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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00172 presentata da CICCANTI AMEDEO (UNIONE DEI DEMOCRATICICRISTIANI E DI CENTRO (UDC)) in data 27/06/2006

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00172 presentata da AMEDEO CICCANTI martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.009 CICCANTI - Al Ministro della solidarietà sociale - Risulta all'interrogante: che, con nota operativa della Direzione centrale pensioni - Ufficio I dell'Inpdap, si è inteso dare un'interpretazione della normativa contrattuale riguardante i dipendenti della pubblica amministrazione, in particolare la categoria dei Segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del decreto legislativo 267/2000, in senso restrittivo ed arbitrario e per di più sembrerebbe con effetti retroattivi, in violazione di ogni principio regolante la gerarchia delle fonti di diritto; che tale interpretazione riformula in danno sia la pensione dei funzionari di che trattasi che hanno già usufruito del trattamento di quiescenza, sia di quelli che ne usufruiranno a breve scadenza, ossia dopo l'8 febbraio 2006; che con la citata circolare, contrariamente a quanto la stessa Direzione centrale aveva sostenuto con l'informativa n. 20 del 13 febbraio 2002, l'Inpdap ritiene che la maggiorazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 16 maggio 2001, vada inserita nella quota B e non nella quota A della pensione (art. 13 del decreto legislativo 503/1992); che tale interpretazione trova fondamento - secondo l'Inpdap - nella aleatorietà dell'emolumento di che trattasi, in ciò smentendo l'ente stesso rispetto ad una prima e diversa interpretazione ed applicazione di quattro anni or sono, con la quale si sosteneva: "per quanto concerne la retribuzione di cui al 4° comma dell'art. 41, si fa presente che la stessa, in quanto maggiorazione di un emolumento, già utile a pensione nella prima quota di pensione, concorre alla formazione della quota A di pensione"; che, pertanto, non essendo cambiata la normativa contrattuale, non si comprende come possa essere sostenuto - al contrario - che la retribuzione di posizione non ha le caratteristiche di fissità, continuità e ricorrenzialità, ossia esattamente il contrario del 2002 e per di più (sembrerebbe) con efficacia retroattiva; che l'ARAN invece, in data 17 novembre 2005, così si è espressa: «Ai fini dell'applicazione della regola contrattuale del cosiddetto "galleggiamento", ai sensi dell'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali del 16.5.2001, si deve tener conto dell'importo della retribuzione di posizione effettivamente corrisposta al Segretario Generale e, quindi, anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 e dello specifico CCDI del 22.12.2003. A tal fine si evidenzia che la regola del "galleggiamento", ai fini della sua applicazione, presuppone una necessaria comparazione dei valori della retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata presente nell'Ente e di quella prevista per il Segretario. Conseguentemente, non può non tenersi conto degli effetti dell'art. 41, comma 4, che, in presenza di determinate condizioni e requisiti, prevede una maggiorazione proprio della retribuzione di posizione al di sopra degli importi per questa stabiliti dalla disciplina contrattuale (art. 41, comma 3, del CCNL del 16.5.2001, relativo al quadriennio 1998-2001 ed art. 3 del CCNL del 16.5.2001, relativo al biennio economico 2000-2001). Gli Enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione ma, se la attribuiscono, essa non può essere considerata una voce distinta della retribuzione di posizione. Pertanto, poiché la maggiorazione è sempre parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del Segretario, essa non può non essere computata ai fini del "galleggiamento"», si chiede di conoscere: se il Ministro in indirizzo ritenga la circolare Inpdap rispondente ai principi di legalità, continuità amministrativa, congruità ed imparzialità, dal momento che viola palesemente la gerarchia delle fonti giuridiche; se non ritenga di dare precisi indirizzi di omogeneità interpretativa, prima che si accenda un contenzioso legale a danno del pubblico erario, la cui responsabilità non può che ricadere sulla competente Direzione centrale Inpdap che ha assunto l'iniziativa amministrativa; se non ritenga altresì di approfondire con le parti sociali, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, la contestata materia e definire norme puntuali da applicare, senza ambiziose note interpretative che ledono solo i diritti acquisiti di quanti si sono affidati e si affidano ad una corretta interpretazione di norme, che non mutano con il mutare delle opinioni dei dirigenti che dovrebbero solo applicarle. (4-00172)

Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 027 all'Interrogazione 4-00172
presentata da CICCANTI Risposta.
- In via preliminare, si ritiene opportuno ricordare che ai sensi
e per gli effetti del regolamento che disciplina le casse pensionistiche
gestite dalla ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, ora annesse
all'INPDAP, la retribuzione annua contributiva utile ai fini del trattamento
di quiescenza, ovvero computabile in quota A di pensione, trae origine
dal combinato disposto di cui agli artt. 15 e 16 della legge 5 dicembre
1959, n. 1077. Essa, pertanto, è la risultante degli emolumenti,
corrisposti alla generalità dei lavoratori appartenenti al comparto
di riferimento, che siano continuativi nel tempo, fissi nell'ammontare,
corrispettivi dell'attività lavorativa svolta. Quindi, non
possono essere considerati contributivi (ovvero collocabili in quota A
di pensione) tutti gli emolumenti, seppur aventi natura fissa e continuativa,
che sono corrisposti in difformità al Contratto Nazionale del Lavoro,
ovvero che sono collegati a prestazioni a carattere discontinuo, straordinario,
temporaneo o frutto di iniziative autonome dell'ente. Con l'informativa
n. 20 del 13 febbraio 2002, l'INPDAP ha inteso emanare apposite direttive
in ordine ai soli riflessi previdenziali prodotti dal CCNL 1998/2001. L'ente
ha fatto presente, poi, che la nota operativa n. 11, dell'8 febbraio
2006, s'inserisce nel quadro delle modifiche apportate a tale istituto
contrattuale con l'emanazione del Contratto Integrativo Decentrato. In tale sede,
infatti, nel delineare le caratteristiche dell'emolumento de quo ,
si è stabilito che la sua erogazione è strettamente legata
all'effettivo svolgimento dell'incarico conferito e che il medesimo
può essere corrisposto solo previo accertamento dell'esistenza
di condizioni oggettive, quali la complessità funzionale ed il disagio
ambientale, ma anche di condizioni soggettive, quali incarichi e progetti
speciali. Si osserva,
peraltro, che per gli incarichi di carattere gestionale è necessario
che gli stessi siano conferiti in via temporanea e solo previo accertamento
dell'inesistenza di necessarie professionalità all'interno
dell'ente. Alla luce
di quanto sopra, s'evince inequivocabilmente che tale maggiorazione
della retribuzione di posizione, a differenza di quella prevista dall'art.
41, comma 5, del medesimo contratto del lavoro, lega la sua erogazione
allo svolgimento effettivo di incarichi che: sono
aggiuntivi delle mansioni di segretario comunale (che continuano ad essere
contemporaneamente svolte); sono
conferiti anche previo accertamento dell'esistenza di condizioni soggettive
(incarichi e progetti speciali ovvero straordinari); sono
obbligatoriamente conferiti in via temporanea, nell'ipotesi d'incarichi
a carattere gestionale; investono
funzioni diverse da quelle proprie dei segretari comunali. Diversamente da altri comparti
(dirigenza del SSN, degli enti locali etc.), peraltro, Segretari comunali
e provinciali, usufruiscono di una doppia maggiorazione della retribuzione
di posizione, derivante rispettivamente dall'applicazione dell'art.
41, comma quarto, e dell'art. 41, comma quinto. Orbene, mentre
le somme di cui al citato comma 5 sono erogate in aumento della retribuzione
di posizione connessa allo svolgimento delle mansioni principali, quelle
di cui al comma 4 sono erogate per lo svolgimento di mansioni straordinarie
ed aggiuntive di queste ultime; peraltro, mentre la retribuzione di posizione
legata alla mansione principale (ivi compresa la maggiorazione della stessa)
è erogata, indipendentemente dalla presenza in servizio, giacché
corrisposta in virtù della figura professionale ricoperta, la maggiorazione
di cui al comma 4 lega la sua corresponsione all'effettivo svolgimento
dell'incarico attribuito. Quest'ultimo
punto costituisce unitamente al mancato rispetto dei requisiti di cui ai
citati artt. 15 e 16 della legge 1077/1959, uno dei principali fattori
ostativi al computo di tal emolumento in quota A di pensione. In ossequio
a quanto sin qui enunciato, si ritiene che l'emolumento di cui all'art.
41, quarto comma, del CCNL 1998/01 (maggiorazione della retribuzione di
posizione) sia utile alla formazione della quota di cui all'art. 13,
lett. b) del decreto-legge 503/1992 (quota B). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano



 
Cronologia
domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.

mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.325 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.