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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00064 presentata da DE PETRIS LOREDANA (INSIEME CON L'UNIONE VERDI - COMUNISTI ITALIANI) in data 12/07/2006

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00064 presentata da LOREDANA DE PETRIS mercoledì 12 luglio 2006 nella seduta n.016 DE PETRIS - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Premesso che: lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia è stato dichiarato con ordinanza di protezione civile n. 2983 del 1999 e successivamente, attraverso apposite ordinanze, lo stesso è stato prorogato fino al maggio 2006 nonché, limitatamente alle bonifiche, fino a gennaio 2007; con ordinanza commissariale del 18 dicembre 2002, n. 1166, il Presidente della Regione Sicilia, nominato Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in base alla citata 2983/99, ha disposto l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti; l'art. 19, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 22/1997 attribuisce la competenza per l'approvazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti all'Assemblea regionale siciliana; in caso di inadempienza l'art. 8 del citato decreto legislativo 22/1997 prevede l'intervento, in via sostitutiva attraverso commissariamento, per la sola elaborazione del piano, riservando l'adozione all'Assemblea regionale; il Piano regionale adottato dal Commissario delegato non rispetta neppure i principi di massima partecipazione e adeguata pubblicità previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 22 del 97 e dall'art. 25 della legge 241/1990; nel piano veniva previsto un arco temporale di programmazione del flusso dei rifiuti pari a 6 anni (2003-2008) con un raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata (R.D.) pari al 35 per cento nel 2008. Nel 2006 la R.D. avrebbe dovuto raggiungere il 30 per cento in base alla tabella 8.6.4.del Piano regionale; facendo seguito all'ordinanza di Protezione civile n. 3190 del 2002, il Presidente della Regione Sicilia, Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, in deroga al bando di gara europeo, con ordinanza n. 333 del 2 maggio 2003, ha demandato il numero e la localizzazione degli impianti di termovalorizzazione all'offerta degli operatori industriali aggiudicatari della gara. In particolare, per la frazione residuale alla R.D. (indifferenziato) è stato previsto il conferimento a 4 sistemi integrati di termovalorizzazione, individuati nelle aree territoriali di Palermo, Augusta, Casteltermini e Paternò; i citati termovalorizzatori saranno alimentati non dal solo combustibile derivato da rifiuti (CDR) ma da rifiuti indifferenziati, nonostante il fatto che il Documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti di cui al decreto commissariale del 25 luglio 2000, n. 150, prevedesse la possibilità che ad essere avviato alla termovalorizzazione fosse solo il combustibile derivato da rifiuti (CDR) al fine specifico di non aumentarne l'emissione in atmosfera, limitandone l'utilizzo agli impianti esistenti o, in caso di indisponibilità di questi ultimi, in un unico impianto a ciò dedicato da realizzare in area lontana dai centri abitati; non solo la quasi totalità dei rifiuti prodotti sarà avviata ad incenerimento a seguito della decisione di avviare a termovalorizzazione la frazione secca al netto della raccolta differenziata, ma per gli impianti interessati, in deroga alla programmazione prevista dal citato piano, è stato prevista una anomala durata di esercizio di ben 20 anni; l'aggiudicazione dell'appalto per la gestione del sistema integrato è stata effettuata in violazione ai principi comunitari di pubblicità e concorrenza negli appalti. Per tali motivi la Regione Sicilia è stata deferita alla Corte di Giustizia europea (Proc.IP/05/44 del 14/01/05); l'ubicazione degli impianti è stata effettuata in violazione alle norme paesaggistiche ed ambientali, dal momento che alcuni dei siti prescelti si trovano in aree di interesse archeologico ambientale, nei casi di Casteltermini e Paternò all'interno della fascia di rispetto dei fiumi Platani e Simeto nonché, per il caso di Paternò, nell'ambito di un sito di interesse comunitario (SIC) ai sensi della Direttiva habitat ; considerato che: con riferimento alla autorizzazione per le emissioni in atmosfera dei quattro impianti citati ai sensi dell'art. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 203/1988, la Regione, titolare della competenza, ha espresso diniego alla autorizzazione mentre il Ministero dell'ambiente, in via sostitutiva, ha espresso parere favorevole con decreto GAB/DEC/33/06 del 10 febbraio 2006; l'Autorità regionale competente ha contestato più volte l'azione sostitutiva esercitata dal Ministero, sottolineando in particolare per l'impianto di Casteltermini che l'intervento sostitutivo deve essere richiesto dall'interessato entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanze all'Autorità competente, mentre invece è stato presentato 539 giorni dopo; con ordinanza commissariale n. 362 del 22 maggio 2005, l'Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia ha rilasciato alla società in oggetto le autorizzazioni ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 22/1997. La lettera b) dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 362/2005 subordina l'avvio dell'impianto di pretrattamento all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni gassose in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 203/1988, in palese violazione con i contenuti dell'art. 24 del pur citato decreto del Presidente della Repubblica 203/1988; sempre con riferimento all'impianto di Casteltermini, una recente nota del competente servizio regionale rileva che in sede di ordinanza 326 del 2005 si tiene conto di un parere favorevole, non previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 203/1988, espresso dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, mentre non si tiene in alcun conto l'assenza del parere obbligatorio del Comune di Campofranco, previsto dalla normativa vigente; le procedure seguite per l'intervento sostitutivo, essendo viziate da mancata comunicazione e mancata assegnazione di congruo termine per provvedere, non appaiono neppure in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia; i competenti uffici regionali hanno infine rilevato che non è stata prevista la trasmissione delle analisi alle emissioni al Servizio regionale responsabile dell'inventario regionale delle emissioni e, alla luce dei rilievi sopra citati, hanno ritenuto pertanto di dover concludere che la ditta interessata non avrebbe potuto chiedere l'intervento sostitutivo al Ministero e che, conseguentemente, non si sarebbe potuto procedere al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, evidenziando la necessità di un intervento amministrativo in autotutela ai sensi della legge 15/2005, art. 21 septies , octies e nonies ; considerato inoltre che i risultati raggiunti dalla attività ormai settennale del Commissario delegato e dalla neonata Agenzia regionale dei rifiuti sono deludenti in termini di attività delle 27 ATO, del numero di impianti di compostaggio, selezione della frazione secca realizzati e del conseguente obiettivo di raccolta differenziata che raggiunge a mala pena il 5 per cento a fronte di una programmazione del 30 per cento di R.D. nel 2006, si chiede di sapere: quali iniziative si intendano assumere al fine di accertare la regolarità delle procedure seguite e la legittimità degli atti posti in essere in connessione alla adozione del piano regionale di gestione rifiuti e alla autorizzazione degli impianti di termovalorizzazione; quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine al mancato rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale e di appalti pubblici da parte della gestione commissariale e quali determinazioni urgenti si intendano assumere alla luce delle violazioni di legge denunciate, con particolare riferimento alla violazione dell'art. 22, comma 10, del decreto legislativo 22/1997 che disciplina gli interventi che possono essere delegati al commissario per l'emergenza rifiuti, tra i quali non è ricompresa l'adozione del piano; quali iniziative si intendano assumere al fine di procedere ad una verifica dei risultati conseguiti in regime di commissariamento, eventualmente intraprendendo gli opportuni interventi finalizzati alla presentazione di un nuovo piano di gestione del sistema integrato dei rifiuti in Sicilia, anche al fine di ridurre i rischi ambientali e per la salute pubblica derivanti dalla realizzazione degli inceneritori programmati ; se non si ritenga comunque opportuna l'adozione di un provvedimento di revoca delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 203/1988, concesse dal ministero all'ambiente e della tutela del territorio ai quattro impianti di termovalorizzazione citati. (3-00064)

 
Cronologia
martedì 11 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Franco Bile è eletto Presidente della Corte costituzionale.

mercoledì 12 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In Medio Oriente, dopo l'uccisione di otto militari e il rapimento di altri due da parte di Hezbollah, Israele attacca il Libano.

giovedì 13 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva , con 334 voti favorevoli e 251 contrari, l'articolo unico del d.d.l. C.1287 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.