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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00070 presentata da FINCATO LAURA (L' ULIVO) in data 27/06/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00070 presentata da LAURA FINCATO martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.014 FINCATO, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, CECCUZZI, CRISCI, FLUVI, FOGLIARDI, LEDDI MAIOLA, FRONER, NANNICINI, PERTOLDI, SPOSETTI, STRIZZOLO, TOLOTTI, TOMASELLI, VICHI e FIANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: sei regioni hanno superato i tetti della spesa sanitaria previsti per l'anno 2005: Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise e Sicilia; la finanziaria per il 2005, approvata dalla maggioranza di centrodestra nella XIV legislatura (legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 174), prevede, a copertura dei disavanzi di gestione dei servizi sanitari regionali, che: «il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta , approva il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente (...) Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte»; la regione Liguria ha già raggiunto con il Governo un accordo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario e, pertanto, i contribuenti di tale regione verseranno la prima tranche dell'irap con l'aliquota ordinaria, senza la maggiorazione prevista dalla norma citata, anche se molti contribuenti liguri, che hanno aspettato l'approvazione di tale accordo giunto a ridosso del 20 giugno 2006, dovranno comunque pagare la maggiorazione dello 0,40 per cento per il ritardo nel versamento della prima rata dell'imposta; l'esame dei piani sanitari delle altre cinque regioni è in corso e si dovrebbe concludere entro il 30 giugno 2006, mentre per i versamenti dell'irap effettuati dopo il 20 giugno 2006, sulla base della normativa in vigore, i contribuenti, oltre all'eventuale maggiorazione di un punto percentuale, dovranno pagare un'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento se verseranno «in ritardo» rispetto alla scadenza prevista del 20 giugno 2006; in questo caso, il differimento del pagamento oltre il 20 giugno 2006 non dipenderebbe tanto dalla cattiva volontà delle imprese e degli altri contribuenti irap, ma da una normativa confusa e pasticciata ereditata dalla XIV legislatura; inoltre, non è chiaro nella norma citata se la maggiorazione dell'1 per cento andrà calcolata sull'aliquota ordinaria o sulle aliquote in vigore e se sono fatti salvi i regimi di esenzione; il Governo ha già chiarito che la maggiorazione derivante dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota irap sarebbe comunque recuperata dai contribuenti deducendola dall'importo della seconda rata dell'irap, qualora nel frattempo il piano di rientro della corrispondente regione fosse approvato dal Governo stesso -: se non ritenga il Governo di intervenire per sospendere, ad esempio fino al 20 luglio 2006, la maggiorazione dello 0,40 per cento per i contribuenti irap delle regioni suddette e per chiarire che le disposizioni del citato comma 174 si interpretano nel senso che l'irap è calcolata maggiorando di un punto percentuale l'aliquota ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione. (3-00070)





 
Cronologia
domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.

mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.325 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.