Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00014 presentata da MANTOVANO ALFREDO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 28/06/2006
Atto Senato Mozione 1-00014 presentata da ALFREDO MANTOVANO mercoledì 28 giugno 2006 nella seduta n.011 MANTOVANO, MATTEOLI, STORACE, VIESPOLI, CURSI, DIVELLA, VALDITARA, SAPORITO, BALBONI - Premesso che: dall'inizio della XV legislatura vari esponenti del Governo hanno espresso posizioni, non sempre fra loro perfettamente coincidenti, tese a superare, o comunque a modificare, la legge 21 febbraio 2006 n. 46, a sua volta intervenuta sul testo unico n. 309/1990, in materia di stupefacenti; agli iniziali annunci di rettifiche normative, che hanno visto protagonista in modo particolare il ministro della solidarietà sociale Paolo Ferrero (che è giunto a proporre l'introduzione della cosiddetta "stanza del buco"), hanno fatto seguito posizioni dello stesso ministro Ferrero e del ministro della Salute Livia Turco, espresse in particolare il 26 giugno 2006, in occasione della Giornata Onu per la lotta alla droga, che hanno ipotizzato interventi sul piano strettamente amministrativo, per esempio con l'innalzamento del limite di quantità tabellare dei derivati dalla cannabis: ciò al fine dichiarato di superare con tale strumento la scelta del Parlamento, operata al termine della passata legislatura, di ritenere la detenzione di quantitativi di un certo rilievo, fissati in modo certo, conosciuto e conoscibile, quale indice di pericolosità, per sé e per gli altri; il sistema di norme recato dalla legge n. 46/2006 realizza un difficile equilibrio fra la prevenzione, il recupero e il richiamo alla responsabilità. Tali aspetti non sono slegati, ma connessi l'uno con l'altro. Nessuno dei tre termini rappresenta l'obiettivo finale da raggiungere; l'obiettivo è uno solo: contribuire, con i limiti dell'intervento legislativo (che è sempre condizionante e mai esclusivamente risolutivo), a salvare il maggior numero di giovani e di meno giovani dalla tossicodipendenza. In tale ottica, la maggiore elasticità che viene introdotta al momento della esecuzione della sanzione penale, con la possibilità - in presenza di un percorso di recupero - di sospendere l'esecuzione della sanzione medesima se il cumulo delle condanne arriva a sei anni di reclusione, e con altri strumenti tesi ad abbattere l'entità della pena, viene equilibrata nella legge 46 dalla chiara affermazione del disvalore della mera assunzione e detenzione di stupefacente, anche quando quest'ultima non raggiunge i limiti della tabella oltre i quali scatta l'illiceità penale. Elevare il quantitativo di principio attivo portato dalle tabelle (entro quali limiti? sulla base di quali criteri?) equivale a rompere tale equilibrio e a far venir meno l'impianto della riforma legislativa. Equivale, cioè, ad aggirare per via amministrativa la volontà del Parlamento, impegna il Governo: alla corretta applicazione delle norme, contenute nella legge 21 febbraio 2006 n. 46; a non procedere ad arbitrarie modifiche delle tabelle, che non siano motivate dalla necessità di adeguare alla realtà il lavoro di prevenzione e di recupero dalla tossicodipendenza e di contrasto alle diffusione delle sostanze stupefacenti. (1-00014)