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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00374 presentata da MISURACA FILIPPO (FORZA ITALIA) in data 28/06/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00374 presentata da FILIPPO MISURACA mercoledì 28 giugno 2006 nella seduta n.015 MISURACA, GRIMALDI e FALLICA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: alle vedove di congiunti dipendenti dalla P.A. posti in quiescenza entro il 31 dicembre 1994 e deceduti in epoca successiva al 18 agosto 1995, all'atto dell'emissione del decreto di reversibilità, l'indennità integrativa speciale è stata conglobata e fissata nella misura del 60 per cento rispetto a quella percepita dal coniuge in vita. L'operato dell'INPDAP, appare incongruo ed illegittimo, anche secondo la più recente giurisprudenza, atteso che nella fattispecie sembra doversi ancora applicare il disposto dell'articolo 15 comma 5 della legge n. 274 del 1994, non abrogato dall'articolo 1 comma 45 della legge n. 335 del 1995 con l'attribuzione dell'intero dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità correlata a trattamenti diretti liquidati fino al 18 agosto 1995; l'INPDAP si è attenuto alle disposizioni del Ministero del Tesoro-Ragioneria generale dello Stato con nota del 28 settembre 1995 n. 187882 con la quale disponeva che le pensioni di reversibilità ai coniugi superstiti, qualunque sia la data di decorrenza della pensione diretta del dante causa, vanno liquidate in base ai requisiti ed alle misure previste dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria, pertanto nel calcolo in percentuale della pensione va calcolato anche l'importo dell'indennità Integrativa Speciale percepita dal de cuius ; tale disposizione ha creato delle discriminazioni di trattamento tra le vedove dei coniugi collocati in pensione prima del 31 dicembre 1994 e fino al 18 agosto 1995, le quali percepiscono la pensione di reversibilità al 60 per cento della base pensionistica e il 100 per cento dell'Indennità Integrativa Speciale percepita in vita dal marito, in virtù del disposto dell'articolo 15 comma 5 della legge n. 724 del 1994, e le vedove i cui coniugi sono stati collocati in pensione ugualmente entro il 31 dicembre 1994 e deceduti successivamente al 18 agosto 1995 percependo tutto al 60 per cento; talune vedove avendo i requisiti di cui sopra vistesi decurtata la reversibilità dell'Indennità Integrativa Speciale hanno impugnato il decreto ottenendo giustizia: la Corte dei Conti-Sezioni Riunite, con sentenza n. 8/Q.M. del 17 aprile 2002 ha ritenuto fondate le doglianze delle vedove danneggiate. Altre Sezioni delle Corti dei Conti, tra le quali quella dell'Aquila, con sentenza n. 291/2003 del 15 aprile 2003 ha accolto la richiesta delle ricorrenti dichiarando il diritto di esse a percepire l'Indennità Integrativa Speciale sulle rispettive pensioni di reversibilità nella misura intera ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della legge n. 724 del 1994; straordinario è stato l'impegno e tante le battaglie condotte dalla Sezione «Calogero Zucchetto» di Caltanissetta dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, al fine di sensibilizzare le autorità competenti, portando a conoscenza delle Istituzioni tale situazione di disparità, col solo fine di trovare una soluzione equa per le vedove bisognose che si vedono decurtato quanto loro spettante di diritto -: se sia a conoscenza di tale situazione dei fatti e quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di estendere i benefici di cui all'articolo 15, comma 5 della legge n. 724 del 1994 anche alle vedove danneggiate, ma che non si sono rivolte all'autorità giudiziaria. (4-00374)

 
Cronologia
domenica 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    26 milioni di elettori (52 % degli aventi diritto) si recano alle urne per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale per la modifica della parte seconda della Costituzione. Il 61,29% degli elettori respinge la modifica.

mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.325 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

martedì 4 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.379 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.