Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00016 presentata da BATTAGLIA GIOVANNI (L'ULIVO) in data 28/06/2006
Atto Senato Interpellanza 2-00016 presentata da GIOVANNI BATTAGLIA mercoledì 28 giugno 2006 nella seduta n.011 BATTAGLIA GIOVANNI - Al Ministro della salute - Premesso che: il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, testo che disciplina l'organizzazione delle aziende sanitarie regionali, impone all'art. 3- bis , comma 2, che la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio; in caso di inottemperanza del termine perentorio, si ha l'adozione dell'art. 2 comma 2- octies - aggiunto dall'art. 2, decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 - secondo il quale il Ministro della sanità propone al Consiglio dei ministri un intervento sostitutivo anche sotto la forma di nomina di un commissario governativo ad acta ; secondo quanto risulta all'interrogante, le tre aziende sanitarie regionali siciliane "Azienda ospedaliera Ragusa - Civile Maria Paternò Arezzo" di Ragusa, "Azienda ospedaliera Papardo" di Messina e la "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2" di Caltanissetta si trovano, dall'inizio del 2006 - ovvero da quando è scaduto il periodo di proroga di 45 giorni che l'Assessorato regionale alla sanità aveva concesso in data 28 novembre 2005 - in una situazione di vacatio dei ruoli di direttore generale, la cui nomina è, come noto, di pertinenza della Regione, ai sensi dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; le tre aziende sanitarie si trovano attualmente, a più di sei mesi dalla scadenza definitiva del mandato dei precedenti vertici, gestite da commissari straordinari nominati dalla Regione; a questi tre casi si aggiunge quello ancora più grave dell'ospedale "Vincenzo Cervello" di Palermo, dove la direzione è vacante ormai da un anno e mezzo a causa dei procedimenti avviati contro l'allora direttore generale, e la Regione siciliana ha nominato un ennesimo commissario straordinario il 9 giugno 2006; la nomina dei Commissari straordinari è regolata in Sicilia dalla legge regionale 3 novembre 1993 n. 30, che impone all'art. 11 il carattere provvisorio della nomina commissariale da parte dell'assessore regionale, legandola unicamente alla gestione degli atti "indifferibili e urgenti", l'interrogante chiede di sapere: se il Governo non ritenga grave che, in violazione della normativa nazionale e regionale, tre importanti centri della sanità siciliana si trovino da mesi senza le principali figure direttive, essenziali al loro funzionamento; se il Ministro in indirizzo, essendo stato ampiamente superato il termine perentorio per la nomina dei nuovi vertici e non essendo più giustificabile il carattere di emergenza dei commissariamenti regionali, non ritenga di utilizzare i poteri sostituitivi che gli sono conferiti dalla legge, intervenendo per sanare una difficile situazione che né il precedente esecutivo né la giunta regionale siciliana sono stati capaci di gestire. (2-00016)