Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00334 presentata da SGOBIO COSIMO GIUSEPPE (COMUNISTI ITALIANI) in data 27/06/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00334 presentata da COSIMO GIUSEPPE SGOBIO martedì 27 giugno 2006 nella seduta n.014 SGOBIO e CRAPOLICCHIO. - Al ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che: il decreto ministeriale del 27 aprile 2006 recante «Deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per le guardie particolari giurate» emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Economia e delle Finanze e della Funzione Pubblica e Pubblicato nella Gazzetta Ufficale 11 maggio 2006, n. 108, equipara i servizi di vigilanza attribuiti alle guardie particolari giurate a norma delle disposizioni delle leggi n. 217 del 1992 (concernente i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale) e n. 155 del 2005 (concernente i servizi di sicurezza sussidiaria nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonché sui relativi mezzi di trasporto e depositi) ai servizi di scorta valori, quelli notturni e quelli di vigilanza e di sicurezza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; la predetta equiparazione - interessando, di fatto, l'intera area della vigilanza privata - realizza in un indiscriminato, generalizzato e smisurato ampliamento del principio introdotto dal legislatore europeo per una flessibile organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per il miglior perseguimento delle preminenti esigenze di sicurezza, rovesciando il rapporto regola-eccezione e snaturando le prerogative di tutela dell'incolumità e stabilità psico-fisica dei lavoratori ivi operanti; la devoluzione all'intero settore delle guardie particolari giurate dei compiti di vigilanza sussidiaria potrebbe favorire un sistematico e indifferenziato aumento dell'orario di lavoro, con ricadute sul piano della durata massima dell'orario di lavoro, del riposo giornaliero e/o settimanale, delle pause per il recupero delle energie psico-fisiche e in violazione agli istituti contrattuali che disciplinano tali e altri aspetti; la materia trova, comunque, puntuale disciplina nella contrattazione nazionale di categoria e che, dunque, il ricorso alla procedura adottata e allo strumento del decreto interministeriale si appalesa in contrasto con la stessa legislazione europea e nazionale; sussiste il fondato rischio di una effettiva diminuzione della qualità della vita dei lavoratori -: se non ritenga di dover revocare o modificare, il citato decreto interministeriale 27 aprile 2006, al fine di assicurare il rispetto delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori.(4-00334)