Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00035 presentata da ROSSI FERNANDO (INSIEME CON L'UNIONE VERDI - COMUNISTI ITALIANI) in data 20/07/2006
Atto Senato Interpellanza 2-00035 presentata da FERNANDO ROSSI giovedì 20 luglio 2006 nella seduta n.022 ROSSI FERNANDO, DE PETRIS - Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio - Premesso che: il 26 giugno 2006 il giovane esemplare di orso bruno JJ1, sconfinato dall'Italia e già da diverse settimane segnalato nelle zone montane comprese fra Tirolo e Baviera, è stato abbattuto da cacciatori del Land bavarese appositamente ingaggiati per proteggere la comunità dall'animale; il cucciolo di plantigrado era nato in Italia da due orsi sloveni reintrodotti nelle montagne del Trentino sulla base di un importante piano di conservazione e ripopolamento faunistico della zona del Parco dell'Adamello-Brenta, nell'ambito del progetto "Life Ursus" cofinanziato dall'Unione europea ; l'orso è animale protetto in moltissimi Paesi, sia attraverso convenzioni internazionali che tramite leggi nazionali, sulla base delle quali sono stati elaborati piani di gestione per le popolazioni indigene, al fine di garantire la protezione della specie e una coesistenza possibilmente priva di conflitti con l'uomo. In particolare, sussiste, a livello comunitario, un piano d'azione del Consiglio d'Europa, che persegue tali obiettivi; l'orso figura negli allegati I e II della direttiva comunitaria sugli spazi vitali (cosiddetta "direttiva Habitat", 92/43/CEE del 22 luglio 1992) che si propone di assicurare la diversità delle specie proteggendo le specie e i loro habitat . e considera l'orso una specie severamente protetta, richiedendo apposite zone di protezione; l'orso è ricompreso nell'Allegato II (animali severamente protetti) della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 sulla conservazione della flora e fauna selvatica europea e dei suoi habitat naturali recepita dall'Unione europea con Decisione 82/72/CEE ; l'orso è inoltre indicato, nell'Allegato II, fra le specie potenzialmente minacciate, della "Convention on International Trade in Endangered Species of the Wild Fauna and Flora" (Convenzione CITES) del 3 marzo 1973, mentre per la legge italiana l'orso è una specie particolarmente protetta ed un patrimonio dello Stato da tutelare anche nell'interesse della comunità internazionale; sono previste eccezioni al regime di protezione e tutela soltanto nel caso di individui che causino danni gravi, oppure il cui allontanamento diventa indispensabile per ragioni di sicurezza, laddove non risultava sussistere alcun motivo serio e documentato per autorizzare o addirittura ordinare l'abbattimento dell'orso JJ1, dal momento che l'animale in oggetto non aveva mai mostrato alcuna aggressività verso l'uomo limitandosi ad uccidere qualche esemplare di pecora o gallina esclusivamente per sfamarsi; l'esemplare sconfinato era inoltre monitorato e tutte le informazioni venivano trasferite alle competenti autorità locali; era quindi sufficiente, una volta risarciti gli allevatori eventualmente danneggiati, attivare, d'intesa con le autorità italiane, che avevano espressamente richiesto di non procedere all'abbattimento dell'animale sconfinato, tutte le misure e le tecniche consolidate per allontanare gli orsi dai centri abitati; il Commissario europeo all'ambiente ha dato mandato ai propri uffici di raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire la vicenda e valutare i profili relativi alla violazione della "direttiva Habitat" e dei protocolli per la gestione e la conservazione della specie, si chiede di conoscere: se i Ministri in indirizzo non ritengano utile avanzare una formale protesta verso le autorità tedesche, che avrebbero dovuto attivare le organizzazioni faunistico-venatorie nazionali per garantire la cattura del giovane orso, eventualmente attraverso l'uso di proiettili narcotizzanti non nocivi, al fine di restituirlo all'Italia per la reintroduzione nell' habitat dell'Adamello; se e quali provvedimenti si intendano adottare per il risarcimento dei danni nei confronti delle autorità che hanno impartito l'ordine dell'uccisione, utilizzando il relativo indennizzo per sostenere progetti di tutela ambientale e faunistica nei parchi alpini, finalizzati non solo a salvaguardare la popolazione di orsi che vive nel territorio italiano, ma anche i nuclei che occupano i territori dei Paesi confinanti ; quali misure si intendano adottare al fine di chiedere l'intervento del Comitato permanente di vigilanza sulla Convenzione di Berna presso il Consiglio d'Europa, al fine di assicurarne il rispetto e, anche in questo ambito, valutare la possibilità di prevedere l'istituzione di territori protetti tra loro interconnessi ed aree di dispersione per l'orso, in un contesto di Aree protette transfrontaliere che consenta la gestione degli esemplari che sconfinano nell'ambito dei progetti di ripopolamento sperimentati con successo ; se e quali provvedimenti si intendano adottare ai fini del miglioramento della rete ecologica europea, per la quale si è resa evidente, in questo caso, un'insufficiente continuità di salvaguardia transfrontaliera e un'assenza di condivisione di metodologie di gestione; se e come si intenda richiamare, in tutte le sedi opportune, l'attenzione dei Paesi europei interessati al rispetto dei principi di cui all'allegato 1 della "direttiva Habitat", per garantire il coordinamento delle iniziative ed evitare che il controllo della popolazione alpina di orsi avvenga attraverso l'abbattimento di individui. (2-00035)