Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00059 presentata da ZINZI DOMENICO (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 11/07/2006
Atto Camera Interpellanza 2-00059 presentata da DOMENICO ZINZI martedì 11 luglio 2006 nella seduta n.023 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che: in provincia di Caserta lo stabilimento della Formenti Séleco SpA, da alcuni anni in crisi, veniva portato ad esempio per volume degli investimenti, entità e qualità dell'occupazione (quasi 500 addetti dedicati non solo ad attività di assemblaggio del televisore a colori ma anche di progettazione ad alti contenuti tecnologici); il comparto dell'elettronica di consumo è praticamente scomparso in Europa a seguito della concorrenza sleale dei produttori orientali, turchi in particolare, con perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. La sola Italia è passata negli ultimi decenni da oltre 17.000 addetti a poche centinaia (fonte: Anie); questa concorrenza sleale è basata sul dumping oltre che sulla violazione di normativa pubblicistica (evasione del dazio sui tubi catodici) come si ricava documentalmente dallo stesso Regolamento CE 1531/2002 del Consiglio del 14 agosto 2002 in Gazzetta Ufficiale della CEE del 29 agosto 2002 n. L231/1); la mancata applicazione delle sanzioni per dumping è stata motivata dalla Commissione europea con le regole di cui all'all. 11 del Regolamento di attuazione del Codice Doganale (2454/93) in base al quale un televisore va considerato originario del Paese da cui proviene se la componentistica conta per un valore superiore al 35 per cento del valore franco fabbrica del prodotto finito, valore superato dal tubo catodico; in base al criterio appena esposto è stato ritenuto che i televisori esportati in libera pratica in Europa dai produttori turchi (raggirando l'accordo di Unione Doganale), non vanno considerati di origine turca bensì di quei Paesi da cui provengono i tubi catodici. Non essendo turchi i televisori, non è stato possibile assoggettare i produttori alle sanzioni per il dumping , che pure era risultato provato; questa soluzione, decisamente vantaggiosa per i produttori turchi per evitare l'applicazione delle sanzioni antidumping, li ha lasciati esposti alle sanzioni per evasione doganale in quanto secondo le stesse regole del trattato di Unione Doganale, per poter esportare i televisori in Europa in libera pratica, i produttori turchi avrebbero dovuto assolvere sui cinescopi oneri equivalenti al dazio allo scopo di naturalizzarli (i prodotti venivano dichiarati di origine turca sul modulo ATRI); l'Agenzia delle Dogane ha ricevuto sulla vicenda numerose segnalazioni, sia dalla Formenti Séleco SpA che dal suo Commissario Straordinario, senza che si abbia notizia di alcuna efficace iniziativa; nella consapevolezza dei rischi, il maggiore dei produttori turchi, la Vestel, sostenuta nell'iniziativa dalla francese Thompson, ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla prevalenza dei criteri di cui all'articolo 24 del Codice Doganale (Paese di ultima trasformazione ) su quelli previsti dall'all. 11 già citato (origine e valore dei materiali utilizzati) con la conseguenza che i televisori provenienti dalla Turchia, già considerati non di origine turca ai fini delle sanzioni antidumping, ritornerebbero turchi per evitare sia le sanzioni conseguenti al mancato pagamento degli oneri equivalenti al dazio sia le possibili richieste di risarcimento del danno dei produttori europei; con riferimento alla richiesta di cui al punto precedente, l'Ufficio del Coordinamento Legislativo - Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto con nota prot. 2-4160/2006 del 28 aprile 2006 all'Agenzia delle Dogane ed al Comando Generale della Guarda di Finanza di comunicare l'esistenza di analogo contenzioso e l'avviso di questi uffici circa l'interesse dell'Amministrazione tale da giustificare un intervento in causa da parte del Governo; le risposte dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) interessata dal Prof. Avv. Francesco Fimmanò, Commissario Straordinario della Formenti Séleco SpA secondo l'interpellante, sono del tutto prive di informazioni e non manifestano alcuna volontà d'intervento. In particolare evidenziano: «l'OLAF in data 25 gennaio 2002 ha aperto un apposito fascicolo per la conduzione di una investigazione esterna (ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1073/99. Nell'ambito della summenzionata attività d'indagine, l'OLAF ha potuto verificare che nell'anno 2002 e 2003 esportazioni di televisori a colori erano state effettuate anche da una serie di ditte turche menzionate nella sua lettera. Lo scopo dell'indagine in questione era quello di stabilire la legittima provenienza dei televisori importati in quel periodo nella Comunità. I risultati conseguiti nell'ambito dell'indagine in parola sono stati già comunicati alle autorità degli Stati membri interessati, comprese quelle italiane.»; nelfrattempo la Formenti Séleco SpA è entrataincrisi, da fine2004 èin Amministrazione Straordinaria, il personale viene tenuto in Cassa Integrazione Speciale e l'economia locale, il settore commerciale in particolare, soffre pesantemente l'inevitabile rallentamento dei consumi -: se siano a conoscenza e quali siano i risultati dell'indagine condotta dall'OLAF e comunicati anche alle autorità italiane; se, essendo secondo l'interpellante palesemente chiare le intenzioni della Vestel e della Thomson, ovvero evitare le conseguenze del mancato assolvimento del dazio/oneri equivalenti dopo aver evitato le sanzioni antidumping, il Governo italiano, nell'evidente interesse dell'industria nazionale, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato si sia costituito nel giudizio promosso dalla Thomson e dalla Vestel e, in ipotesi negativa, per quali motivazioni; se nella valutazione dell'interesse nazionale siano state coinvolte Confindustria ed Anie in quanto la loro esclusione dalla valutazione assumerebbe profili di superficialità di particolare gravità; se risulti al Governo che sia in atto un giudizio promosso contro i produttori turchi dal Commissario Straordinario Prof. Avv. Francesco Fimmanò per concorrenza sleale da violazione di normativa pubblicistica secondo la legge italiana per cui una diversa interpretazione della normativa europea potrebbe, cancellando i profili di violazione della normativa pubblicistica, danneggiare la procedura di Amministrazione Straordinaria e conseguentemente lo stesso Ministero dello Sviluppo Competitivo; quali motivazioni stanno rallentando l'avvio del Contratto di Programma «Polo Tecnologico Campania Nord» ideato per dare una risposta occupazionale a tutti gli esuberi dello stabilimento di Sessa Aurunca della Formenti Séleco in crisi e se sono stata previste idonee garanzie affinché si realizzi il promesso recupero totale dell'occupazione. (2-00059)«Zinzi».