Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01222/023 presentata da ZUCCHI ANGELO ALBERTO (L' ULIVO) in data 06/07/2006
Atto Camera Ordine del Giorno 9/1222/23 presentato da ANGELO ALBERTO ZUCCHI giovedì 6 luglio 2006 nella seduta n.020 La Camera, premesso che: il comma 12 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, delega il Governo ad adottare, su proposta del ministro delle politiche e forestali e del ministro per le politiche europee, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe per la modernizzazione del settore primario previste dagli articoli 7 e 8 della legge n. 57 del 2001 e dall'articolo 1 della legge n. 38 del 2003; il Comitato per la legislazione ha rilevato come la previsione, in sede di conversione in legge del decreto-legge, di proroghe di termini di esercizio di deleghe per l'adozione di decreti legislativi aventi natura correttiva o integrativa di atti normativi già emanati, nonché di deleghe nuove, aventi natura correttiva o integrativa, è da considerare in contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a) , della legge n. 400 del 1988 (secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»), interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire anche che nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative; la XIII Commissione, nel parere espresso sul provvedimento in esame, ha sottolineato in materia l'opportunità di sollecitare la presentazione da parte del Governo di un apposito disegno di legge recante una nuova delega per la modernizzazione della disciplina in agricoltura e nei settori connessi, con la definizione di specifici principi e criteri direttivi, al fine di realizzare un complessivo e organico intervento di riforma e di rilancio dei settori interessati, in luogo di procedere mediante l'attribuzione di delega ad introdurre correzione ed integrazioni ai decreti legislativi vigenti; il termine per l'esercizio della delega all'adozione di tali decreti correttivi e integrativi è di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, a presentare, in termini congrui rispetto alla scadenza della predetta delega, un autonomo disegno di legge, avente ad oggetto il conferimento di una apposita delega finalizzata ad attuare un complessivo e organico intervento di riforma e di rilancio dei settori interessati, sospendendo contestualmente l'esercizio dei poteri delegati previsti dal comma 12 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione in esame. 9/1222/ 23 .Zucchi, Franci, Misuraca, Marinello.