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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00340 presentata da BUEMI ENRICO (LA ROSA NEL PUGNO) in data 27/06/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00340 presentata da ENRICO BUEMI martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.014 BUEMI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: Annalisa Dessalvi, impiegata cagliaritana, single , ha ospitato nel 1977 N., una bambina bielorussa che aveva allora 6 anni; tra la bambina e la donna si è instaurato un forte legame affettivo e si è stabilito un naturale rapporto madre-figlia; dopo un iter durato 8 anni, la Corte Costituzionale ha annullato un'interpretazione restrittiva da parte dei giudici della legge sulle adozioni stabilendo la liceità per una single di adottare un minore straniero; dopo un lungo periodo di tensione tra l'Europa e il governo bielorusso, il 12 dicembre 2005, è stato stilato un protocollo di collaborazione tra il Ministero dell'istruzione della Repubblica di Belarus e la Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio in materia di minori bielorussi da parte di cittadini italiani in possesso del decreto di idoneità; la signora Dessalvi è la prima donna single in Italia in possesso di decreto di idoneità all'adozione internazionale rilasciatole dal Tribunale per i minori di Cagliari così come richiesto dalle autorità bielorusse per procedere all'adozione; nonostante ciò, la pratica della signora Dessalvi non figura tra le 150 rimaste sospese a partire dal mese di ottobre 2004, in seguito alle tensioni tra Europa e la Repubblica di Belarus, ed ora all'esame dell'apposita Commissione in quanto la via legale e il riconoscimento della liceità dell'adozione internazionale per una single italiana ha seguito un iter differente; secondo quanto riferito dalla Presidente della Commissione per le adozioni internazionali solo una delle 150 pratiche in sospeso è stata esperita alla data del 21 febbraio 2006; da aprile ad oggi sono state completate due pratiche di adozione relative a persone single ; in entrambi i casi la Commissione per le adozioni internazionali avrebbe violato due criteri stabiliti e ribaditi in precedenza: quello della necessità del decreto di idoneità e quello del rigoroso rispetto dell'ordine cronologico del completamento delle pratiche; tale comportamento costituirebbe un incomprensibile atto discriminatorio nei confronti della signora Dessalvi e di N.; la signora Dessalvi e N. non hanno mai chiesto un trattamento di favore ma una soluzione valida anche per altri casi particolari basata su criteri di equità, sul preminente interesse dei minori e nel rigoroso rispetto della legalità; di questa vicenda si erano interessati il Governo, il Parlamento e la Presidenza della Repubblica, anche per ottenere un'adozione provvisoria, garante il Console della Bielorussia in Italia e vi era stato un pronunciamento favorevole da parte del direttore dell'istituto dove vive la ragazza e che rappresenta il suo tutore pubblico; il «caso Dessalvi» ha scosso l'opinione pubblica sarda come dimostrano le numerose manifestazioni di solidarietà e le oltre 5.000 firme raccolte; a rendere ancora più problematica l'intera vicenda, si aggiunge il fatto che tra un anno N. compirà 16 anni e non potrà più essere ospitata dall'Istituto dove attualmente vive, rischiando di avere un destino estremamente incerto -: se risulti al Governo che vi siano stata eventuali irregolarità compiute dalla Commissione per le adozioni internazionali, affinché si ristabiliscano principi di equità e giustizia nell'esame delle pratiche di adozione nel preminente interesse dei minori e delle loro future famiglie; come si intenda intervenire, nel caso specifico della signora Dessalvi e di sua figlia N., affinché possano finalmente vedere realizzato il loro sogno e si ponga fine a questa interminabile attesa che ha creato ad entrambe una profonda sofferenza psichica. (4-00340)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 18 giugno 2007 nell'allegato B della seduta n. 171 All'Interrogazione 4-00340
presentata da BUEMI Risposta. - La signora Dessalvi, single , alcuni anni fa ha chiesto al tribunale per i minorenni di Cagliari che venisse dichiarata la sua idoneità all'adozione di una bambina bielorussa che aveva ospitato nell'ambito dei cosiddetti soggiorni terapeutici e che si trovava in stato di abbandono in un orfanotrofio della Repubblica di Belarus. Nel corso del procedimento, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione ad alcuni articoli della legge sull'adozione, con espresso riferimento alla possibilità per le persone singole di ottenere il decreto di idoneità all'adozione internazionale. Nel luglio 2005 la Corte si è pronunciata (con ordinanza n. 347 del 15 luglio 2005), dichiarando la manifesta infondatezza della questione e osservando che l'adozione in casi particolari non presenta aspetti di peculiarità tali da impedirne l'estensione agli stranieri e che, dunque, dalla normativa vigente non si evince alcun divieto di rilascio del certificato di idoneità all'adozione di stranieri in casi particolari (l'adozione in casi particolari è consentita dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, proprio in ragione della specificità dei suoi presupposti, non solo alle coppie di coniugi ma anche ai singoli). L'iter lungo e complesso è stato motivato dal fatto che prima del chiarimento interpretativo da parte della Corte costituzionale, i tribunali per i minorenni interpretavano restrittivamente l'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 ritenendolo applicabile solo all'adozione nazionale, e dunque non consentivano l'adozione internazionale ai singoli. Alla stregua di questa decisione, in data 10 novembre 2005 il tribunale per i minorenni di Cagliari ha rilasciato alla Dessalvi - prima donna single in Italia, come esattamente osserva l'interrogante - il decreto di idoneità all'adozione internazionale. La procedura avrebbe dovuto proseguire, pertanto, secondo le regole generali, con il conferimento dell'incarico ad un ente autorizzato, per lo svolgimento delle pratiche all'estero finalizzate all'adozione. Per comprendere il quadro della situazione e per rispondere compiutamente ai quesiti posti, occorre tuttavia precisare che, nello stesso periodo in cui la signora Dessalvi avanzava la propria richiesta, alcuni Tribunali per i minorenni - tra cui quello di Cagliari - e alcune Corti di appello, avevano ritenuto possibile la pronuncia, in Italia, di una sentenza di adozione in casi particolari ex articolo 44 lettera d) della legge n. 184 del 1983 nei confronti di minori stranieri accolti nei cosiddetti programmi di risanamento, a favore di persone non coniugate. Queste sentenze furono fortemente osteggiate da parte delle autorità bielorusse, che non ritenevano ammissibile che decisioni emesse dalle autorità giudiziarie di un altro Paese potessero modificare lo status di minori bielorussi. Le autorità bielorusse, pertanto, pretesero ed ottennero che i minori destinatari di tali sentenze facessero, comunque, ritorno in Bielorussia. A complicare la vicenda è intervenuta la circostanza che alcune di queste sentenze sono divenute definitive per la mancata impugnazione da parte del rappresentante consolare bielorusso in Italia e sono state successivamente trascritte nel registro degli atti dello stato civile italiano determinando, in tal modo, per il minore bielorusso l'acquisto della cittadinanza italiana. Anche con riferimento a questi casi particolari, le autorità bielorusse hanno sempre ribadito con fermezza che la procedura adottiva doveva essere definita con una sentenza di adozione pronunciata dai competenti Tribunali bielorussi e che, in ogni caso, la domanda di adozione doveva seguire l'iter di tutte le altre domande, non determinando alcuna differenza procedurale il fatto che i richiedenti fossero persone non coniugate e che avessero già ottenuto una sentenza di adozione dai tribunali italiani. La Commissione adozioni internazionali intervenne ripetutamente per concordare con le autorità bielorusse una soluzione che potesse soddisfare entrambe le parti. Per comprendere la situazione, inoltre, si ricorda che nel mese di ottobre del 2004, a seguito dell'entrata in vigore di una nuova normativa interna in materia, la Bielorussia ha bloccato le adozioni di minori da parte di cittadini stranieri. Di fronte alla nuova situazione politica bielorussa, la C.A.I. ritenne opportuno un immediato e forte intervento nei confronti del ministero dell'istruzione e svolse una missione, nel corso della quale chiese che fossero almeno definite le procedure adottive pendenti che avevano ricevuto una preliminare positiva valutazione da parte dei due Paesi. In tale missione fu anche affrontata la situazione delle persone non coniugate e fu concordata la possibilità di riconoscere la sentenza di adozione pronunciata ex articolo 44 come equipollente al decreto di idoneità mancante. Da quel momento, la Commissione, man mano che veniva a conoscenza della pronuncia di sentenze di adozione in casi particolari ex articolo 44 in favore di persone non coniugate, su richiesta di queste ultime, informava il Console bielorusso in Italia. Anche la signora Dessalvi (nelle more del giudizio di legittimità costituzionale) chiese ed ottenne - in data 30 dicembre 2004 - una sentenza italiana di adozione in casi particolari. Di conseguenza, con nota del mese di febbraio 2005, la Commissione comunicò al Console bielorusso anche l'avvenuta pronuncia da parte del Tribunale per i minorenni di Cagliari della sentenza di adozione a favore della Dessalvi, affinché la stessa potesse depositare i documenti presso l'Ambasciata della Repubblica di Belarus in Italia (dovendosi ritenere - come detto - la sentenza di adozione equipollente al decreto di idoneità). Nel mese di marzo del 2005 venne poi trasmesso al Console bielorusso l'elenco delle cinque persone non coniugate che avevano ottenuto una sentenza di adozione di minori bielorussi ex articolo 44. A queste note non faceva, tuttavia, seguito alcun riscontro da parte bielorussa (presumibilmente in quanto nel frattempo era intervenuto il blocco delle adozioni da parte di quel Paese). Dopo una serie di consultazioni con la parte bielorussa per sbloccare la situazione, il 12 dicembre 2005 veniva firmato un nuovo protocollo in materia di adozioni internazionali. Nel corso del negoziato, le autorità politiche ed amministrative bielorusse avevano ripetutamente evidenziato l'irregolarità compiuta da parte italiana nel pronunciare sentenze di adozione di minori bielorussi in casi particolari, in difformità alla normativa vigente in Italia ed all'estero. Nel corso del negoziato e anche successivamente alla sottoscrizione del nuovo protocollo, la Commissione ha più volte fatto presente alle autorità bielorusse la necessità di ricercare una soluzione condivisa per la situazione dei minori adottati da parte di persone non coniugate, evidenziando gli aspetti umanitari che avevano determinato tale situazione e chiedeva la conferma di quanto era stato concordato nel 2004, circa l'equipollenza tra sentenza di adozione e decreto di idoneità. Con nota del 30 dicembre 2005 la direttrice del Centro adozioni di Minsk replicava ad un preciso quesito formulato dalla Commissione, comunicando che sia il tribunale cittadino di Minsk che la Corte Suprema della Repubblica di Belarus avevano ritenuto che non potevano esserci eccezioni nella procedura di adozione internazionale tra persone coniugate e non coniugate e che, pertanto, anche i cittadini italiani non coniugati dovevano allegare alla domanda di adozione i decreti di idoneità emessi dai competenti Tribunali per i minorenni italiani. Di questo nuovo orientamento delle autorità bielorusse questa Commissione ha dato immediata comunicazione a tutte le persone non coniugate interessate fra le quali era compresa la signora Dessalvi; quest'ultima, peraltro, era già in possesso del decreto di idoneità emesso dal Tribunale per i minorenni di Cagliari nel mese di settembre del 2005, dopo la pronuncia dell'ordinanza interpretativa da parte della Corte costituzionale. Come è noto, la vicenda relativa ai rapporti dell'Italia con la Bielorussia in materia di soggiorni e adozioni è stata nuovamente aperta, dopo la sottoscrizione del protocollo del 2005, e nel marzo di quest'anno è stato sottoscritto un nuovo accordo, di modifica del protocollo precedente. Sono ancora all'esame delle autorità bielorusse sia alcune delle pratiche respinte (che la Bielorussia si è impegnata a riesaminare) che quelle giacenti presso il Centro adozioni. Con riferimento a quanto segnalato dall'interrogante in merito alle pratiche di adozione relative a persone singole fino ad oggi completate, va precisato che vi è stato un unico caso di ingresso di minore bielorusso adottato da persona non coniugata, per il quale tuttavia la Commissione adozioni non ha emesso alcun atto né interlocutorio né conclusivo della procedura adottiva: si trattava infatti di un minore destinatario di una sentenza (italiana) di adozione pronunciata in Italia il 3 marzo 2004 (trascritta nel registro degli atti dello stato civile italiano) e divenuto cittadino italiano dal 22 maggio 2004. Dopo la pronuncia della sentenza di adozione anche da parte del tribunale bielorusso il minore ha fatto ingresso in Italia, previo rilascio di un nulla osta all'ingresso per cittadino italiano, emesso dalla Ambasciata italiana a Minsk. Nessuna discriminazione è stata pertanto compiuta in danno delle altre persone non coniugate. Va invece rimarcato che dopo la sottoscrizione del protocollo del 12 dicembre 2005 le autorità bielorusse hanno più volte precisato con riferimento alle nuove pratiche di adozioni - tra le quali rientrava quella della signora Dessalvi - che ne sarebbe stato autorizzato il deposito solo dopo aver definito l'esame delle pratiche giacenti alla data della firma del protocollo, che anche le persone non coniugate dovranno avere il decreto di idoneità all'adozione internazionale e che nessuna delle nuove domande di adozione potrà essere esaminata se non è stato conferito incarico ad un ente autorizzato per la Bielorussia. Risulta che, dopo aver preso contatti con la C.A.I. per conoscere come proseguire la procedura adottiva, il 22 aprile 2006 la signora Dessalvi ha conferito incarico all'ente «Ariete»; l'ente non ha potuto effettuare il deposito della domanda di adozione della signora Dessalvi in quanto era considerata «domanda nuova» (perché successiva al blocco delle adozioni dell'ottobre 2004) che si poteva depositare solo dopo l'esaurimento delle pratiche giacenti. Solo nel mese di novembre del 2006 le autorità Bielorusse hanno comunicato l'esito dell'istruttoria delle vecchie 150 domande, ma nel frattempo hanno vietato il deposito di nuove domande. Nel nuovo protocollo di collaborazione (sottoscritto il 22 marzo 2007) è stata prevista una particolare procedura per l'istruttoria delle domande «nuove»: gli aspiranti all'adozione possono inoltrare agli organi provinciali di tutela e curatela dei minori che desiderano adottare, sempre e in ogni caso con l'assistenza di un ente autorizzato, una domanda per chiedere l'iscrizione del minore nell'elenco dei minori disponibili per l'adozione internazionale. È questo, dunque, l'iter che anche la pratica adottiva della signora Dessalvi deve seguire. La Commissione adozioni internazionali, peraltro, di recente (17 maggio 2007) ha appreso dall'ente Ariete la circostanza che la signora Dessalvi avrebbe autonomamente depositato in Bielorussia la propria pratica, senza avvalersi della collaborazione dell'ente e in ciò contravvenendo alle norme procedurali concordate e a quelle derivanti dalla Convenzione dell'Aja del 1993. L'ente Ariete ha espressamente richiesto un intervento della C.A.I. in merito. Se la circostanza fosse vera, si tratterebbe di un comportamento contra legem anche se, per ipotesi, fosse stato in qualsiasi modo avallato dalle autorità bielorusse. Occorre, da ultimo, precisare che non appare percorribile la via, ipotizzata dall'onorevole interrogante, di una adozione «provvisoria»: si tratterebbe, infatti, di un istituto giuridico non contemplato né dal nostro diritto interno né dal diritto internazionale, per la cui applicazione non può ritenersi sufficiente la disponibilità del Console bielorusso in Italia a rendersi «garante» del corretto comportamento delle parti. Il Ministro per le politiche per la famiglia: Rosy Bindi.



 
Cronologia
domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.

mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.325 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.