Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00380 presentata da PEPE ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 29/06/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00380 presentata da ANTONIO PEPE giovedì 29 giugno 2006 nella seduta n.016 ANTONIO PEPE. - Al Ministro dell'interno, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che: diversi operatori del settore delle comunicazioni e della telefonia fissa e mobile utilizzano tecniche di marketing molto aggressive che comprendono oltre alla tradizionale pubblicità televisiva e radiofonica, anche la promozione telefonica diretta alla vendita di servizi di accesso ad internet a banda larga, tariffe per la telefonia locale nazionale e cellulare, eccetera; tale forma di promozione pubblicitaria risulta invasiva e a dispetto dei poteri di controllo delle autorità del mercato e del garante per la protezione dei dati personali -: quali iniziative, normative o di potenziamento degli interventi della Polizia postale e delle comunicazioni, intendano porre in essere al fine di disciplinare la possibilità di telefonare alla potenziale clientela, diversamente da come avviene oggi senza vincoli di orario ed anche in assenza di esplicito consenso degli utenti, soprattutto al fine di evitare che le telefonate di promozione e sollecitazione dei prodotti e servizi da promuovere siano ripetute nel tempo anche in assenza di reale interesse e riscontro da parte dell'utenza. (4-00380)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 26 febbraio 2007 nell'allegato B della seduta n. 115 All'Interrogazione 4-00380
presentata da ANTONIO PEPE Risposta. - Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno osservare che la vigente normativa in materia di comunicazioni per finalità pubblicitarie o di marketing, contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), già prevede specifiche garanzie a tutela della riservatezza dell'interessato. La disciplina è distinta a seconda che la chiamata per scopi di promozione sia effettuata mediante utilizzo di «sistemi automatizzati» (ovvero senza l'intervento di un operatore come ad esempio, attraverso un messaggio pre-registrato) o in modo personalizzato (attraverso un operatore) articolo 130, commi 1 e 3, del Codice). Il Codice, infatti, prevede che le comunicazioni effettuate, a fini pubblicitari o di commercializzazione diretta, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore possono avere luogo solo con il consenso esplicito dell'interessato. Tale previsione si applica anche alle comunicazioni effettuate, per le medesime finalità, mediante posta elettronica, fax, MMS o SMS (articolo 130, comma 2). Il ripetuto Codice disciplina inoltra specificamente le comunicazioni pubblicitarie effettuate con strumenti diversi da quelli «automatizzati», prevedendo l'applicabilità, in tal caso, della disciplina generale di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo Codice, che consente il trattamento dei dati anche in presenza di determinati presupposti equivalenti al consenso. Gli operatori, per effettuare tali comunicazioni, possono utilizzare i dati personali contenuti negli elenchi telefonici. In proposito, la precedente normativa, fondata sull'inclusione automatica degli abbonati in elenchi disponibili al pubblico, è stata considerevolmente modificata dal Codice che ha attribuito al Garante il compito di individuare, con proprio provvedimento, le modalità di inserimento negli elenchi cartacei o elettronici disponibili al pubblico e le modalità di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati (e a titolari di carte pre-pagate), nonché le concrete ed idonee modalità per la manifestazione del consenso degli interessati, sia rispetto alla semplice inclusione dei loro dati negli elenchi, sia per l'utilizzo dei dati stessi per finalità riconducibili ad operazione di direct marketing (articolo 129 del Codice). In tal senso l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha adottato il provvedimento generale del 15 luglio 2004 («Nuovi elenchi telefonici»), in base al quale l'interessato è posto in grado di manifestare la propria volontà in modo consapevole, ma anche agevolmente, attraverso procedure snelle ed efficaci. Tale scelta va ricondotta al fatto che, in casi del genere, il trattamento dei dati è volto a realizzare il fine primario per il quale l'interessato normalmente chiede di essere inserito negli elenchi, ossia quello di essere rintracciabile per comunicazioni interpersonali. Per gli altri trattamenti, che esulano da tale finalità, quali l'utilizzabilità dei dati presenti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, il provvedimento prevede esplicitamente la necessità che l'interessato fornisca un consenso specifico ed espresso (reso evidente mediante l'apposizione sugli elenchi telefonici di specifici simboli a fianco dei dati identificativi dell'abbonato), innovando così rispetto alla disciplina previgente, in cui l'interessato non aveva la possibilità di differenziare la propria adesione in relazione alle diverse possibili finalità di utilizzo dei suoi dati personali. Ciò premesso, in relazione ai fenomeni cui fa riferimento l'interrogante nell'atto parlamentare in esame il Garante dei dati personali ha comunicato di aver ricevuto, anche di recente, numerosi reclami e segnalazioni con i quali sono state lamentare ripetute violazioni dei diritto al corretto e lecito utilizzo dei dati personali nella prestazione di alcuni servizi di comunicazione elettronica. Le segnalazioni hanno riguardato, tra l'altro, problematiche legate alle chiamate e comunicazioni promozionali volte a realizzare nuove attivazioni di servizi per il tramite di call center. Sulla base delle informazioni acquisite e all'esito di un'apposita istruttoria il Garante, con un provvedimento di carattere generale, adottato il 16 febbraio 2006 («Servizi telefonici non richiesti: maggiori tutele per i cittadini»), ha individuato un quadro di garanzie per assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. Nel provvedimento lo stesso Garante ha, in primo luogo, ribadito che le chiamate promozionali possono essere effettuate solo nei confronti di soggetti dei cui dati personali si disponga e rispettando i diritti derivanti dalla nuova disciplina degli elenchi telefonici; in secondo luogo, ha imposto agli operatori ed ai gestori di call center di indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, a prescindere da una richiesta in tal senso del destinatario. In riferimento alla pubblicità diffusa attraverso il mezzo telefonico, giova inoltre rilevare che la direttiva comunitaria 2005/29/CE dell'11 maggio 2005 in materia di pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (che dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 12 giugno 2007) prevede esplicitamente la condotta dell'impresa che effettui «ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono» tra le pratiche commerciali che devono in ogni caso essere considerate aggressive, e dunque illegittime. Tuttavia, già allo stato attuale, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2005 «Codice del consumo», le imprese non possono contattare telefonicamente i consumatori in assenza di un consenso preventivo espresso da questi ultimi. Al soggetto che contravvenga alla citata disposizione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare compreso tra i 516 ed 5.165 euro, ai sensi dell'articolo 62 dello stesso decreto legislativo, n. 206 del 2005. Il minimo ed il massimo edittali sono raddoppiati nel caso di recidiva ed all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, che trasmettono al Garante per la protezione dei dati personali il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. A completamento di informazione si fa presente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in attuazione della propria delibera n. 164/05/CSP ha promosso la costituzione di un tavolo di lavoro tra operatori di comunicazione elettronica e associazioni di consumatori e utenti finalizzato al raggiungimento di un accordo sulla qualità dell'erogazione dei servizi di contatto e all'adozione da parte degli operatori di un codice di autoregolamentazione per l'offerta e la fornitura di servizi e prodotti di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, per quanto concerne l'assenza di vincoli di orario, si evidenzia che la citata iniziativa, attualmente in corso, mira a stabilire alcune fondamentali regole comuni di condotta al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del comportamento degli operatori nei confronti degli utenti e tra queste, l'indicazione dell'obbligo per gli operatori di delimitare la fascia di contatto per la clientela dalle ore 8,30 alle ore 21,30, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Il Ministro delle comunicazioni: Paolo Gentiloni Silveri.