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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00314 presentata da AMICI SESA (L' ULIVO) in data 27/06/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00314 presentata da SESA AMICI martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.014 AMICI e LEONI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: alle recenti elezioni amministrative per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali, il signor Gianfranco Gatti, sindaco uscente del comune di Pescorocchiano (Rieti), ha ripresentato la propria candidatura alla carica di sindaco e, successivamente è stato proclamato eletto per la terza volta consecutiva; l'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede testualmente che: «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco o di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»; con tale disposizione il legislatore ha optato per favorire il ricambio al vertice delle amministrazioni locali, al fine di prevenire la soggettivizzazione dell'uso del potere politico-amministrativo, in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto ed evitare il formarsi di reti clientelari; la Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 11895/2006) ha avuto modo di chiarire che: «il divieto di rielezione del sindaco al terzo mandato consecutivo nel medesimo comune, sancito dall'articolo 51 comma 2 TUEL, comporta la cessazione immediata della carica dal momento che l'ordinamento positivo è informato all'impossibilità dell'espletamento dell'incarico da parte di soggetto che trovasi in situazione di accertata mancanza dei requisiti di legge per la sua eleggibilità»; di tale situazione è stato informato anche il prefetto di Rieti, affinché si attivasse per un intervento tempestivo ed efficace, quale previsto dalle norme giuridiche in materia elettorale -: alla luce della recente sentenza della corte di Cassazione, quali atti intenda mettere in essere al fine di stimolare il controllo sulla legittimità della funzione di amministratore comunale del signor Gianfranco Gatti e a porre in essere ogni atto volto a dar corso alla succitata sentenza al fine di ripristinare la legalità. (4-00314)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 9 ottobre 2006 nell'allegato B della seduta n. 049 All'Interrogazione 4-00314
presentata da AMICI Risposta. - La questione del divieto di terzo mandato notoriamente esiste e, del resto, in occasione del primo incontro che ho avuto con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la stessa presidenza dell'Anci ci ha fatto rilevare la circostanza dell'esistenza di venti sindaci eletti al terzo mandato, di cui uno solo in un comune superiore ai quindicimila abitanti. La presidenza dell'Anci ha sottolineato l'urgenza di intervenire sulla materia e ha affermato che, se proporrà l'eliminazione del divieto del terzo mandato, lo farà a prescindere dalla dimensione dei comuni. Il tema dovrà essere affrontato. Ciò premesso, osservo che, dal punto di vista più strettamente giuridico, la disposizione in questione ha introdotto una causa non già di incandidabilità, bensì di ineleggibilità, che come tale andrebbe fatta valere in sede di convalida degli eletti. In sede applicativa, tuttavia, è stata eccepita una carenza di coordinamento formale tra la norma che dispone il divieto e l'articolo 41 del citato testo unico, che indica gli adempimenti della prima seduta dei consigli comunali e provinciali. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che si proceda alla dichiarazione d'ineleggibilità soltanto con riferimento ad una delle cause previste dal titolo III capo II della stessa legge, e non anche per altre cause come il divieto di terzo mandato che è previsto al capo I; motivo per cui la magistratura amministrativa ha escluso la competenza del consiglio a pronunciarsi in merito in sede di convalida degli eletti (cfr. sentenza TAR Piemonte - Sezione 2 a - n. 3278 del 22 ottobre 2005). Per attivare il relativo procedimento di decadenza, si può quindi ricorrere allo specifico istituto dell'azione popolare giurisdizionale, che può essere proposta da qualsiasi elettore del comune ed anche dal prefetto ai sensi dell'articolo 70 dello stesso testo unico, con la conseguenza che l'amministratore può rimanere nella titolarità della carica fino alla sentenza di secondo grado. L'ammissibilità di tale rimedio è stata ribadita anche dalla recente sentenza della Cassazione n. 11895 del 12 aprile 2006, che (pur dissentendo dall'orientamento della magistratura amministrativa in merito all'incompetenza dell'organo consiliare) ha confermato come, nel caso in cui il consiglio convalidi l'elezione, il prefetto sia legittimato a promuovere la relativa azione in sede giurisdizionale ordinaria. Nel caso specifico del comune di Pescorocchiano, in linea con le indicazioni diramate dal ministero, il prefetto di Rieti ha attivato la procedura ex articolo 70 incaricando l'Avvocatura dello Stato di ricorrere avverso la delibera di convalida degli eletti per violazione dell'articolo 51, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il Ministro dell'interno: Giuliano Amato.



 
Cronologia
domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.

mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.325 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.