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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00493 presentata da CESINI ROSALBA (COMUNISTI ITALIANI) in data 07/07/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00493 presentata da ROSALBA CESINI venerdì 7 luglio 2006 nella seduta n.021 CESINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive . - Per sapere - premesso che: il legislatore, in questi anni è intervenuto a regolamentare, con più provvedimenti, agevolazioni fiscali e contributive rivolte alle associazioni sportive dilettantistiche, dettandone anche vincoli e regole gestionali. Tali interventi trovavano la ratio nel riconoscimento del ruolo e funzione che sempre di più le associazioni sportive svolgono nel tessuto sociale del nostro paese e conseguentemente nell'esigenza di aiutare le migliaia di dirigenti e volontari che quotidianamente sono impegnati nella realizzazione di attività e progetti dal forte impatto sociale, spesso in difficili condizioni economiche e con pesanti adempimenti burocratici; sono giunte segnalazioni di accertamenti degli agenti SIAE presso associazioni sportive dilettantistiche finalizzati a verificare il versamento dei contributi previdenziali presso l'ENPALS in relazione ai seguenti collaboratori: 1) impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, safe fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; 2) distretti tecnici massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive; i suddetti collaboratori erano legati ai centri sportivi/società sportive anche da rapporti di prestazioni sportive del testo unico delle imposte sui redditi, come da ultimo modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 37 e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), secondo le indicazioni che lo stesso ENPALS ha fornito con la circolare n. 7 del 30 marzo 2006 nell'interpretare le novità introdotte dal decreto ministeriale del 15 marzo 2005; è da segnalare il fatto che dalla definizione di tali prestazioni sportive quali redditi diversi, anche l'INPS (Circolare n. 32/2001 e Circolare n. 42/2003) abbia fatto discendere l'impossibilità di assoggettare tali compensi alla cosiddetta gestione separata; nei confronti di tali prestazioni non dovrebbe pertanto trovare applicazione l'onere contributivo ENPALS trattandosi di compensi fiscalmente qualificati come redditi diversi; una diversa interpretazione, come sta emergendo dagli accertamenti, metterebbe in seria difficoltà, con il rischio di chiusura, molte organizzazioni dello sport di base obbligate a versare contributi previdenziali (pari al 37,70 per cento) non preventivati e soprattutto richiesti a decorrere dal 22 aprile 2005 -: se e come i Ministri intendano intervenire per chiarire il significato delle norme al fine di garantire un corretto comportamento da parte degli istituti previdenziali, dei soggetti del mondo sportivo dilettantistico e degli organi preposti al controllo al fine di colmare le lacune normative evidenziate. (4-00493)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 27 novembre 2006 nell'allegato B della seduta n. 077 All'Interrogazione 4-00493
presentata da CESINI Risposta. - Con riferimento alla interrogazione in esame si rappresenta che in data 7 agosto 2006 è stata emanata la circolare n. 13 riguardante precisazioni in merito alla natura delle somme percepite nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di direttori tecnici, massaggiatori e istruttori presso organismi sportivi. Detta circolare, predisposta dopo un ampio confronto con il CONI, mira a fornire chiarimenti sulla portata delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modifiche e integrazioni, e sulla corretta applicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 entrato in vigore il 22 aprile 2005 e della circolare Enpals n. 7 del 30 marzo 2006. In particolare, si precisa che gli eventuali compensi corrisposti da organismi sportivi dilettantistici possono rientrare fra i «redditi diversi» per i quali non si configura l'assoggettamento a contribuzione previdenziale prevista dal Testo unico delle imposte dei redditi, qualora ricorrano determinati presupposti, in assenza dei quali si conferma l'applicazione del consueto regime contributivo. Sotto il profilo soggettivo, l'articolo 67 comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 prevede che i compensi non soggetti a contribuzione siano erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. La medesima disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche a seguito delle modifiche apportate alla lettera m) dell'articolo 67 citato, dall'articolo 90 comma 3, legge n. 289/2002. Dal punto di vista oggettivo il concetto di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» è stato chiarito dalla Agenzia delle entrate con risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 ribadita da ultimo dalla Risoluzione n. 74/E del 3 giugno 2005, la quale a più riprese ha precisato che il legislatore con tale espressione abbia inteso riferirsi a tutti quei soggetti le cui prestazioni siano funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione. A titolo esemplificativo, i compensi degli istruttori o tecnici in genere costituiscono sicuramente reddito diverso esente da contribuzione qualora siano erogati in relazione ad una qualsiasi manifestazione sportiva dilettantistica e alle fasi di preparazione ed allenamento preliminari alla realizzazione della stessa. Chiariti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 67 citato occorre sottolineare che detta norma preclude l'inquadramento dei compensi tra «i redditi diversi» esenti da contribuzione, nell'ipotesi in cui gli stessi siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ovvero in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. In tali ipotesi non potrà che applicarsi il regime contributivo ordinario. È opportuno precisare che per «esercizio di arti e professioni» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 si deve intendere «esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche». In generale perché possa giuridicamente ricorrere la nozione di reddito professionale è necessario che l'attività svolta implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico giuridiche e comunque sul piano concreto indicatori della ricorrenza di compensi inquadrabili tra i redditi professionali sono: la ripetitività, la regolarità, la stabilità e la sistematicità dell'attività; la non marginalità del compenso globale per anno solare, alla luce della disciplina dettata dal legislatore fiscale in tema di fasce di reddito non assoggettate all'IRE (cfr. articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), il cui limite per i lavoratori autonomi e liberi professionisti è fissato in euro 4.500 annui e la presenza di una pluralità di committenti di uno stesso soggetto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Damiano.



 
Cronologia
mercoledì 5 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento riunito in seduta comune elegge Paolo Maria Napolitano giudice della Corte costituzionale.

martedì 11 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Franco Bile è eletto Presidente della Corte costituzionale.