Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00104 presentata da FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO (VERDI) in data 19/07/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00104 presentata da MASSIMO SAVERIO ENNIO FUNDARO' mercoledì 19 luglio 2006 nella seduta n.028 FUNDARÒ. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: l'8 giugno 2006, la Commissione Europea ha deciso di autorizzare la distillazione di crisi chiesta dall'Italia, diretta a consentire lo smaltimento di quelle produzioni vinicole che non hanno avuto sbocchi di mercato nell'annata agraria 2005/2006. In tal senso, dal 3 luglio 2006, il nostro Paese potrà trasformare in alcool, 2,6 milioni di ettolitri di eccedenze di vino per produrre biocarburante o destinarli ad altri utilizzi industriali, segnatamente quelli farmaceutici e quelli della chimica. Il costo complessivo per il bilancio europeo è di 56,7 milioni di euro; con l'intervento di crisi i produttori vitivinicoli nazionali riusciranno a smerciare, sia pure artificialmente ma in conformità a quanto previsto dall'Organizzazione Comune di Mercato del vino, le produzioni invendute della passata vendemmia evitando di apportare nuovi e maggiori danni al settore che tra l'altro si appresta a dar corso alla raccolta del 2006; le produzioni di alcole ottenute dalla distillazione di crisi saranno oggetto di ritiro comunitario, ma nel nostro paese esistono ancora ingenti quantitativi di alcole derivanti dalle distillazioni facoltative eseguite negli anni 2000/2001 fino agli anni 2005/2006, per parti delle quali lo Stato ha assicurato la propria disponibilità all'acquisto affinché possano essere destinate alla produzione di biocarburanti, in particolare bioetanolo per la fabbricazione dell'ETBE (etil-terziario butil-etere), ed in tal senso sarà attivabile anche la misura comunitaria che prevede l'acquisto pubblico di alcole solo quando è finalizzato alla promozione di programmi agroambientali. Trattasi della previsione di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1623/2000; per l'Italia l'utilizzo agroambientale dell'alcole di distillazione vinica rappresenta uno strumento di elevata importanza soprattutto perché le consente di assolvere, in parte, agli impegni assunti in relazione alla sottoscrizione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, in particolare alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998, che impegna l'Italia - nell'ambito degli obblighi della UE stabiliti dal Protocollo di Kyoto - alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990 (corrispondente ad una riduzione effettiva di 100 milioni di tonnellate equivalenti di anidride carbonica) entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012, sulla base di un programma di riduzioni che decorre dal 2002 e viene verificato annualmente dalla UE; per conformarsi alle disposizioni comunitarie che permettono l'acquisto pubblico dell'alcole proveniente dalle distillazioni di crisi, nonché per poter commercializzare, tramite l'applicazione di aliquote di accisa ridotta, i biocarburanti di origine agricola, il Governo, soprattutto con lo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, nell'ambito di un progetto sperimentale, ha stabilito, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 388/2000, una accisa ridotta applicabile su prodotti di origine agricola impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali; la data iniziale per l'avvio di tale progetto era stata inizialmente fissata nel 1 o gennaio 2001, poi differita al 1 o gennaio 2003 dall'articolo 19, comma 6, della legge n. 289/2002, con un limite di spesa di 58,1 milioni di euro. Con la legge n. 311/2004, articolo 1, comma 520, la decorrenza di cui trattasi è stata ulteriormente differita al 1 o gennaio 2005, con un nuovo limite di spesa elevato a 73 milioni di euro; tale programma agroambientale, alla data di oggi, non risulta ancora essere operativo e ciò provoca gravi pregiudizi sia per la tutela dell'ambiente contro l'inquinamento da gas serra, sia per il settore agricolo che nelle misure bioenergetiche potrebbe fondare le basi per nuove opportunità di produzione e migliori livelli di reddito; l'articolo 1- bis , comma 2, del decreto-legge n. 2/2006, così come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006, ha istituito, nell'ambito dello stato di previsione dell'AGEA per l'anno 2006, un apposito capitolo in entrata, denominato «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare», in cui sono confluite le somme assegnate alla stessa AGEA per l'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo. Con apposito atto d'indirizzo parlamentare, il n. 9/6352/2, approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 2006, è stato indicato al Governo di impegnare una quota delle risorse di tale fondo, in particolare 12 milioni di euro, da destinare alle finalità previste dal citato articolo 64, comma 6, del Reg. (CE) n. 1623/2000, in modo da poter acquistare l'alcole prodotto negli anni 2000/2001 fino agli anni 2005/2006; sembra che sia stato predisposto un provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali volto ad attivare il procedimento amministrativo relativo all'acquisto dell'alcole vinico da distillazioni facoltative per il successivo utilizzo in bio-carburazione. Il provvedimento ministeriale, nel rispetto del diritto comunitario derivato, dovrebbe contenere una comunicazione alla Commissione Europea ai fini del nulla osta per gli aspetti riguardanti la compatibilità degli aiuti di Stato in agricoltura con le regole fissate dal Trattato in materia di concorrenza; a tal proposito, la Direzione generale agricoltura della Commissione europea, ha già scritto nel 2002 una lettera indirizzata al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nella quale, tra l'altro, si confermava che «l'applicazione delle norme in materia di aiuti nazionali nel settore agricolo, e quindi l'applicazione da parte della Commissione degli orientamenti per gli aiuti di Stato in questo settore, non pregiudica la validità delle disposizioni già adottate dalla Commissione stessa in materia di vendita dell'alcole vinico nell'ambito delle misure d'intervento dell'OCM vino». Nella stessa lettera la Commissione citava espressamente l'articolo 64 del Reg. (CE) n. 1623/2000 e affermava di essere a conoscenza del fatto che il Governo italiano intendeva istituire un programma agro-ambientale; questa lettera potrebbe soddisfare le condizioni poste dal provvedimento ministeriale e se del caso potrebbe altresì essere utilizzata a supporto della notifica alla Commissione in quanto enuncia con rigore normativo l'autonomia applicativa del citato articolo 64 del Reg. (CE) n. 1623/2000; allo scopo di attivare i meccanismi d'intervento pubblico previsti dall'articolo 64 del Regolamento (CE) n. 1623/2000, nonché del corrispondente e conforme utilizzo della somma di 12 milioni di euro destinati ai sensi dell'articolo 1- bis , comma 2, del decreto legge n. 2/2006, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006, all'acquisto da parte dell'AGEA dell'alcole derivante dalle distillazioni facoltative ex articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1493/1999, potrebbe dimostrarsi efficace inviare alla Commissione europea una comunicazione che indichi almeno i seguenti elementi giustificativi: a) il programma di tipo agro-ambientale per la vendita di alcole nel settore dei biocarburanti di cui al comma 6 dell'articolo 64 del Regolamento (CE) n.1623/2000 è stato approvato dalla direzione generale concorrenza della Commissione europea con decisione n. 717/2002 (pubblicata sulla GUCE C 16 del 22 gennaio 2004) ed è costituito dall'allegato 1 del decreto 20 febbraio 2004 n. 96, del mistero delle finanze; b) tale autorizzazione sancisce anche che la misura notificata dall'Italia alla Commissione «soddisfa le condizioni fissate dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente»; c) a seguito del differimento al 1 o gennaio 2005 della decorrenza della data d'inizio del programma triennale avente lo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale (non attuato a causa di ritardi burocratici), intervenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 520, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) e dell'aumento del limite di spesa per la defiscalizzazione per il bioetanolo/ETBE, passato da 15,5 milioni di euro a 73 milioni di euro l'anno, è stata effettuata una nuova notifica della misura che è attualmente all'esame della direzione generale concorrenza; d) la notifica è avvenuta in procedura semplificata, in quanto nulla è modificato né per quanto riguarda il programma agro-ambientale, in quanto è identico a quello già approvato ai sensi della legge n. 388/2000, né in termini di aiuti di Stato, visto che l'aliquota ridotta riconosciuta al bioetanolo/ETBE è rimasta inalterata rispetto a quella già approvata dalla stessa Commissione -: quali provvedimenti intenda adottare per favorire l'immediata attivazione delle iniziative descritte in premessa, se del caso anche facendo uso delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sopra descritte, che concernono, da un lato l'attuazione delle misure indicate ai sensi dell'articolo 1- bis , comma 2, del decreto-legge n. 2/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006, che prevedono l'utilizzo di 12 milioni di euro per l'acquisto da parte dell'AGEA di parte dell'alcole derivante dalle distillazioni viniche di cui all'articolo 29 del Reg. (CE) n. 1493/1999, e all'articolo 64, comma 6, del Reg. (CE) n. 1623/2000, prodotto negli anni dal 2000/2001 fino agli anni 2005/2006, e dall'altro lato, l'esecuzione del programma triennale di natura agro-ambientale di cui all'articolo 22 della legge n. 388/2000, come da ultimo differito dall'articolo 1, comma 520, della legge n. 311/2004, volto ad incrementare l'utilizzo di bioetanolo e di ETBE come fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, entro un limite di spesa fissato in 73 milioni di euro. (5-00104)