Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00156 presentata da VALENTINO GIUSEPPE (ALLEANZA NAZIONALE) in data 27/06/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-00156 presentata da GIUSEPPE VALENTINO martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.009 VALENTINO, DELOGU - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dei trasporti - Premesso: che la Regione Sardegna ha approvato la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, recante "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo" e che il Governo ha già avviato le procedure di impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale per aspetti di incostituzionalità; che tale legge, all'articolo 4, introduce un'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto i cui presupposti sono lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale, delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre. L'imposta regionale decorre dall'anno 2006 e individua come soggetto passivo dell'imposta la persona, o la società, avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l'esercizio dell'unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione; che l'imposta sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente ed è stabilita nella misura di: euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri; euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri; euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri; euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri; euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri; d) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore a 60 metri; che per le unità a vela con motore ausiliario l'imposta è ridotta del 50 per cento, mentre sono esenti dall'imposta le navi adibite all'esercizio di attività crocieristica, le imbarcazioni che si recano in Sardegna per partecipare a regate di carattere sportivo, le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali; che l'imposta è versata, entro dodici ore dall'arrivo delle unità da diporto nei porti, negli approdi e nei punti d'ormeggio ubicati nel territorio regionale ai soggetti incaricati della riscossione, i quali rilasciano un contrassegno comprovante l'assolvimento dell'obbligo tributario. La riscossione del tributo può essere affidata dalla Giunta regionale mediante apposita deliberazione: al corpo forestale regionale, al personale dell'Amministrazione regionale, ai soggetti che gestiscono gli aerodromi, i porti, gli approdi e i punti d'ormeggio ubicati nel territorio regionale, previa stipula di apposita convenzione nella quale è previsto, in favore degli stessi soggetti, il riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento del gettito del tributo riscosso; considerato: che tale legge regionale deve sottostare all'adozione da parte della Regione Sardegna del nuovo provvedimento che istituisce l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, quale organo tecnico-specialistico in materia di entrate a sostegno dell'amministrazione regionale; che tale agenzia, definita dall'articolo 1 della legge in questione, risulta essere al momento istituita solo su un piano teorico essendo ancora da definire lo statuto e il regolamento, gli organi direttivi e il personale operativo; che tale Agenzia dovrà prendere accordi particolari, o convenzioni, con gli enti preposti alla riscossione del tributo individuati dalla legge in questione; che se da un lato, alla luce della mancata operatività di suddetta Agenzia per le entrate si può ritenere ragionevole che la legge non possa essere applicata per questa stagione, dall'altro la legge espressamente si applica alle unità da diporto che sosterranno in Sardegna tra il 1° giugno e il 30 settembre 2006; che in particolare, la nuova tassazione, oltre ad un'immagine disincentivante e negativa sul piano dell'ospitalità, aggrava i già alti costi di soggiorno nell'isola (tariffe d'ormeggio, tassa di sosta nelle acque del Parco della Maddalena, carburante per i trasferimenti, eccetera) con il rischio di dirottare i flussi turistici nautici verso mete esterne meno costose, prime fra tutte Corsica e Costa Azzurra. In tal senso si segnala uno stato di diffuso malcontento e preoccupazione tra gli operatori del turismo nautico che già denunciano avvisaglie di flessione della domanda per l'imminente stagione estiva; che tutto ciò, peraltro, come segnala UCINA (Unione Nazionale Cantieri navali e Industrie Nautiche e affini), avviene a fronte di entrate modeste. Infatti, ragionando per assurdo e su valori medi, se in Sardegna ancorassero tutte le unità da diporto che il gettito annuo ammonterebbe a poco più di 22 milioni di euro; che è assai probabile, dunque, che il gettito effettivo sia di gran lunga inferiore e a fronte di effetti distorsivi e oneri che potrebbero rivelarsi superiori ai benefici conseguiti; che si ricorda, infatti, che negli anni si è investito per dotare la Regione Sardegna di strutture in grado di accogliere adeguatamente i diportisti: sono sorte società di assistenza e manutenzione, sono nati anche i veri cantieri navali; alcuni porti si sono ritagliati uno spazio nella rete degli approdi dove le imbarcazioni vengono lasciate dai proprietari per le manutenzioni invernali; altri sono diventati invece base di appoggio per charter , sia regionali che nazionali; la Sardegna è stata inserita nel portafoglio delle grandi società di charter nautico pur evidenziando tuttavia ancora forti discrepanze tanto nella qualità dei servizi, quanto nel rapporto qualità/prezzo più favorevole talvolta in altre aree del Mediterraneo, gli interroganti chiedono di conoscere: lo stato dell'arte della vertenza presso la Corte costituzionale e gli orientamenti del Governo in merito ed in particolare sull'articolo 4 della legge riguardante l'imposta sulle unità da diporto; se il Governo non ritenga che l'istituzione di un nuovo ed ulteriore sistema impositivo da parte della Regione Sardegna, al di là degli aspetti di illegittimità costituzionale (superamento dei limiti all'autonomia impositiva sotto il profilo del mancato coordinamento con il sistema fiscale statale; imposta sulle unità da diporto come tributo speciale ostativo della libera circolazione dei beni e con effetti oltre il territorio regionale; violazione dell'articolo 120 della Costituzione), non configuri un grave danno per l'industria turistica regionale e nazionale, nonché per il diporto nautico in generale; come il Governo intenda tutelare una realtà turistica che è patrimonio di tutti. (4-00156)