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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00125 presentata da CORDONI ELENA EMMA (L' ULIVO) in data 20/07/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00125 presentata da ELENA EMMA CORDONI giovedì 20 luglio 2006 nella seduta n.029 CORDONI, FRANCI, FLUVI e VELO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: con il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, «Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti» sono stati previsti benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, ovvero quelle attività «per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee», individuate nella Tabella A allegata al medesimo decreto n. 374/1993; l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 374, ha individuato le mansioni particolarmente usuranti all'interno delle citate categorie di lavori, nonché delle modalità di copertura dei relativi oneri; l'articolo 1, commi 34-38, della legge n. 335/1995, completamente sostitutivo dell'articolo 3 del decreto n. 374/1993, ha modificato il sistema di copertura degli oneri connessi ai pensionamenti anticipati nelle attività usuranti ed ha dettato ulteriori disposizioni sui decreti ministeriali di attuazione, da emanare non più con parere, ma su proposta delle organizzazioni sindacali, con possibilità di intervento sostitutivo da parte di una apposita commissione ministeriale; il decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 ha quindi determinato i criteri cui le organizzazioni sindacali devono attenersi ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive; nel medesimo decreto ministeriale 19 maggio 1999 sono state individuate, nell'ambito delle attività elencate nella citata tabella A, alcune «mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano», prevedendo per esse il concorso dello Stato alla copertura degli oneri, in misura non superiore al 20 per cento; la disciplina previdenziale per i lavoratori impegnati, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 374 del 1993 (8 ottobre 1993), in attività particolarmente usuranti prevede quindi la possibilità di: anticipare il pensionamento, mediante abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di due mesi per ogni anno di attività; la riduzione non può comunque superare un totale di 60 mesi; frazionare il beneficio in giornate - fermo restando il requisito minimo di un anno di attività usurante continuata - sempreché, in ciascun anno, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto una durata di almeno centoventi giorni; riduzione fino al massimo di un anno dei limiti di età introdotti dalla legge di riforma del sistema pensionistico per l'accesso alla pensione di anzianità nel regime retributivo; riduzione del limite di anzianità contributiva, ai fini del pensionamento di anzianità, di un anno ogni dieci di occupazione nelle medesime attività, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerate, esclusivamente per i lavoratori impegnati in attività caratterizzate da una maggiore gravità dell'usura (individuate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999); per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti hanno facoltà di optare tra una più elevata pensione (mediante applicazione di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato, rispetto all'età anagrafica all'atto del pensionamento, di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti) o un anticipo, in proporzione corrispondente e fino al massimo di un anno, del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia; in attesa della piena attuazione della citata normativa, con l'articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13 della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) è stata prevista una disciplina transitoria, per la concessione del beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva ai lavoratori che: per il periodo successivo all'8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 374/1993) avevano svolto prevalentemente le mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano; potevano far valere entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, utilizzando le riduzioni di età pensionabile e di anzianità contributiva previste dalla normativa sui lavori usuranti; in base ad una rilevazione effettuata dall'INPS nel mese di maggio 2003, i lavoratori che hanno usufruito del beneficio sono stati 416 (di cui 407 hanno fruito dell'anticipo rispetto ai requisiti di vecchiaia e 9 dell'anticipo rispetto ai requisiti di anzianità); ad esclusione della normativa transitoria prevista dal citato articolo 78 della legge finanziaria per il 2001, la normativa relativa ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti non ha ancora trovato attuazione; le risorse stanziate annualmente - euro 129.114.225 (paria 250 miliardi di lire) - sulla base dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 38, della legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335/95), non sono state utilizzate e sono andate interamente in economia a fine esercizio; a partire dal 2004, inoltre, il capitolo di spesa specificamente dedicato ai lavori usuranti è stato soppresso e lo stanziamento è confluito, insieme ad altri, in un nuovo capitolo del Ministero del lavoro, relativo a «Oneri derivanti da pensionamenti anticipati» -: se non ritenga di voler fornire gli opportuni chiarimenti in merito al quadro complessivo e allo stato di attuazione della normativa prevista per la concessione dei benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti e di avviare in tempi brevi quanto necessario affinché queste norme possano trovare piena attuazione. (5-00125)

 
Cronologia
mercoledì 19 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    La Commissione europea apre una procedura di infrazione contro l'Italia per contestazioni avanzate sulla legge 3 maggio 2004, n. 112 (“legge Gasparri”), in quanto lesiva della concorrenza.

martedì 25 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 53 contrari, l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.741 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.