Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00053 presentata da MANZIONE ROBERTO (L'ULIVO) in data 10/07/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00053 presentata da ROBERTO MANZIONE lunedì 10 luglio 2006 nella seduta n.014 MANZIONE - Al Ministro dell'istruzione - Premesso che: il punto B. 3), lettera b- bis ), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università", convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (successivamente oggetto di una interpretazione autentica con l'art. 8 - nonies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), ha modificato i criteri di valutazione dei titoli in base ai quali sono attribuiti i punteggi al personale docente della scuola, prevedendo - fra l'altro - che "il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari" deve essere valutato in misura doppia e che "si intendono quali scuole di montagna quelle aventi sede in località situate sopra i 600 metri dal livello del mare"; tale disposizione, seppure astrattamente ispirata dal tentativo di riconoscere il valore peculiare del servizio svolto dagli insegnanti precari in sedi disagiate del territorio, nei fatti si è dimostrata gravemente lesiva dei diritti quesiti, incidendo direttamente sul posizionamento in graduatoria di tutti gli insegnanti ammessi alla nuova valutazione dei titoli; in particolare, l'attuale configurazione dei criteri di accesso alle graduatorie ha penalizzato ingiustificatamente i docenti con maggiore anzianità di servizio, in relazione a scelte di carriera effettuate necessariamente senza consapevolezza di benefici futuri; l'anomalia della citata disposizione di legge si coglie ancor più considerando, ad esempio, che i "docenti naturalmente residenti in comuni montani" riescono ad acquisire - senza fatica o disagio alcuno - il doppio del punteggio di chi, invece, è costretto a compiere diverse decine di chilometri ogni giorno per raggiungere sedi geograficamente molto scomode, anche se non classificabili formalmente montane, si chiede di sapere se il Governo - he già in sede di incontri con le organizzazioni di categoria ha più volte rappresentato la disponibilità ad affrontare concretamente la questione - non ritenga di dover sollecitamente intervenire con un provvedimento d'urgenza che preveda l'immediata abolizione del doppio punteggio di montagna nelle graduatorie permanenti, ferma restando la possibilità di valutare, in altra sede legislativa, specifiche misure per la valorizzazione del servizio scolastico svolto in sedi o contesti socio-ambientali disagiati a tal fine opportunamente individuati. (3-00053)