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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00027 presentata da LEO MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 17/07/2006

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00027 presentata da MAURIZIO LEO lunedì 17 luglio 2006 nella seduta n.026 La VI Commissione, premesso che: il decreto-legge n. 223 del 2006 modifica sotto taluni aspetti la disciplina relativa al calcolo della base imponibile IRES, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano, in deroga alle previsioni dello Statuto dei diritti dei contribuenti, anche ai fini del calcolo dell'acconto per il periodo di imposta in corso; tale circostanza, che impone di ricalcolare l'imposta del 2005 sulla base delle nuove disposizioni, rende oggettivamente difficile la posizione dei contribuenti, i quali, data la complessità dei calcoli e la difficoltà di reperire informazioni, possono facilmente essere indotti in errore: in particolare, pur essendo chiaro che tale obbligo di rideterminazione non riguarda le rate di acconto i cui termini di versamento siano già scaduti alla data del 4 luglio scorso (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006) - e che a tale fine non dovrebbe assumere alcun rilievo la circostanza che il contribuente si avvalga della possibilità di adempiere a tale versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, nei trenta giorni successivi - appare dubbio se i contribuenti per i quali non siano ancora scaduti i termini ordinari per il versamento della prima rata di acconto debbano versare l'eventuale maggiorazione con la seconda (o unica) rata dell'acconto medesimo ovvero già in occasione della prima rata; in tale contesto, appare opportuno valutare l'ipotesi di introdurre una previsione normativa che, nell'assicurare il gettito stimato dal decreto-legge n. 223, consenta ai contribuenti obbligati al ricalcolo dell'imposta figurativa del 2005 di poter optare, in luogo di una rideterminazione analitica degli acconti, per un loro incremento su base forfettaria (ad esempio del 3 per cento); con il medesimo decreto-legge n. 223 è stato altresì modificato il regime IVA delle società immobiliari, escludendo dal novero delle operazioni imponibili le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, ad eccezione di quelle effettuate da imprese di costruzione o ristrutturazione, con contestuale obbligo di rettificare le detrazioni IVA spettanti in precedenza in relazione all'imposta assolta sugli acquisti di immobili; tale previsione, che comporta un notevole aggravamento dell'onere tributario per le predette società immobiliari, ha già negativamente inciso sull'operatività e sul valore di mercato dei titoli di tali società, oltre a determinare numerose incertezze circa le relative modalità applicative; in particolare, non appare chiaro, alla luce delle predette modifiche al regime IVA, se tale rettifica della detrazione debba essere effettuata ai sensi del comma 3, ovvero del comma 4 dell'articolo 19- bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; a tale proposito, qualora la detrazione fosse dovuta ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 19- bis 2, la norma potrebbe risultare in contrasto con l'articolo 20 della VI direttiva in materia di IVA; le incertezze sono ulteriormente alimentate dalle dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo, dalle quali emerge l'intenzione di modificare sostanzialmente la disciplina IVA sugli immobili introdotta dal predetto decreto-legge n. 223, al fine di rimuovere gli effetti devastanti che derivano dalla sua applicazione e che rischiano di paralizzare il mercato immobiliare; appare dunque ampiamente condivisa l'esigenza di evitare, con provvedimenti urgenti, che dalla normativa tributaria attualmente in vigore possano derivare effetti eccessivamente penalizzanti per il comparto delle società immobiliari; impegna il Governo: ad assumere tutte le necessarie iniziative per chiarire, in via interpretativa: a) quale sia la disciplina applicabile a quei contribuenti per i quali non siano ancora scaduti i termini ordinari per il versamento della prima rata di acconto IRES, specificando, eventualmente, che anche per essi la maggiorazione dell'acconto deve essere versata unitamente alla seconda (o unica) rata di acconto, semprechè non scaduta; b) quale sia la disciplina applicabile alle modalità di rettifica della detrazione conseguente alla modifica del regime IVA delle cessioni di immobili; nonché a chiarire se le dichiarazioni rese da esponenti del Governo circa l'intenzione di modificare, in senso meno sfavorevole alle società immobiliari, la disciplina IVA sulle cessioni di immobili introdotta dal predetto decreto-legge n. 223, corrispondano effettivamente alla volontà dell'intero Governo. (7-00027) «Leo, Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano, Galletti, Fugatti».

 
Cronologia
sabato 15 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G8 di San Pietroburgo si giunge ad un compromesso sul conflitto tra Israele e Libano, chiedendo innanzitutto il rilascio dei militari israeliani e la cessazione degli attacchi di Hamas e Hezbollah e delle operazioni militari di Israele.

mercoledì 19 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    La Commissione europea apre una procedura di infrazione contro l'Italia per contestazioni avanzate sulla legge 3 maggio 2004, n. 112 (“legge Gasparri”), in quanto lesiva della concorrenza.