1958 dispone che, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non può essere liquidata la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) se non concorrono tutte le condizioni previste per la concessione della pensione complessiva. Quindi, la contribuzione obbligatoria per la vecchiaia e i superstiti non gode di una propria autonomia funzionale essendo utilizzabile solo ove ricorrano le condizioni per la liquidazione del trattamento integrativo. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Damiano.