Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00050 presentata da REINA GIUSEPPE MARIA (MISTO-MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA) in data 04/07/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00050 presentata da GIUSEPPE MARIA REINA martedì 4 luglio 2006 nella seduta n.018 REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, NICCO e BEZZI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge finanziaria per il 2006 introduce all'articolo 1, comma 497, il sistema del cosiddetto prezzo-valore nella disciplina dell'imposizione indiretta su talune «cessioni» di fabbricati ad uso abitativo, prevedendo tale regime opzionale di determinazione della base imponibile più vantaggiosa per le sole cessioni fra privati; il sistema di determinazione della base imponibile ragguagliata al valore catastale pretende, pertanto, un'apposita richiesta dell'acquirente resa al notaio. In uno studio svolto ad hoc, il Consiglio Nazionale del Notariato ha concluso che il notaio ricevente tale richiesta è ovviamente quello rogante o autenticante, e che la richiesta deve necessariamente essere contestuale alla stipula dell'atto di cessione; la cessione dell'immobile, per essere opponibile ai terzi, può avvenire con atto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata. Il Consiglio Notarile considera persino configurabile una dichiarazione resa al notaio che non sia destinata ad essere inserita in atto e che gli attribuisca una successiva funzione nel procedimento di applicazione dell'imposta, in dipendenza della quale il notaio ne fornisce notizia all'Agenzia delle Entrate; il legislatore generalmente dà una disciplina unitaria per atto pubblico e scrittura privata autenticata, appare quindi coerente rintracciare soluzioni che siano indifferenti alla forma negoziale adottata; non sono peraltro richieste formule sacramentali per il nuovo regime opzionale di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie; e quindi è sufficiente che dalla richiesta risulti la volontà di avvalersi della determinazione della base imponibile su base catastale; l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano, di fronte a talune opzioni effettuate di cui al comma 497, ha ritenuto di dover interpretare il periodo «e su richiesta della parte acquirente resa al notaio» nel senso dell'obbligatorietà per le parti contraenti di ricorrere alla forma dell'atto pubblico e non quella della scrittura privata autenticata; considerato che altri uffici locali dell'Agenzia delle entrate hanno accettato la dichiarazione resa in entrambe le forme, e che non risulta coerente che la disposizione in questione venga interpretata nel senso di richiedere per l'opzione oltre alla sussistenza dei requisiti tassativamente previsti dalla legge, anche la sua formalizzazione tramite un atto più oneroso -: quali spiegazioni il Ministro intenda fornire in merito alle diverse interpretazioni rese dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, e se intenda promuovere l'interpretazione uniforme del comma 497, articolo 1, della legge finanziaria per il 2006, nel senso di ritenere l'opzione validamente espressa se effettuata contestualmente alla cessione dell'immobile con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.(5-00050)