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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00373 presentata da MIGLIORI RICCARDO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 28/06/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00373 presentata da RICCARDO MIGLIORI mercoledì 28 giugno 2006 nella seduta n.015 MIGLIORI e MENIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: a Firenze vi sono immobili costruiti con finanziamenti statali nel 1952 ed assegnati agli esuli dai territori della Venezia Giulia che furono poi ceduti alla ex Jugoslavia, ai profughi della Grecia, della Libia ed ai rimpatriati delle ex colonie in generale, siti in via Niccolò da Tolentino e via Magellano; e ve ne sono altri che invece fanno parte del comparto ERP, dei quali il 15 per cento è riservato alle stesse categorie di soggetti sopraindicati (via Argingrosso, via Accademia del Cimento); i profughi ai quali lo Stato italiano assegnò le abitazioni di via Niccolò da Tolentino e via Magellano, con legge speciale n. 137 del 1952, sono a seguito stati messi nelle condizioni di poter acquistare le abitazioni che abitavano e per le quali pagavano un canone al demanio nazionale e di poter acquistare alle condizioni e secondo le procedure previste dalla legge n. 560 del 1993; la stragrande maggioranza di essi, versò, infatti, il prezzo di acquisto degli immobili, così come determinato dalla stessa legge; nonostante ciò, a Firenze, a distanza di 8 anni - fino ad ottobre 2001 - alcun contratto di vendita era stato stipulato, nonostante che il pagamento del prezzo fosse stato acquisito e non restituito, con la conseguenza che essi abitavano in abitazioni per le quali avevano, già acquistato, ma per le quali continuavano lo stesso a versare un canone, prima allo Stato e successivamente, per motivi oscuri alla regione, proprio come se le loro abitazioni rientrassero nel comparto abitativo ERP; addirittura, molti di loro hanno ricevuto negli ultimi anni, intimazioni di sfratto da parte del comune di Firenze - il quale peraltro ha anche mandato in alcuni casi la forza pubblica - pur essendo l'amministrazione comunale priva di alcuna titolarità e di alcuna competenza come soggetto istituzionale in questa vicenda, dato che le case, come detto, sono demaniali ed al loro comparto si applicano quindi le leggi dello Stato; non si comprende perché quegli immobili non devono essere assegnati dal Comune seguendo i procedimenti delle liste, bensì devono essere restituiti ed alienati, come dice la legge, a coloro che ne hanno diritto perché aventi la qualifica di profugo, da parte del Demanio; a fronte di tale stato di cose l'interrogante rileva un «assordante» silenzio dell'agenzia del demanio di Firenze; a seguito di interrogazioni nelle sedi istituzionali locali e nazionale, solleciti in sede governativa, in particolare al Ministero competente, la situazione si è sbloccata dopo 8 lunghi anni, e, dall'ottobre 2001, l'Agenzia del Demanio Fiorentino ha deciso di inviare i moduli per la stipula dei contratti a coloro che avevano pagato il prezzo dell'immobile che abitavano; in data 21 febbraio 2001 è stata emanata la direttiva «Cessione di alloggi ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, in applicazione dell'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale, si ribadisce e si precisa con grande chiarezza il contesto normativo di riferimento per questo comparto abitativo; è stato approvato un ordine del giorno, allegato alla legge finanziaria per il 2003, nel quale si ribadisce la cornice di riferimento e si impegna il Governo a garantire il rispetto di quelle disposizioni; tuttavia a Firenze l'Agenzia del demanio non ha di fatto favorito la stipula degli ultimi contratti che, ancora, a distanza di più di cinquant'anni, attendono di essere predisposti al fine di poter rendere i legittimi assegnatari di essi (profughi che hanno già versato quanto dovevano allo Stato per l'acquisto) proprietari a tutti gli effetti; in relazione a questi casi ancora irrisolti risulta all'interrogante che l'Agenzia del demanio fiorentina, pur avendo riconosciuto l'esistenza di tutti i requisiti per la cessione degli immobili ai rispettivi assegnatari sosterrebbe la necessità di un via libera da parte dell'Avvocatura Distrettuale perché si tratta di casi nei cui confronti pendono intimazioni di sfratto da parte dell'amministrazione comunale di Firenze che, come più volte reso noto dall'interrogante al ministero competente, alla Vicepresidenza del Consiglio ed alla stessa Presidenza del Consiglio, si autoattribuisce la titolarità di questi immobili, considerandoli immobili di edilizia residenziale pubblica, ed ha proceduto e sta procedendo agli sfratti nei confronti di profughi che hanno il diritto di acquistare le case che lo Stato costruì per loro nel lontano 1952; questo atteggiamento dell'Agenzia del Demanio di Firenze che per motivazioni incomprensibili, si rifiuta di fatto, di espletare il proprio compito, ovverosia accertare l'esistenza della qualifica di profugo (ci sono per i certificati della Prefettura che lo attestano inequivocabilmente), del versamento effettuato allo specifico conto corrente intestato alla Banca d'Italia (ci sono le ricevute dei versamenti) e dei requisiti di parentela (quando non sono profughi in primo grado è la stessa legge che prevede la trasmissione del diritto all'acquisto ai familiari conviventi entro il quarto grado) e, conseguentemente, predisporre i contratti di vendita, senza arrestare la procedura soltanto perché il Comune ha illegittimamente promosso provvedimenti di sfratto, attesta un modus operandi che ad avviso degli interroganti non appare essere conforme ai princìpi che regolano l'agire amministrativo; quanto affermato è dimostrato dalle numerose istanze da parte di rappresentanti delle istituzioni comunali, da parte dell'interrogante e da parte dei legali di parte; un'ulteriore dimostrazione di quanto detto, emerge dal fatto che la direttiva della Presidenza del Consiglio del febbraio 2001 in merito alla vendita degli alloggi ai profughi, così come il recente ordine del giorno approvato dal Parlamento ed allegato alla finanziaria 2003, non vengono presi in considerazione dalla Agenzia Fiorentina; ad ulteriore conferma, si cita l'ultimo esempio, in ordine cronologico, confermativo del comportamento assai sindacabile dell'Agenzia: risulta all'interrogante che il figlio di un profugo sia stato sfrattato per mano del comune di Firenze, dall'alloggio originariamente assegnato a suo padre, nonostante che quest'ultimo fosse profugo esule da Pola e legittimo assegnatario dell'alloggio in questione e nonostante che avesse già versato alla Banca d'Italia il prezzo dell'acquisto secondo quanto previsto dalla legge n. 560 del 1993. Poiché il Demanio ha ritardato anni nelle predisposizioni del contratto per motivazioni sconosciute, essendo nel frattempo deceduto, il figlio di lui non sarebbe stato ritenuto subentrabile nel contratto ed è stato sfrattato. Quindi, a causa della lentezza (anni!) dell'Agenzia fiorentina nella predisposizione di un contratto, per sua stessa ammissione, privo di alcun ostacolo, non solo l'originario titolare non ha potuto acquistare, ma addirittura il figlio è stato sfrattato; su quella stessa abitazione adesso è appeso un cartello sul quale vi è scritto «lavori di ristrutturazione» e si indica la proprietà dell'ATER (ovverosia l'ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Quindi, non solo il Comune se ne appropria ma addirittura se ne attribuisce la proprietà nel silenzio generale e senza che il legittimo proprietario - il Demanio - rivendichi alcunché; ad oggi sono circa 70 gli immobili che risulta che siano passati dalla proprietà del Demanio all'ATER il quale ha provveduto alla loro assegnazionea varie categorie di cittadini, in particolare extracomunitari, senza tenere conto delle disposizionidella legge n. 137 del 1952 che impongono che, qualora un alloggio si renda libero, debba essere riassegnato alla stessa categoria di persone per cui è stato costruito fino a totale esaurimento della stessa -: se quanto riportato in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo quali iniziative intenda adottare nei confronti dell'Agenzia del Demanio di Firenze, al fine di garantire il rispetto dei diritti all'acquisto della casa dei cittadini profughi di Firenze, che ancora risultano in attesa di contratto, nonché il reintegro nell'abitazione degli sfrattati che sarebbero ora legittimi proprietari se l'Agenzia del Demanio Fiorentina avesse provveduto alla stipula dei contratti.(4-00373)

 
Cronologia
domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.

mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.325 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

martedì 4 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.379 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.