Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00531 presentata da MINARDO RICCARDO (FORZA ITALIA) in data 12/07/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00531 presentata da RICCARDO MINARDO mercoledì 12 luglio 2006 nella seduta n.024 MINARDO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: la grave situazione scaturita dalla vertenza degli avvocati che in numero massiccio aderiscono allo sciopero della categoria sta creando non pochi disagi agli utenti; a giudizio dell'interrogante il provvedimento contenuto nel decreto Bersani è ingiusto e penalizzante per i cittadini in quanto elimina le garanzie previste nella Costituzione della Repubblica; sono state tagliate ingenti somme per la Giustizia, sono stati bloccati i pagamenti degli onorari per cittadini meno abbienti e che non possono permettersi un avvocato, per i quali lo Stato dovrebbe garantire il «gratuito patrocinio»; inoltre, il provvedimento prevede l'abolizione dei tariffari, garanzia di equità di trattamento per tutti i cittadini; l'eliminazione delle tariffe ed il cambiamento del sistema di anticipazione delle spese processuali renderanno impossibili il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio; secondo l'interrogante, di tale riforma ne beneficeranno soltanto le grosse lobby industriali, bancarie e assicurative, che avranno un forte potere contrattuale e che potranno usare l'arma del ricatto per ottenere condizioni sempre più favorevoli e sarebbero privilegiate le grosse strutture del Nord o addirittura europee in danno degli avvocati locali -: se non ritenga opportuno convocare un tavolo di concertazione con le associazioni rappresentative degli avvocati al fine di affrontare la predetta questione. (4-00531)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 17 ottobre 2006 nell'allegato B della seduta n. 053 All'Interrogazione 4-00531
presentata da MINARDO Risposta. - Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, contiene nella prima parte (Titolo I) le norme sulle liberalizzazioni. Si tratta di misure urgenti volte ad attuare principi costituzionali nazionali ed europei. Al riguardo, per quanto concerne gli aspetti evidenziati dall'interrogante in merito all'eliminazione, operata dal decreto, delle garanzie previste nella Costituzione della Repubblica, si precisa che le norme relative al I Titolo, come richiamate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento a e materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Dette norme recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto e l'attuazione del Trattato istitutivo della Comunità europea (articoli 43, 49, 81, 82 e 86), in particolare, con riferimento alla promozione della concorrenza e della competitività e alla tutela dei consumatori. Ciò anche in conformità al secondo comma del richiamato articolo 117 della Costituzione che individua le materie di competenza legislativa esclusiva statale, nonché all'interpretazione fornita al riguardo dalla giurisprudenza. In particolare, la giurisprudenza costituzionale, a partire dal 2002, ha evidenziato come la tutela della concorrenza ingerisca trasversalmente tutti i settori produttivi, accogliendone una nozione dinamica e ricomprendendo all'interno della competenza legislativa esclusiva statale gli interventi che «siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale» (sentenza 13 gennaio 2004, n. 14). La stessa Corte, inoltre, ha ammesso esplicitamente la possibilità, anche con riferimento alle materie di competenza esclusiva regionale, che l'esigenza di esercizio unitario consenta allo Stato di attrarre, oltre che la funzione amministrativa, anche quella legislativa, ferma restando la necessità che la disciplina segua «un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza 24 giugno 2005, n. 242). Sui contenuti del decreto vi è stato confronto tecnico e politico con tutte le categorie. In fase di conversione del decreto, attraverso le audizioni delle parti sociali ed il confronto con l'opposizione, il Parlamento (in Commissione Bilancio Senato e infine nelle Assemblee Senato e Camera) ha accolto importanti suggerimenti ed integrazioni che, però, non hanno modificato l'impianto delle liberalizzazioni e, soprattutto, sono stati coerenti con gli obiettivi del provvedimento, ossia la tutela degli interessi dei consumatori, nonché il rilancio dell'economia e dell'occupazione. Per quanto riguarda le misure inerenti alla tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali, con l'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006, come emendato nell' iter parlamentare (testo approvato dal Parlamento il 3 agosto 2006), in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine; il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, pur restando fermo che: a) l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo; b) il medesimo professionista non può partecipare a più di una società; c) la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria responsabilità. Con l'articolo 2, al comma 2, le modifiche apportate sono volte a consentire al giudice di provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, sulla base della tariffa professionale, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio. Il testo così modificato costituisce, quindi, un punto di mediazione fra le diverse esigenze. Le norme introdotte comporteranno la riduzione delle parcelle e una maggiore efficienza nelle prestazioni offerte, una più ampia informazione a disposizione dell'utenza e quindi più possibilità di comparazione e di scelta, una maggiore capacità contrattuale da parte del consumatore, nonché la possibilità di creare studi italiani più competitivi a livello internazionale e un ulteriore aumento dell'offerta dei servizi integrati. Il ministero della giustizia si occuperà del tema della riforma delle professioni e, in tale ambito, valuterà le modalità del confronto anche con le Associazioni degli Avvocati. Il Ministro dello sviluppo economico: Pier Luigi Bersani.