Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00144 presentata da BIANCONI LAURA (FORZA ITALIA) in data 27/06/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00144 presentata da LAURA BIANCONI martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.009 BIANCONI - Ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno - Premesso che: una recente sentenza della Corte di cassazione stabilisce che i decreti di espulsione nei confronti di un clandestino non sono reiterabili; tale verdetto, della prima sezione penale, è stato emesso in seguito al ricorso con il quale la procura della Corte di appello di Brescia ha protestato per l'assoluzione impartita dal Tribunale ad un clandestino che era stato sorpreso, nuovamente senza documenti, senza aver obbedito ad un precedente decreto di espulsione; dunque, la ratio della sentenza risiederebbe nel fatto che se l'immigrato venisse trovato una seconda volta senza documenti - non obbedendo così all'ordine di lasciare il Paese - sarebbe processato e condannato più volte per lo stesso reato; purtroppo, il numero dei clandestini recidivi presenti in Italia è sempre più elevato, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire nell'ambito delle proprie competenze al fine di evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare da siffatta sentenza, che, a giudizio dell'interrogante, non affronta complessivamente l'emergenza immigrazione e che, inoltre, costringerebbe i giudici di pace a rivedere migliaia di casi, col rischio di approdare di fatto ad una maxi-sanatoria. (4-00144)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 028 all'Interrogazione 4-00144
presentata da BIANCONI Risposta.
- La condotta descritta dall'interrogante ricade nella fattispecie
prevista dall'articolo 14, comma 5- ter , decreto legislativo
n. 286 del 1998, che punisce proprio lo straniero il quale, espulso dallo
Stato italiano con ordine del Questore emesso a seguito di decreto di espulsione
del Prefetto della medesima provincia, si trattiene nel territorio italiano
senza giustificato motivo, in violazione del predetto ordine. Pertanto,
nei confronti dello straniero che abbia già riportato una prima
sentenza di condanna per violazione dell'intimazione del Questore
e che venga nuovamente rintracciato nello Stato in quanto inottemperante
al provvedimento di espulsione, operano il comma 5- ter dell'articolo
14, decreto legislativo n. 286 del 1998, in base al quale «in ogni
caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica»,
ed il comma 5- quinquies , secondo cui al fine di assicurare l'esecuzione
dell'espulsione, il Questore dispone l'accompagnamento alla frontiera
o il trattenimento per il tempo strettamente necessario presso il Centro
di permanenza temporanea più vicino. Dunque, se
a seguito dell'adozione del secondo provvedimento di espulsione lo
straniero non viene accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
non si realizza nuovamente la fattispecie penale contemplata dal citato
articolo 14, comma 51- ter , decreto legislativo n. 286 del 1998. In senso conforme
è orientata la giurisprudenza, che ha escluso la sussistenza di
un nuovo reato nei confronti del clandestino che, colpito da un primo decreto
di espulsione, non abbia ottemperato all'ordine di allontanarsi dal
territorio dello Stato. Per ciò
che concerne più specificatamente la questione prospettata dall'interrogante
relativa al distretto giudiziario di Brescia, si rappresenta che la Procura
generale della stessa città, non condividendo la corrente giurisprudenziale
esposta, ha ripetutamente impugnato, con ricorso in Cassazione, le sentenze
dei giudici del distretto che assolvevano, sulla base delle suesposte considerazioni,
i cittadini extracomunitari. Poiché la Suprema Corte ha accolto
solo in parte e fino una certa data i ricorsi sopra indicati, la Procura
generale ha richiesto la rimessione dei procedimenti alle Sezioni unite. Il Ministro della giustizia Mastella