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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00403 presentata da GALANTE SEVERINO (COMUNISTI ITALIANI) in data 03/07/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00403 presentata da SEVERINO GALANTE lunedì 3 luglio 2006 nella seduta n.017 GALANTE. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che: la sentenza n. 4994 del 2000 della Sezione tributaria della Corte di cassazione ha stabilito che il soggetto obbligato a corrispondere la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) delle scuole è il Ministero della Pubblica Istruzione. La Corte di Cassazione ha così rigettato un ricorso presentato dal MIUR, ritenendo che la tassa sui rifiuti solidi urbani sia un tributo relativo non all'immobile ma all'attività produttiva di rifiuti esercitata dall'occupante o dal detentore dello stesso. Pertanto, essendo tale produzione direttamente correlata all'attività d'istruzione, essa risulta essere di stretta pertinenza del relativo dicastero e non degli Enti locali; l'articolo 3 della legge n. 23 del 1996 stabilisce le spese generali d'ufficio a carico degli EELL e successivamente la sentenza n. 17617 della Suprema Corte di Cassazione, in applicazione delle disposizioni previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 sull'edilizia scolastica ha disposto che la TARSU non può essere considerata quale «spesa varia d'ufficio», che per legge grava sui comuni, ma spesa correlata all'effettiva utilizzazione dell'immobile da parte dell'amministrazione scolastica per il concreto espletamento dell'attività, e quindi a suo carico, accogliendo così le doglianze di un comune del napoletano in relazione a un avviso di accertamento Tarsu impugnato dall'amministrazione scolastica; l'ufficio V del MIUR, con le note n. 1251 del 14 maggio 2002 e n. 1591 del 22 maggio 2003, ha indotto le istituzioni scolastiche a liquidare le spettanze dei Comuni con i fondi della scuola alimentando il fenomeno nuovo dei residui attivi «fantasmi» perché non reintegrati dal MIUR stesso; la seduta del 6 settembre 2001 della Conferenza Unificata Stato-Città ed Autonomie Locali ha definito il pagamento della TARSU relativa agli edifici scolastici il cui onere è stato attribuito, in via definitiva, agli istituti scolastici e quindi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale ANCI ed UPI hanno concordato in 75 miliardi la somma che lo stesso Ministero dovrà destinare all'uopo; l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e la successiva integrazione del decreto-legge n. 240 del 2000 ha stabilito che la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico ed è suddivisa in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. L'integrazione stabilisce inoltre che la «dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione», è «spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata»; la dotazione ordinaria di cui alla legge n. 59 del 1997, dal 2001 in poi è stata ridotta del 20 per cento su base annua e dal 2003 non è più stata erogata la dotazione perequativa, di fatto determinando nelle scuole dell'autonomia dei programmi annuali di pura sopravvivenza; invece dei 75 miliardi annui da destinare alla Tarsu, il MIUR nel 2002 ha stanziato la somma di 34,438 milioni di euro, nel 2003 5,843 milioni di euro e nel 2004 solo 12 milioni di euro; in questo modo scaricando sulle scuole dell'autonomia la responsabilità del mancato pagamento della tassa, nonché l'onere di trovare soluzioni -: se intenda assumere la responsabilità economica in relazione al pagamento della Tarsu nelle scuole e quindi fare loro pervenire la differenza non corrisposta di quanto stabilito in sede di Conferenza Unificata; se intenda adottare iniziative affinché sia rivalutata la dotazione ordinaria e quella perequativa sulla base dell'inflazione degli ultimi anni. (4-00403)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 29 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 160 All'Interrogazione 4-00403
presentata da GALANTE Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in esame con la quale l'interrogante, con riferimento alla tassa sui rifiuti solidi urbani dovuta dalle scuole ed ai finanziamenti a tal fine disposti dall'Amministrazione scolastica, chiede, attesa l'insufficienza dei medesimi rispetto all'onere gravante sulle scuole che detti finanziamenti vengano integrati e che siano anche adottate iniziative affinché sia rivalutata la dotazione ordinaria del bilancio delle istituzioni scolastiche. Il problema riguardante il pagamento della tassa sui rifiuti urbani da parte delle istituzioni scolastiche è ben noto all'interrogante. Si ricorda che con l'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sulla base del parere n. 1784 del 1996 del Consiglio di Stato - che considerava l'onere in questione rientrante tra le «spese varie d'ufficio» di cui all'articolo 3 della legge citata - e su conforme avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'anno 1999 furono emanate, rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno e delle finanze, tre apposite circolari, con le quali l'onere citato veniva riconosciuto in capo ai comuni per le scuole dell'obbligo ed alle province per quelle superiori. Successivamente, su iniziativa degli Enti locali interessati, la questione fu portata più volte all'attenzione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali con alterne vicende, fino all'ultima decisione assunta nel corso della riunione del 6 settembre 2001, nella quale - si conveniva che le spese per la tassa in oggetto fossero «a carico dello Stato»; ciò - anche sulla scorta della sentenza n. 4944 del 9 febbraio-18 aprile della Corte di cassazione che decideva in merito ad uno specifico contenzioso, sia pure avviato nel lontano 1989 (prima, cioè, della legge n. 23 del 1996), ponendo l'onere a carico dell'Amministrazione scolastica. Contestualmente si affermava la necessità di reperire un apposito stanziamento in bilancio e si rinviava ad un incontro tecnico per la determinazione della cifra annua attribuibile forfettariamente ai Comuni per la tassa in questione; cifra, questa, successivamente quantificata, d'accordo con gli altri soggetti interessati, in lire 75 miliardi (attuali euro 38.734.267). A tali fini i vari decreti relativi alla ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato, hanno stanziato solo per il primo anno (2002) la somma di euro 38.734.267 (pari a lire 75 miliardi) - incardinandola, peraltro, impropriamente in un capitolo di bilancio destinato alla «integrazione delle spese di funzionamento»; nei successivi esercizi finanziari sono state appostate cifre diverse, ma comunque progressivamente inferiori. Questa è la situazione ereditata; ora si sta lavorando per trovare una soluzione. Sono attualmente in corso incontri con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia per trovare un accordo. Con riguardo alle dotazioni delle istituzioni scolastiche si fa anche presente che l'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche medesime, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della pubblica istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto ministeriale. Con il decreto ministeriale n. 21 del 1 o marzo 2007 sono stati individuati i criteri e i parametri e si è quindi proceduto alla predisposizione del piano di riparto delle risorse per la determinazione della dotazione finanziaria da assegnare a ciascuna istituzione scolastica. I fondi assegnati, pari a oltre tre miliardi di euro, sono accorpati in due grandi capitoli, spese per il funzionamento amministrativo e didattico e spese per il personale. Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.



 
Cronologia
mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.325 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

martedì 4 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.379 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.