Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00455 presentata da STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PADANIA) in data 05/07/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00455 presentata da GIACOMO STUCCHI mercoledì 5 luglio 2006 nella seduta n.019 STUCCHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/05) prevede all'articolo 1, commi 331-334, la concessione di un bonus di euro 1.000 per i bambini nati, o adottati, negli anni 2005-2006; a gennaio 2006 sono state inviate le lettere contenenti le informazioni circa la procedura ed i requisiti necessari per poter riscuotere il bonus , per i figli nati o adottati nel 2005. Il bonus andava incassato presso l'ufficio postale indicato nella lettera; i requisiti necessari sono: il reddito complessivo lordo del nucleo familiare che non deve superare i 50.000 euro; la somma può essere riscossa da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere cittadino italiano o dell'Unione europea ed essere residente in Italia; per l'accesso al servizio è necessaria l'identificazione di chi esercita la potestà genitoriale ed occorrono dati specifici quali: codice fiscale; cittadinanza; comune e provincia di residenza; CAP del comune di residenza; reddito complessivo lordo (ricavato o dalla dichiarazione dei redditi CUD, o da mod. 730, o da mod. Unico - riferita ai redditi dell'anno 2004); per i figli adottati sono necessari, oltre ai dati citati precedentemente, anche quelli relativi al figlio adottato ed in particolare: codice fiscale (definitivo, attribuito in Italia); cognome e nome; sesso; data di nascita; comune o Stato estero di nascita; data di adozione (data nella quale il giudice ha definitivamente concesso l'adozione); la suddetta lettera fu inviata, per errore, anche a cittadini non dell'Unione europea creando negli Uffici postali situazioni di tensione in quanto molti tentarono di ottenere comunque, non avendone i requisiti, il bonus , anche con maniere brusche, e per questa ragione alcuni Uffici liquidarono impropriamente l'assegno; ciò ha creato un serio danno all'erario stante anche l'impossibilità di poter recuperare le somme incassate impropriamente dai cittadini non dell'Unione europea; già nella passata legislatura l'interrogante aveva segnalato con un atto di sindacato ispettivo (4-20023), senza ricevere risposta, la situazione sopra citata -: quale sia l'ammontare della somma impropriamente corrisposta dagli uffici postali e se si sia provveduto al loro recupero; quali misure sono state adottate nei confronti dell'Ente Poste Italiane. (4-00455)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata mercoledì 11 aprile 2007 nell'allegato B della seduta n. 142 All'Interrogazione 4-00455
presentata da STUCCHI Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la concessione del bonus di 1.000 euro, previsto dall'articolo 1, commi 331 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) per i bambini nati o adottati nel 2005 e per ogni bambino secondogenito od ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato, nell'anno 2006. Al riguardo, si fa presente che la somma in questione poteva essere riscossa dall'esercente la patria potestà sul bambino, purché in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o comunitaria; b) residenza in Italia; c) reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 50.000,00 riferito all'anno precedente la nascita o l'adozione. Le procedure, per l'individuazione dei beneficiari e conseguentemente l'erogazione della somma, hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2006 con l'invio della comunicazione (unitamente al modulo di autocertificazione dei requisiti previsti dalla legge, da riempire a cura dell'esercente la patria potestà sul minore) a tutti i bambini nati nel 2005, i cui dati risultavano dagli archivi dell'anagrafe tributaria. La disponibilità immediata dei nominativi e degli indirizzi di residenza dei bambini ha consentito all'Amministrazione di avviare entro il mese di gennaio 2006 la procedura. I tempi ristretti, però, non hanno consentito una preventiva trattazione dei dati disponibili, con il risultato che le lettere in questione hanno raggiunto anche bambini non legittimati al godimento del beneficio, in quanto il genitore non era in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, oppure, in qualche caso, del requisito del reddito. Con riferimento ai bambini nati o adottati nell'anno 2006, è stato possibile avviare una collaborazione con i comuni di nascita che, attraverso un'apposita procedura, comunicano periodicamente alla Sogei i nominativi dei figli dei cittadini italiani nati successivamente (secondogeniti o ulteriori, per ordine di nascita), ovvero adottati. Numerosi soggetti extracomunitari, ricevuta la lettera e compilata l'autocertificazione (dichiarando in modo non veritiero il possesso del requisito della cittadinanza) hanno, indebitamente, riscosso la somma presso gli uffici postali. Solo alcuni, resisi conto dell'errore, hanno provveduto spontaneamente alla restituzione, secondo le modalità indicate da questa Amministrazione. Si precisa che la sanzione amministrativa prevista per l'indebita percezione dell'erogazione, ammonta a 3.000,00 euro, pari al triplo della somma stessa (articolo 316- ter , comma 2, del codice penale). Tuttavia, per dirimere le polemiche suscitate dalla vicenda, nel corso del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2006, fu diramato un comunicato stampa con il quale si dichiarava che gli extracomunitari, che avevano indebitamente riscosso la somma del cosiddetto « bonus bebè», non erano tenuti alla restituzione della stessa all'Amministrazione. Al fine di chiarire la posizione dei numerosi soggetti extracomunitari, incorsi negli accertamenti compiuti da parte della Guardia di finanza, Polizia e Carabinieri, i cui relativi verbali furono trasmessi alle Direzioni provinciali dei servizi vari del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, territorialmente competenti (ai fini dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento ex lege 24 novembre 1981, n. 689) oltre che alla Procura della Repubblica, è stata introdotta una norma nel testo della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) all'articolo 1, comma 1287 e ss., che prevede che «le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti». Pertanto, si è dell'avviso che la posizione dei soggetti extracomunitari, sotto il profilo civilistico, sia stata sanata con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, alla luce della quale, qualsiasi azione finalizzata alla restituzione delle somme erogate in loro favore a titolo di bonus bebè, sia risarcitoria che restitutoria, non avrebbe alcuna possibilità di successo. Si soggiunge, infine, che nei confronti di Poste italiane non è stata adottata alcuna iniziativa, atteso che la procedura in questione prevede che la riscossione avvenga sulla base di un'autocertificazione la cui veridicità non è sottoposta a controlli preventivi da parte dell'ente pagatore. I controlli sulle autocertificazioni sono stati svolti successivamente alla riscossione a cura degli organi accertatori (Guardia di finanza, Polizia, Carabinieri, Agenzia delle entrate). Allo stato, non si conosce il numero dei soggetti extracomunitari che hanno riscosso il bonus in questione, solo un'indagine compiuta dalle autorità competenti sugli uffici postali di tutto il territorio nazionale, attraverso una specifica richiesta di estrazione di tutte le autocertificazioni depositate, potrebbe darvi riscontro. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Pier Paolo Cento.