Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00140 presentata da BELLINI GIOVANNI (L'ULIVO) in data 27/06/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00140 presentata da GIOVANNI BELLINI martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.009 BELLINI - Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della solidarietà sociale - Premesso che: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 31 maggio 2005, esaminata la richiesta della ditta Azienda agricola Santo Stefano, con sede in Cantagallo (Prato), autorizzava la medesima ad assumere con contratto di lavoro subordinato stagionale, della durata di nove mesi, il lavoratore Malo Perparim, di nazionalità albanese, con la qualifica professionale di operaio; il titolare dell'Azienda agricola Santo Stefano, in data 16 giugno 2005, provvedeva a presentare all'Ufficio immigrazione della Questura di Prato un'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio al visto di ingresso lavorativo, da apporre sull'autorizzazione al lavoro rilasciata, in data 31 maggio 2005, dalla Direzione provinciale del lavoro di Prato a favore di Malo Preparim; a seguito di un servizio di controllo del territorio effettuato dalla Questura di Prato, il cittadino albanese Malo Preparim veniva rintracciato in data 21 giugno 2005 ed espulso dal territorio italiano, con decreto del Prefetto di Prato, il giorno 22 giugno, con contestuale decreto di accompagnamento coatto alla frontiera emesso dal Questore di Prato, convalidato dal giudice di pace di Prato ed eseguito nel medesimo giorno; in data 6 luglio 2005, la Questura di Prato, con proprio decreto, rigettava l'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio presentata dal titolare dell'Azienda agricola Santo Stefano, in quanto sul cittadino Malo Preparim sussisteva il divieto di rientro nel territorio dello Stato italiano; successivamente, in data 3 ottobre 2005, il giudice di pace di Prato accoglieva il ricorso giurisdizionale proposto da Malo Preparim avverso il provvedimento di espulsione e conseguentemente la Questura di Prato revocava, in data 17 ottobre 2005, il proprio decreto di accompagnamento coatto alla frontiera e rilasciava al titolare dell'Azienda agricola Santo Stefano il nulla osta provvisorio al visto di ingresso lavorativo per Malo Preparim; il Ministro dell'interno, in data 15 febbraio 2006, vista l'istanza presentata, autorizzava Malo Preparim a rientrare in Italia, subordinandone l'ingresso al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritte dalla disciplina sull'immigrazione; rilevato che: il Consolato di Valona, nonostante la documentazione regolarmente presentata, ad oggi non ha ancora provveduto al rilascio del visto necessario al rientro di Malo Preparim in Italia; l'Azienda agricola Santo Stefano ha subito un ingiustificato danno e continua a non poter usufruire delle prestazioni lavorative di Malo Preparim, si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per consentire, in tempi ragionevolmente brevi, il rientro in Italia del cittadino albanese Malo Preparim e l'impiego dello stesso presso l'Azienda agricola Santo Stefano. (4-00140)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 009 all'Interrogazione 4-00140
presentata da BELLINI Risposta.
In data 22 novembre 2005 il Consolato a Valona ha negato il visto
per lavoro subordinato richiesto dal sig. Preparim Malo, causa la mancata
autorizzazione del Ministero degli affari esteri, in quanto lo stesso risultava
in quel momento iscritto nella lista degli inammissibili del Sistema Informativo
Schengen (SIS), a seguito del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti
dal Prefetto di Prato il 22 giugno 2005 (Decreto 381EA/2005). In data 12
agosto 2005, per il tramite del legale di fiducia, il sig. Malo depositava
ricorso presso l'Ufficio del giudice di pace di Prato avverso la predetta
espulsione. Con decreto
del 30 ottobre 2005, il giudice adito accoglieva il citato ricorso ritenendo
che il sig. Malo non avesse violato le norme sull'ingresso nel territorio
nazionale ma si trovasse in una situazione di irregolarità, non
avendo richiesto il permesso di soggiorno negli 8 giorni successivi; lo
stesso giudice di pace riteneva, altresì, che tale irregolarità
fosse sanata dall'autorizzazione al lavoro (flussi migratori anno
2005), rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro (DPL) di Prato
il 31 maggio 2005, la quale, consentendo la regolare permanenza al ricorrente
nel territorio italiano, rappresenterebbe, in sostanza, il medesimo approdo
della procedura prevista per chi invece debba fare per la prima volta ingresso
in Italia. A tale riguardo
giova precisare che, alla data dell'espulsione, la locale Questura
non aveva ancora apposto il nulla osta provvisorio al visto di ingresso
per lavoro, previsto come adempimento successivo all'autorizzazione
rilasciata dalla DPL. Anzi, il sig. Malo all'epoca dell'adozione
della citata espulsione non soltanto si era trattenuto irregolarmente sul
territorio nazionale già da oltre un anno, ma continuava a permanervi
durante una fase della procedura in cui è previsto che l'aspirante
lavoratore straniero non debba trovarsi nel Paese. A seguito
dell'accoglimento del ricorso, in data 15 febbraio 2006 il Ministro
dell'interno ha autorizzato il cittadino albanese in parola a rientrare
in Italia. Lo stesso ha quindi presentato una nuova richiesta di visto
al Consolato a Valona, che è stato autorizzato da questo Ministero,
in quanto nel frattempo il nominativo del sig. Malo è stato cancellato
dal SIS. Attualmente
il visto è pertanto pronto per essere rilasciato, non appena il
sig. Malo si presenterà al Consolato per ritirarlo. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli